DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1815
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della Citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed 11 successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la legge 16 settembre 1940, n. 1433, con la quale il perimetro del piano regolatore di Roma di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 355 e' stato esteso in modo da includervi la zona compresa tra il limite del piano regolatore 1931, la via Laurentina, la strada lungo il fosso di Vigna Murata, il recinto dell'E 42 e il Tevere; Vista la domanda in data 1 settembre 1959, con la quale il sindaco di Roma in base a delibera consiliare 2 dicembre 1958, n. 2723, approvata dal Ministro per l'interno in data 1 aprile 1959, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 155 di esecuzione della zona compresa fra la via Laurentina - limite sud della tenuta Tre Fontane - nuova via di piano regolatore - limite est dell'area destinata a scuola - nuova via di piano regolatore - via Poderale e via di Vigna Murata; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito delle pubblicazioni degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: S.p.A. "Campania" (1), Remo Orseri (2), Gestione INACasa (3); Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle opposizioni presentate; Considerato che il piano in esame vale, per la zona interessata, quale piano di massima e particolareggiato di esecuzione; Che esso contempla la sistemazione urbanistica, con carattere di progettazione unitaria, di una vasta area situata ad est della via Laurentina e a nord di via di Vigna Murata, compresa nella, zona di ampliamento del piano di massima del 1931; Che la rete viaria interessante detto piano e' costituita da due nuove strade della larghezza rispettivamente di ml. 18 e di ml. 10, le quali suddividono il quartiere in tre zone con caratteristiche e edilizie speciali; Che la prima delle zone in questione, situata a nord del comprensorio, racchiude una vasta area da adibire a sede del Collegio provinciale francescano il cui complesso di costruzione e' definito come forma, posizione e altezza nell'allegato lettera A) al piano in questione; Considerato che la seconda zona, costituente l'isolato centrale, comprende due gruppi di costruzioni da adibire ad abitazione, posti alle due estreme parti della zona stessa, costituiti da edifici isolati di altezza massima di ml. 17,50 con distanza minima tra fabbricati di ml. 13, variamente articolati, disposti ed orientati nel modo stabilito dall'allegato lettera B), al piano di che trattasi; Che nella parte centrale di questo isolato, in posizione baricentrica del quartiere, e' prevista una serie di edifici a torre con corpi bassi, dove potranno trovare ubicazione negozi e servizi, nonche' una vasta area da adibire a parco pubblico; Considerato che la' terza zona, a sud del quartiere, comprende, nelle parti estreme, due gruppi di edifici isolati di altezza massima di ml. 17,50 con le stesse caratteristiche di quelli definiti nella seconda zona mentre nella parte centrale avranno sede un complesso parrocchiale e un complesso religioso di Missionari di Verona, definito nell'allegato lettera "C" al piano; Che all'estremo est del quartiere e' prevista, una zona da adibire ad edifici scolastici; Considerato che il piano in esame appare ben studiato ed ammissibile in quanto presenta un aggruppamento organicamente distribuito e dotato delle indispensabili attrezzature di quartiere e con una edilizia da sviluppare in forma predeterminata; Che, sopratutto, si ritiene ammissibile il criterio di sviluppare la fabbricazione secondo una volumetria delle costruzioni preventivamente definite in rapporto alla destinazione dei singoli edifici ed alla loro piu' opportuna ubicazione allo scopo di ottenere una riparazione di spazi liberi ben distribuita, sia agli effetti del necessario distanziamento ed ambientamento delle costruzioni stesse, sia in ordine alla configurazione del terreno piuttosto ondulato; Che le altezze massime delle costruzioni sono contenute entro i limiti massimi previsti dal regolamento edilizio (m. 28.00); Che la previsione dell'altezza massima di m. 28 e' limitata ad una piccola parte degli edifici disposti lungo uno dei due assi viari che attraversano longitudinalmente il quartiere; Che, tuttavia, trattandosi di fabbricati disposti nella parte piu' alta della localita', e' necessario prescrivere che le altezze massime di m. 28 vengano portate a m. 25 consentendo, pero', entro tali limiti la realizzazione di un volume fabbricativo pari a quello risultante dal progetto comunale; Che per quanto riguarda gli altri edifici che raggiungono per lo piu' l'altezza di m. 17,50; occorre prescrivere che le relative altezze vengano misurate a partire dalla quota piu' bassa del terreno circostante i singoli corpi di fabbrica a sistemazione avvenuta, e cio' allo scopo di evitare difformita' interpretativa nella definizione dei volumi; Considerato che in sede di attuazione del piano di che trattasi potrebbe manifestarsi la necessita' di apportare alcune variazioni alle volumetrie precisate nell'allegato al piano stesso, che le volumetrie indicate nell'allegato di cui sopra. debbono intendersi quali volumetrie di massima, per cui e' consentito che esse possano venir variate in sede di rilascio delle licenze per i singoli edifici, qualora cio' si renda piu' conveniente ai fini di un piu' felice aspetto architettonico e di riconosciute esigenze della distribuzione degli edifici stessi, fermi restando i distacchi minimi delle strade ed i volumi totali di ogni complesso edilizio, quali risultano dall'allegato al piano "C"; Che si ravvisa ammissibile sempre nell'ambito del volume fissato dal piano - la possibilita' di qualche deroga alle altezze prefissate, nel caso di edifici di maggior rilievo architettonico, la cui destinazione rivesta anche carattere pubblico; Che, per quanto riguarda le altre previsioni di progetto, il piano si ravvisa ammissibile, sia perche' la rete viaria appare conveniente in relazione tanto alle necessita' del quartiere che alla conformazione altimetrica del suolo, sia perche', le aree riservate alla, chiesa, alla scuola e al parco pubblico sono ben collocate, e proporzionate; Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quella presentata dalla Societa' Campania (1) e' da accogliersi, per quanto concerne la rilevata differenza di tracciato della via di Vigna Murata, con il conseguente necessario spostamento delle costruzioni secondo le proposte contenute nelle controdeduzioni comunali; Che e' parimenti da accogliere la richiesta modificata della forma e della ubicazione dei fabbricati, quale risulta dalla planimetria in iscala 1: 1000 allegata alla opposizione di cui sopra ed unita al presente decreto, e cio' in quanto la proposta nuova collocazione dei fabbricati stessi, non altera il criterio distributivo adottato dal piano, a condizione tuttavia, che venga mantenuto il volume edilizio complessivo risultante dal progetto comunale; Che per quanto riguarda l'opposizione Orseri Remo (2), con la quale viene chiesta una maggiore altezza per il fabbricato alto m. 8 in vicinanza della chiesa, essa puo' essere parzialmente accolta consentendo che l'altezza del fabbricato in questione possa raggiungere i m. 11,50 purche' la costruzione risulti convenientemente armonizzata con l'adiacente complesso edilizio parrocchiale; Considerato, in merito all'opposizione presentata dalla Gestione INA-Casa, che con essa viene chiesta: 1) la possibilita' di adottare una sagoma diversa da quella prevista per ciascun edificio, ferme restando le altezze ed i distacchi minimi; 2) una migliore utilizzazione dell'area compresa tra la via di Vigna Murata e la via Poderale, prevedendo la costruzione di almeno altri due edifici dello stesso volume di quelli adiacenti e lasciando il resto vincolato a verde privato; 3) un'opportuna revisione del tracciato e delle sezioni delle strade interne di lottizzazione a carico delle sezioni delle strade interne di lottizzazione a carico delle varie cooperative e raggruppamenti, e cio' al fine di raggiungere una maggiore economia di spesa; Che la prima di dette richieste puo' trovare accoglimento in conformita' alle deduzioni comunali ed a quanto precedentemente precisato circa la possibilita' di lievi variazioni nella forma dei singoli fabbricati al momento della loro progettazione fermo restando il volume complessivo di ciascun aggruppamento; Che la seconda richiesta avanzata dalla Gestione INA-Casa e relativa all'inserzione di due nuovi fabbricati puo', data la bassa densita' edilizia del tratto interessato, trovare accoglimento a condizione che i due nuovi edifici siano dello stesso volume di quelli adiacenti e venga lasciata la rimanente area vincolata a verde privato; Che, infine, puo' trovare parziale accoglimento la proposta per una piu' economica distribuzione della rete stradale interna dell'aggruppamento edilizio INA-Casa in rapporto ai possibili lievi spostamenti conseguenti all'accoglimento della prima richiesta dell'opponente; Considerato che, per l'attuazione del presente piano, si ritiene congruo il termine di anni dieci, a decorrere dalla data del presente decreto; Visto il piano finanziario adottato dalla Giunta municipale di Roma con deliberazione n. 5697 del 5 agosto 1959, approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro del 6 febbraio 1960; Visto il voto n. 712 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione. - del piano regolatore di Roma, nell'adunanza del 28 settembre 1959; Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Sono parzialmente accolte le osservazioni S.p.A. Campania (1), Remo Orseri (2), Gestione INA-Casa: e' approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse, il piano particolareggiato numero 155 di esecuzione della zona compresa tra la via Laurentina - limite sud della tenuta Tre Fontane - nuova via di piano regolatore - via Poderale e via di Vigna Murata, vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 2000, in una planimetria in iscala 1:1000 costituente l'allegato al piano, in una planimetria in iscala 1:1000 rappresentante la proposta di rettifica al piano avanzata dalla S.p.A. Campania, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprieta' vincolate. Per l'attuazione del presente piano e' fissato il termine di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto.
GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 8. - VILLA
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