DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1960, n. 1813
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1591, che estende ai dipendenti degli Enti locali le disposizioni concernenti i distintivi d'onore per i feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: I distintivi d'onore previsti dal regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1591, per feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio, dipendenti da Enti locali, sono di metallo bianco, conformi ai modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763.
Art. 2
Il distintivo di "mutilato in servizio" spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni della natura di quelle indicate nell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820. Il distintivo di "ferito in servizio" spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferito o legioni della natura di quelle indicate nell'art. 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820. Le domande intese ad ottenere il distintivo di "mutilato in servizio" di "ferito in servizio" o "alla memoria" devono essere rivolte dall'interessato o dagli aventi causa indicati nell'art. 3 al prefetto della Provincia, nella quale ha sede l'ente alle cui dipendenze si e' verificato l'evento che ha dato luogo alla domanda. Il prefetto, qualora l'evento non abbia gia' determinato la concessione di una pensione privilegiata, provvede alle indagini sui fatti, agli accertamenti sanitari eventualmente occorrenti, nonche' alla valutazione dei titoli necessari per la concessione ed emette il decreto di autorizzazione per l'uso del distintivo. La classificazione delle ferite o lesioni tra quelle che danno diritto al distintivo di "mutilato" oppure a quello di "ferito" in servizio, sara' fatta dal prefetto, sentito, ove occorra, il parere del medico provinciale.
Art. 3
Allorche' il dipendente sia deceduto in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, il distintivo "alla memoria" spetta, in ordine successivo: 1) alla vedova; 2) all'orfano primogenito, fino al compimento del 21° anno di eta'; 3) al padre; 4) alla madre.
Art. 4
La domanda per ottenere il distintivo d'onore deve essere corredata dal certificato penale del richiedente, salvo che questi si trovi in servizio di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato o presso un Ente locale.
Art. 5
I distintivi previsti nei precedenti articoli sono forniti gratuitamente agli aventi diritto dall'Ente locale alle cui dipendenze si e' verificato l'evento che ha dato luogo alla concessione dei distintivi medesimi.
Art. 6
La concessione del distintivo d'onore non ha luogo e, se disposta, e' revocata, quando, a norma delle disposizioni vigenti, si incorra nella perdita delle distinzioni onorifiche militari.
Art. 7
Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi per i quali e' prevista la concessione del distintivo d'onore istituito con regio decreto 17 marzo 1938, n. 255.
GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 24. - VILLA
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