DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1960, n. 1816
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegratiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Riconosciuta la necessita' di modificare ed integrare il suddetto regolamento anche in relazione alle nuove disposizioni legislative contenute nelle citate leggi n. 120 e n. 4; Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza normativa sostituire integralmente, nell'occasione, il regolamento sopra citato; Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere, regolamento composto di 139 articoli, visto d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
GRONCHI TAMBRONI - MAXIA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 30. - VILLA
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 1
Regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. Art. 1. Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuno dei servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio coesistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali. Le attribuzioni degli uffici locali e delle agenzie possono anche essere limitate alla sola accettazione dei telegrammi.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 2
Art. 2. Ai fini della classificazione prevista dall'[art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art31), l'importanza degli uffici locali e delle agenzie e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso i singoli uffici locali o agenzie. L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al presente decreto.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 3
Art. 3. Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali nei gruppi previsti dall'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art2), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), sono i seguenti: per il gruppo A ............ punti non inferiori a 18.000 " " " B ............ " " " " 13.000 " " " C ............ " " " " 7.000 " " " D ............ " " " " 4.000 " " " E ............ " " " " 1.250 Gli uffici che non raggiungano il punteggio minimo previsto dal comma precedente per la classificazione del gruppo E sono classificati tra le agenzie. In casi di riclassificazione si fa luogo a retrocessione a gruppo inferiore degli uffici che non raggiungano i punti seguenti: Uffici locali di gruppo A .................. punti 16.200 " " " " B .................. " 11.700 " " " " C .................. " 6.300 " " " " D .................. " 3.600 Gli uffici locali di gruppo E che non raggiungano punti 1125 sono riclassificati tra le agenzie. L'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, puo' non far luogo alla variazione del gruppo o della categoria degli uffici locali o delle agenzie conseguente alla valutazione della entita' del lavoro, qualora risulti che l'aumento o la diminuzione del lavoro sia dovuto a circostanze eccezionali transitorie.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 4
Art. 4. Le agenzie che non superano i 450 punti con i criteri stabiliti dalla tabella di cui all'art. 2, osservano l'orario normale al pubblico di cinque ore anche agli effetti previsti dal penultimo comma dell'[art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art29), nel testo modificato dall'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1). Il contributo previsto dall'art. 28, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica, nel testo modificato dall'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), e' attribuito in ragione di 1, 2, 3 e 4 ore di servizio straordinario per le agenzie la cui importanza superi rispettivamente 450, 600, 700 e 850 punti. Il contributo medesimo e' pagato alla fine di ogni mese per tutti i giorni del mese stesso, compresi i festivi.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 5
Art. 5. Ai fini dei trasferimenti o cambi di agenzie e negli altri casi in cui il presente regolamento ed il [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dalla [legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120), prevedono l'assegnazione di un'agenzia di pressoche' uguale o minore importanza, questa e' valutata considerando equiparate fra loro rispettivamente: le agenzie per le quali il contributo per il coadiutore e' concesso sino a due ore e quelle per le quali non e' concessa neppure un'ora di straordinario; quelle cui detto contributo e' concesso in misura di 3, 4 ore di servizio straordinario.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 6
Art. 6. La riclassificazione prevista per i casi particolari dal [secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art31-com2), puo' avere luogo quando i punti corrispondenti al lavoro dell'ufficio locale o della agenzia, nell'ultimo esercizio finanziario, siano aumentati o diminuiti, in conseguenza di cause permanenti, nella misura non inferiore al 22 per cento in confronto a quelli minimi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4 per il gruppo o la categoria superiore, in caso di aumento, ovvero, in caso di diminuzione, per il gruppo o la categoria in cui l'ufficio locale, o l'agenzia, trovasi classificato. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di riclassificazione in dipendenza dell'istituzione, presso l'ufficio locale o agenzia, del servizio telegrafico o di altro servizio. I provvedimenti relativi alle dette riclassificazioni sono adottati con decreto ministeriale sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 7
Art. 7. Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, nonche' il Consiglio di Stato.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 8
Art. 8. Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali, dalle agenzie e dalle ricevitorie.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 9
Art. 9. Le Direzioni provinciali determinano a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 10
Art. 10. L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie, puo' essere continuato o frazionato. Per le ricevitorie l'orario normale per il pubblico e' di due ore giornaliere, indipendentemente da quello che occorre per il servizio di distribuzione ed eventualmente per il trasporto e scambio degli effetti postali. Tale orario e' stabilito dal direttore provinciale il quale, per speciali esigenze, puo' disporre che le ricevitorie osservino un orario diverso da quello normale. Il direttore provinciale deve, per quanto e' possibile, far coincidere l'orario per il pubblico, degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie con quello dei servizi interni di spedizione e ricevimento della corrispondenza e dei pacchi, ove tali servizi siano di poca entita'.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 11
Art. 11. Le normali attribuzioni delle ricevitorie, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, sono le seguenti: a) vendita di francobolli ed altre carte valori postali; b) accettazione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate, dei pacchi postali ordinari, nonche' delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno; c) riscossione di vaglia, di assegni di conto corrente e di buoni postali fruttiferi, per incarico dei beneficiari; d) richiesta di emissione di vaglia e di buoni postali fruttiferi, di versamento sul conti correnti postali, per conto del pubblico. Per le operazioni a lui affidate, il ricevitore deve far capo esclusivamente all'ufficio o all'agenzia cui la ricevitoria e' aggregata.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 12
Art. 12. I portalettere, oltre al servizio di distribuzione, provvedono anche, ove occorra, al trasporto e scambio degli effetti postali, purche' compatibili con il disimpegno delle proprie mansioni.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 13
Art. 13. Ai Comuni, agli altri Enti pubblici ed alle imprese private puo' essere concesso di assumere a loro spese un servizio di ricevitore o di portalettere. Il concessionario deve fare eseguire il servizio da persone riconosciute idonee dall'Amministrazione per il possesso della necessaria capacita' nonche' dei requisiti di cittadinanza italiana, buona condotta morale e civile ed attitudine fisica, le quali sono sottoposte a tutti gli obblighi che incombono ai ricevitori ed ai portalettere. In ogni caso tali persone non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'Amministrazione per il servizio prestato. Quando si tratti di Comuni, l'impegno deve risultare da regolare deliberazione approvata dalla autorita' tutoria. Per la concessione fatta ad imprese private, l'Amministrazione puo' richiedere una idonea garanzia.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 14
Art. 14. La concessione di cui al precedente articolo e' accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato al direttore generale. La concessione predetta diventa esecutiva qualora il direttore generale entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento non abbia disposto diversamente. Con lo stesso procedimento si provvede alla concessione dei recapiti.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 15
Art. 15. Sono adottati dal direttore provinciale, oltre ai provvedimenti previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dalla [legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120), quelli con i quali sono nominati ed esonerati i ricevitori ed i portalettere reggenti. Compete, altresi', al direttore provinciale di: a) adottare i provvedimenti circa la commutazione, a domanda, in congedo ordinario o straordinario della aspettativa per infermita' dei direttori di ufficio locale, dei titolari di agenzia e degli ufficiali; b) adottare i provvedimenti circa le assenze per infermita' dei ricevitori e dei portalettere; c) rilasciare al personale degli uffici locali e delle agenzie, ai ricevitori ed ai portalettere la autorizzazione per la concessione del passaporto per l'estero e per la dichiarazione di visto sulla carta d'identita'; d) concedere l'autorizzazione di residenza di cui al [comma secondo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art23-com2); e) approvare i contratti stipulati presso la Direzione provinciale per affitto di locali ad uso degli uffici locali e delle agenzie e relative variazioni, quando l'importo non superi le lire trecentomila annue e la spesa complessiva il limite di competenza del direttore generale. Il direttore provinciale deve dare immediatamente notizia alla Direzione generale dei contratti predetti.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 16
Art. 16. A ricevere il giuramento degli addetti agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie ed ai servizi di portalettere, il direttore provinciale puo' delegare un funzionario del servizio ispettivo o il sindaco del luogo. Il verbale del giuramento deve essere redatto in carta da bollo ed allegato al fascicolo personale degli interessati.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 17
Art. 17. I concorsi per i posti di direttore di ufficio locale o di titolare di agenzia sono indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, pubblicato, nel Bollettino ufficiale del Ministero. I bandi di concorso devono indicare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per la ammissione ai concorsi di ciascun gruppo. L'Amministrazione, puo' richiedere, nel bando, che i concorrenti comprovino di conoscere a sufficienza una o piu' lingue straniere. Il bando di concorso indichera' le modalita' per l'accertamento della lingua straniera specificata nel bando. L'Amministrazione puo' inoltre richiedere la prova della idoneita' alla esecuzione del servizio telegrafico, ovvero stabilire che tale idoneita' sia valutata tra i titoli dei concorrenti.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 18
Art. 18. Per i direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia e gli ufficiali, chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano in servizio, il servizio militare; al fini dell'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi per gli uffici locali o per la agenzie, e per le assegnazioni senza concorso delle agenzie, e' considerato come prestato alle dipendenze dell'Amministrazione e nella qualita' rivestita all'atto della chiamata o del richiamo alle armi. Per i coadiutori, il servizio militare predetto e' considerato come servizio effettivo ai soli fini di cui al comma precedente per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso o l'ammissione ai concorsi per le agenzie, e della loro partecipazione ai concorsi per posti di ufficiale.
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 19
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