DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1960, n. 1816

Type DPR
Publication 1960-07-19
Ultimo aggiornamento 1961-02-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegratiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Riconosciuta la necessita' di modificare ed integrare il suddetto regolamento anche in relazione alle nuove disposizioni legislative contenute nelle citate leggi n. 120 e n. 4; Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza normativa sostituire integralmente, nell'occasione, il regolamento sopra citato; Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere, regolamento composto di 139 articoli, visto d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

GRONCHI TAMBRONI - MAXIA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1961

Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 30. - VILLA

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 1

Regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. Art. 1. Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuno dei servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio coesistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali. Le attribuzioni degli uffici locali e delle agenzie possono anche essere limitate alla sola accettazione dei telegrammi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 2

Art. 2. Ai fini della classificazione prevista dall'[art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art31), l'importanza degli uffici locali e delle agenzie e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso i singoli uffici locali o agenzie. L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al presente decreto.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 3

Art. 3. Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali nei gruppi previsti dall'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art2), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), sono i seguenti: per il gruppo A ............ punti non inferiori a 18.000 " " " B ............ " " " " 13.000 " " " C ............ " " " " 7.000 " " " D ............ " " " " 4.000 " " " E ............ " " " " 1.250 Gli uffici che non raggiungano il punteggio minimo previsto dal comma precedente per la classificazione del gruppo E sono classificati tra le agenzie. In casi di riclassificazione si fa luogo a retrocessione a gruppo inferiore degli uffici che non raggiungano i punti seguenti: Uffici locali di gruppo A .................. punti 16.200 " " " " B .................. " 11.700 " " " " C .................. " 6.300 " " " " D .................. " 3.600 Gli uffici locali di gruppo E che non raggiungano punti 1125 sono riclassificati tra le agenzie. L'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, puo' non far luogo alla variazione del gruppo o della categoria degli uffici locali o delle agenzie conseguente alla valutazione della entita' del lavoro, qualora risulti che l'aumento o la diminuzione del lavoro sia dovuto a circostanze eccezionali transitorie.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 4

Art. 4. Le agenzie che non superano i 450 punti con i criteri stabiliti dalla tabella di cui all'art. 2, osservano l'orario normale al pubblico di cinque ore anche agli effetti previsti dal penultimo comma dell'[art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art29), nel testo modificato dall'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1). Il contributo previsto dall'art. 28, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica, nel testo modificato dall'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), e' attribuito in ragione di 1, 2, 3 e 4 ore di servizio straordinario per le agenzie la cui importanza superi rispettivamente 450, 600, 700 e 850 punti. Il contributo medesimo e' pagato alla fine di ogni mese per tutti i giorni del mese stesso, compresi i festivi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 5

Art. 5. Ai fini dei trasferimenti o cambi di agenzie e negli altri casi in cui il presente regolamento ed il [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dalla [legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120), prevedono l'assegnazione di un'agenzia di pressoche' uguale o minore importanza, questa e' valutata considerando equiparate fra loro rispettivamente: le agenzie per le quali il contributo per il coadiutore e' concesso sino a due ore e quelle per le quali non e' concessa neppure un'ora di straordinario; quelle cui detto contributo e' concesso in misura di 3, 4 ore di servizio straordinario.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 6

Art. 6. La riclassificazione prevista per i casi particolari dal [secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art31-com2), puo' avere luogo quando i punti corrispondenti al lavoro dell'ufficio locale o della agenzia, nell'ultimo esercizio finanziario, siano aumentati o diminuiti, in conseguenza di cause permanenti, nella misura non inferiore al 22 per cento in confronto a quelli minimi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4 per il gruppo o la categoria superiore, in caso di aumento, ovvero, in caso di diminuzione, per il gruppo o la categoria in cui l'ufficio locale, o l'agenzia, trovasi classificato. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di riclassificazione in dipendenza dell'istituzione, presso l'ufficio locale o agenzia, del servizio telegrafico o di altro servizio. I provvedimenti relativi alle dette riclassificazioni sono adottati con decreto ministeriale sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 7

Art. 7. Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, nonche' il Consiglio di Stato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 8

Art. 8. Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali, dalle agenzie e dalle ricevitorie.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 9

Art. 9. Le Direzioni provinciali determinano a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 10

Art. 10. L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie, puo' essere continuato o frazionato. Per le ricevitorie l'orario normale per il pubblico e' di due ore giornaliere, indipendentemente da quello che occorre per il servizio di distribuzione ed eventualmente per il trasporto e scambio degli effetti postali. Tale orario e' stabilito dal direttore provinciale il quale, per speciali esigenze, puo' disporre che le ricevitorie osservino un orario diverso da quello normale. Il direttore provinciale deve, per quanto e' possibile, far coincidere l'orario per il pubblico, degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie con quello dei servizi interni di spedizione e ricevimento della corrispondenza e dei pacchi, ove tali servizi siano di poca entita'.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 11

Art. 11. Le normali attribuzioni delle ricevitorie, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, sono le seguenti: a) vendita di francobolli ed altre carte valori postali; b) accettazione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate, dei pacchi postali ordinari, nonche' delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno; c) riscossione di vaglia, di assegni di conto corrente e di buoni postali fruttiferi, per incarico dei beneficiari; d) richiesta di emissione di vaglia e di buoni postali fruttiferi, di versamento sul conti correnti postali, per conto del pubblico. Per le operazioni a lui affidate, il ricevitore deve far capo esclusivamente all'ufficio o all'agenzia cui la ricevitoria e' aggregata.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 12

Art. 12. I portalettere, oltre al servizio di distribuzione, provvedono anche, ove occorra, al trasporto e scambio degli effetti postali, purche' compatibili con il disimpegno delle proprie mansioni.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 13

Art. 13. Ai Comuni, agli altri Enti pubblici ed alle imprese private puo' essere concesso di assumere a loro spese un servizio di ricevitore o di portalettere. Il concessionario deve fare eseguire il servizio da persone riconosciute idonee dall'Amministrazione per il possesso della necessaria capacita' nonche' dei requisiti di cittadinanza italiana, buona condotta morale e civile ed attitudine fisica, le quali sono sottoposte a tutti gli obblighi che incombono ai ricevitori ed ai portalettere. In ogni caso tali persone non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'Amministrazione per il servizio prestato. Quando si tratti di Comuni, l'impegno deve risultare da regolare deliberazione approvata dalla autorita' tutoria. Per la concessione fatta ad imprese private, l'Amministrazione puo' richiedere una idonea garanzia.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 14

Art. 14. La concessione di cui al precedente articolo e' accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato al direttore generale. La concessione predetta diventa esecutiva qualora il direttore generale entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento non abbia disposto diversamente. Con lo stesso procedimento si provvede alla concessione dei recapiti.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 15

Art. 15. Sono adottati dal direttore provinciale, oltre ai provvedimenti previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dalla [legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120), quelli con i quali sono nominati ed esonerati i ricevitori ed i portalettere reggenti. Compete, altresi', al direttore provinciale di: a) adottare i provvedimenti circa la commutazione, a domanda, in congedo ordinario o straordinario della aspettativa per infermita' dei direttori di ufficio locale, dei titolari di agenzia e degli ufficiali; b) adottare i provvedimenti circa le assenze per infermita' dei ricevitori e dei portalettere; c) rilasciare al personale degli uffici locali e delle agenzie, ai ricevitori ed ai portalettere la autorizzazione per la concessione del passaporto per l'estero e per la dichiarazione di visto sulla carta d'identita'; d) concedere l'autorizzazione di residenza di cui al [comma secondo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art23-com2); e) approvare i contratti stipulati presso la Direzione provinciale per affitto di locali ad uso degli uffici locali e delle agenzie e relative variazioni, quando l'importo non superi le lire trecentomila annue e la spesa complessiva il limite di competenza del direttore generale. Il direttore provinciale deve dare immediatamente notizia alla Direzione generale dei contratti predetti.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 16

Art. 16. A ricevere il giuramento degli addetti agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie ed ai servizi di portalettere, il direttore provinciale puo' delegare un funzionario del servizio ispettivo o il sindaco del luogo. Il verbale del giuramento deve essere redatto in carta da bollo ed allegato al fascicolo personale degli interessati.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 17

Art. 17. I concorsi per i posti di direttore di ufficio locale o di titolare di agenzia sono indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, pubblicato, nel Bollettino ufficiale del Ministero. I bandi di concorso devono indicare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per la ammissione ai concorsi di ciascun gruppo. L'Amministrazione, puo' richiedere, nel bando, che i concorrenti comprovino di conoscere a sufficienza una o piu' lingue straniere. Il bando di concorso indichera' le modalita' per l'accertamento della lingua straniera specificata nel bando. L'Amministrazione puo' inoltre richiedere la prova della idoneita' alla esecuzione del servizio telegrafico, ovvero stabilire che tale idoneita' sia valutata tra i titoli dei concorrenti.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 18

Art. 18. Per i direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia e gli ufficiali, chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano in servizio, il servizio militare; al fini dell'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi per gli uffici locali o per la agenzie, e per le assegnazioni senza concorso delle agenzie, e' considerato come prestato alle dipendenze dell'Amministrazione e nella qualita' rivestita all'atto della chiamata o del richiamo alle armi. Per i coadiutori, il servizio militare predetto e' considerato come servizio effettivo ai soli fini di cui al comma precedente per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso o l'ammissione ai concorsi per le agenzie, e della loro partecipazione ai concorsi per posti di ufficiale.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 19

Art. 19. La Commissione centrale per gli uffici locali, accertata la ammissibilita' dei concorrenti: predetermina i criteri di massima; stabilisce il punto minimo per l'idoneita' dei concorrenti; e compila, quindi, a norma dell'[art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art12), la graduatoria di merito, la quale comprendera' tutti i candidati che hanno conseguito il punto minimo per l'idoneita'. La graduatoria dei vincitori e degli idonei deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Amministrazione con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun concorrente incluso nella graduatoria stessa.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 20

Art. 20. All'assegnazione dei posti messi a concorso si procede seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, ciascun concorrente compresovi e' tenuto ad indicate nel termine fissatogli dall'Amministrazione. I prescelti debbono dichiarare, entro il termine fissato, se accettano, l'ufficio locale o l'agenzia loro assegnata; decorso inutilmente il termine stesso, sono considerati rinunciatari. I concorrenti risultati idonei dopo l'ultimo vincitore hanno soltanto titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perche' non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria. L'attribuzione delle sedi non puo' essere variata dopo la assegnazione. L'assegnatario che abbia accettato deve assumere servizio nella nuova sede alla data fissata nel decreto di nomina, tempestivamente comunicatogli dall'Amministrazione, e dalla stessa data cessa dalla qualifica precedentemente rivestita. A coloro che abbiano rinunciato alla sede assegnata o che siano stati dichiarati rinunciatari di ufficio si applica la disposizione prevista dall'[art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art13), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1). Ove i medesimi siano gia' stati nominati al posto, la nomina stessa e' revocata e ripristinata la precedente posizione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 21

Art. 21. Il coadiutore o il coadiutore reggente per beneficiare del disposto di cui alla [lettera b) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art14-letb), sostituito dall'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1); 1) deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sette anni di lodevole servizio anche non continuativamente nella agenzia da conferire; 2) deve essere riconosciuto idoneo a gestire l'agenzia; 3) deve rivestire all'atto della vacanza la qualifica di coadiutore o di coadiutore reggente nella stessa o in altra agenzia.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 22

Art. 22. La nomina, senza concorso, a titolare di agenzia ai sensi dell'[art. 14 lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art14-leta) e [b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art14-letb), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), decorre dalla data del provvedimento del direttore provinciale. Qualora a tale data l'assegnatario non fosse in servizio nell'agenzia conferitagli, la decorrenza del trattamento economico avra' effetto dalla data in cui assumera' la gestione della agenzia stessa. Le assegnazioni senza concorso di cui alla [lettera b) dell'art 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art14-letb), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), non si conferiscono quando le agenzia messe a concorso ed assegnate siano rinunciate, e quando gli assegnatari siano stati dichiarati di ufficio rinunciatari per non aver raggiunto nel termine prefisso la sede accettata.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 23

Art. 23. Il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della vacanza dell'agenzia stabilito dall'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art15), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), per la presentazione delle domande degli aspiranti all'assegnazione senza concorso di agenzie ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, modificato dalla predetta legge n. 120, decorre dalla vacanza del posto indistintamente per tutti gli interessati, anche se taluno di essi possa aspirare al posto in via subordinata. Decorso detto termine senza che sia stata presentata alcuna domanda, ovvero, qualora siano state presentate domande inammissibili per difetto di requisiti prescritti, l'agenzia si intende disponibile ai fini dell'applicazione degli articoli 17, 42, 41 e successivamente dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 sopracitato, modificato dalla [legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120). Nei casi in cui l'aspirante all'assegnazione sia stato nominato reggente in attesa del conseguimento del titolo di studio ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presiderite della Repubblica 5 giugno 1952; n. 656, sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), la disponibilita' dell'agenzia decorre dalla scadenza della proroga quando l'interessato non abbia prodotto il titolo di studio.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 24

Art. 24. Il direttore gli ufficio locale nonche' il titolare di agenzia, o il reggente avente titolo alla nomina senza concorso, debbono essere preavvisati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dei provvedimenti di soppressione del rispettivo ufficio o di trasformazione in ricevitoria due mesi prima dell'attuazione dei provvedimenti stessi. Nel caso di classificazione di un ufficio locale al gruppo superiore, qualora il direttore non sia in possesso dei requisiti richiesti dall'[art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art17), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), per il nuovo gruppo, l'ufficio e' considerato disponibile ma il direttore vi rimane con il trattamento in godimento fino a quando non venga provveduto all'assegnazione dell'ufficio stesso al nuovo dirigente, dopo di che egli viene destinato in altro ufficio locale disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 25

Art. 25. Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici (siano essi agenzie o uffici locali) esistenti nella stessa, localita', il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. In tal caso, al titolare dell'ufficio' soppresso viene assegnato, se trattasi di direttore di ufficio locale, un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, se trattasi di titolare di agenzia viene assegnata un'altra agenzia di pressoche' uguale importanza. L'Amministrazione procede alla nuova classifica dell'ufficio risultante dalla riunione con i criteri di cui al precedente art. 3, decorso un esercizio finanziario dalla, data del provvedimento di riunione. Al titolare dell'ufficio eventualmente classificato in base al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'[art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art17), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1). Reggenza degli uffici locali e delle agenzie

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 26

Art. 26. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore di ufficio locale, o di vacanza dell'ufficio stesso, qualora l'ufficiale delegato sia a sua volta assente o impedito, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza a personale distaccato o in missione solo quando non sia possibile provvedere con altro ufficiale dello stesso ufficio fornito dei requisiti prescritti. Qualora si debba provvedere alla reggenza di una agenzia, ed il coadiutore sia assente o impedito oppure non idoneo, il direttore provinciale affida la reggenza stessa preferibilmente ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ovvero al coadiutore d'altra agenzia anche di province limitrofe, sempreche' riconosciuti idonei. Ove trattasi di reggenza di ufficio anche con servizio telegrafico il reggente deve essere idoneo all'espletamento del servizio stesso.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 27

Art. 27. Il coadiutore che assuma la reggenza di una agenzia, previo passaggio di gestione, a norma dell'[art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art7-com6), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), deve prestare cauzione nella misura di lire venticinquemila. La cauzione deve essere costituita mediante versamento in apposito conto vincolato dei conti correnti postali. Con determinazione del direttore provinciale e' approvata la costituzione della cauzione e disposto lo svincolo della cauzione stessa. La cauzione non e' richiesta per la reggenza di cui al primo comma del presente articolo quando la reggenza stessa venga affidata ai sensi dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1).

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 28

Art. 28. Nel caso in cui in ufficio locale o una agenzia venga temporaneamente chiusa, il direttore o il titolare, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato, se trattasi di direttore della reggenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo o, se trattasi di titolare, di un'agenzia di uguale importanza, possibilmente nella stessa sede, ed in mancanza anche della reggenza rispettivamente di altro ufficio locale o di altra agenzia di minore importanza. Durante l'incarico di cui al comma precedente, il direttore o il titolare conserveranno lo stipendio in godimento. Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicheranno le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga oltre due anni, l'Amministrazione procedera' alla chiusura definitiva dell'ufficio e al direttore o titolare si applichera' il disposto dell'ultimo comma dell'[art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art17), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1).

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 29

Art. 29. La classificazione degli uffici locali e delle agenzie di nuova istituzione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali ed agenzie, viene provveduto alla loro classificazione definitiva ai sensi dell'[art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art31), e del presente regolamento; entro l'anno successivo dalla classificazione definitiva deve provvedersi all'assegnazione in titolarita' di essi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 30

Art. 30. Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale, sempreche' idoneo. La reggenza delle agenzie di nuova istituzione e' affidata preferibilmente ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ovvero al coadiutore di altra agenzia, anche di province limitrofe sempreche' dichiarati idonei.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 31

Art. 31. I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia ed i reggenti dirigono l'ufficio, concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi e vigilano sul personale dipendente.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 32

Art. 32. A richiesta dei direttori o dei reggenti di ufficio locale succursale, l'Amministrazione provvede con i propri mezzi ad inviare le sovvenzioni, comprese quelle per la fornitura di carte valori, nonche' a ritirare i pieghi di versamento.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 33

Art. 33. Il direttore di ufficio locale e il titolare di agenzia che ricusi di assumere, senza giustificato motivo, entro il termine fissatogli, la reggenza dell'ufficio temporaneamente assegnatagli ai sensi del precedente art. 28 e' dichiarato decaduto dall'impiego.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 34

Art. 34. Ai fini dei trasferimenti a domanda al sensi dell'[art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art49), sostituito dall'[art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art3), gli elenchi degli uffici disponibili devono essere pubblicati nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di giorni sessanta dall'accertamento della disponibilita'. Gli uffici pubblicati possono essere chiesti dai direttori di uffici locali dello stesso gruppo e dai titolari di agenzie di pressoche' uguale importanza, a norma del secondo comma del sopracitato art. 42. I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia che aspirino ad ufficio di gruppo o categoria inferiori, possono presentare, negli stessi termini fissati per il personale di cui al comma precedente domanda motivata, a norma del settimo comma del suddetto art. 42, limitatamente agli uffici disponibili del gruppo e della categoria prescelta. Il termine di un anno previsto dall'art. 42 penultimo comma del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), sostituito dall'[art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art3), decorre dalla data del passaggio di gestione conseguente al cambio di ufficio o al trasferimento a domanda. Le domande motivate degli interessati di cui al terzo comma del presente articolo, corredate della documentazione a sostegno dei motivi addotti, e con l'indicazione degli uffici richiesti, saranno sottoposte al parere della Commissione centrale per gli uffici locali la quale deve pronunciarsi sulla rispondenza del trasferimento agli interessi dell'Amministrazione, tenendo anche presente i motivi addotti dall'interessato. Le domande sulle quali la Commissione centrale si pronunci favorevolmente saranno comprese ai fini dell'assegnazione, tra quelle presentate dagli aspiranti ai trasferimenti ai sensi del [secondo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art42-com2), modificato dalla [legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120). Nel caso in cui lo stesso ufficio sia richiesto da piu' aspiranti, sara' formata un'unica graduatoria, in base all'anzianita' di servizio, quali titolari, dei concorrenti e l'ufficio sara' assegnato al piu' anziano, sia che l'abbia chiesto ai sensi del secondo comma del citato art. 42, sia che si sia avvalso della norma di cui al settimo comma dello stesso articolo. Qualora gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento allo stesso ufficio abbiano uguale anzianita' di servizio quale titolare di ufficio, e' preferito il piu' anziano di eta'.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 35

Art. 35. L'accoglimento della domanda, di trasferimento deve essere comunicato all'interessato con l'invito ad assumere la gestione del nuovo ufficio nel termine di trenta giorni prorogabili di altrettanti per giustificati motivi. Il termine predetto puo' essere abbreviato per esigenze di servizio. Decorso tale termine senza che sia intervenuta esplicita rinuncia ai trasferimento, gli interessati debbono essere esonerati dall'attuale gestione e dal giorno successivo saranno considerati a tutti gli effetti direttori o titolari degli uffici loro assegnati. L'attribuzione della sedi non puo' essere variata dopo l'assegnazione. A coloro che abbiano rinunciato dopo l'assegnazione si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 42 del citato [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), sostituito con l'[art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art3). Gli uffici non assegnati o rinunciati saranno conferiti ai sensi dell'[art. 43, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art43-com2), o messi a concorso a norma dell'[art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-06;656~art44), modificato dalla [legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120).

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 36

Art. 36. In relazione a quanto dispone il [secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art20-com2), le funzioni di titolare o di reggente di agenzia sono incompatibili: a) con l'esercizio di ministro dei culti, avente giurisdizione o cura di anime; b) con l'esercizio della professione di avvocato, procuratore legale, notaio o patrocinatore legale; c) con qualsiasi impiego statale o presso ente pubblico; d) con le funzioni di agente di cambio, tesoriere comunale, esattore delle imposte dirette o rappresentante riconosciuto da essi, nonche' con quelle di direttore, cassiere, rappresentante o comunque impiegato di banche o di casse private, di risparmio o simili; e) con la contemporanea funzione di titolare o reggente di altra agenzia o di ufficio locale. Ai direttori di ufficio locale, oltre alle incompatibilita' richiamate nel primo comma dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, si applicano anche quelle di cui alle precedenti lettere a) ed e).

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 37

Art. 37. Le somme da rimborsare per le spese di gestione ai sensi dell'[art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art29), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), sono stabilite in base al punteggio risultante dalla classifica quinquennale o interquinquennale degli uffici locali e delle agenzie, con i criteri previsti dalla tabella B allegata al presente regolamento. Per la modifica della tabella predetta si applica la disposizione dell'art. 7. Nei casi in cui sia necessaria una integrazione dell'assegno forfetario per le spese di gestione, l'Amministrazione accerta e determina l'ammontare delle integrazioni stesse, tenendo anche presenti i documenti giustificativi delle spese sostenute, che gli interessati sono tenuti a produrre. Tuttavia, per gli uffici aventi spese di riscaldamento particolarmente gravose, specie per le condizioni climatiche, il rimborso integrativo e' concesso anche in base alla documentazione della sola spesa di riscaldamento. Ai fini del rimborso della spesa relativa al riscaldamento dei locali delle agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, l'Amministrazione provveda a determinare la somma da rimborsare, su domanda documentata degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. In tale eventualita' l'Amministrazione puo' concedere congrui anticipi, nella misura massima dell'80 per cento.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 38

Art. 38. Le somme da rimborsare per le spese di gestione agli uffici di nuova istituzione sono stabilite in base al punteggio minimo previsto per il gruppo o la categoria in cui sono stati classificati con il decreto di cui all'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art6).

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 39

Art. 39. Nei casi in cui l'Amministrazione provveda direttamente, in tutto o in parte, alle spese di gestione, la misura della riduzione dell'assegno forfetario e' stabilita con provvedimento motivato, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 40

Art. 40. L'Amministrazione fornisce a proprie spese gli indumenti di lavoro agli ufficiali applicati negli uffici locali ed ai portalettere dipendenti pure dagli uffici locali siti nei centri con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e nelle localita' di particolare interesse turistico o climatico indicate come tali dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Al portalettere delle rimanenti localita' fornisce il berretto ed il distintivo. Circa la fornitura degli indumenti di cui al primo comma si osserveranno le modalita' previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 41

Art. 41. Prima della fine di ogni esercizio finanziario, il titolare o reggente di ufficio locale o di agenzia ha l'obbligo di dichiarare per iscritto alla Direzione provinciale competente quali delle spese di gestione previste dall'[art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art29), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), non sono state sostenute, in tutto o in parte, perche' somministrate da altri enti.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 42

Art. 42. Salvo convenzioni speciali, l'Amministrazione fornisce gratuitamente anche alle agenzie, oltre che agli uffici locali, gli apparati per i servizi delle telecomunicazioni ed il materiale relativo, le cassette di impostazione, i sacchi, le bilancia, gli stampati ed i registri, i timbri ed il materiale per la bollatura, nonche' l'insegna esterna per l'ufficio e quanto altro ritenga necessario; puo' anche fornire a proprie spese alle agenzie la cassaforte ed il bancone sportelleria. Le riparazioni di tali oggetti, quando il deterioramento non sia imputabile al personale dell'ufficio, sono a carico dell'Amministrazione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 43

Art. 43. Il compenso speciale previsto dall'[art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art30), sostituito con l'[art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art3), e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari di agenzia, sono determinati per ogni esercizio in base all'entita' delle seguenti voci: 1) conti correnti di nuova istituzione; 2) versamenti e pagamenti in conto corrente; 3) emissione e pagamenti di vaglia postali; 4) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio; 5) segnatasse, dedotte le bonificazioni; 6) pagamenti effettuati per conto di altre Amministrazioni; 7) marche assicurative vendute; 8) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio. L'importo del compenso speciale di cui all'art. 30 sopracitato, da attribuire complessivamente ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, non puo' superare il 50% della somma globale stanziata in bilancio per la concessione del compenso stesso. Il rimanente 50% di tale somma e' ripartito, in parti uguali, fra tutti gli ufficiali iscritti nell'Albo nazionale, ed in servizio alla fine dell'esercizio finanziarli cui si riferisce l'erogazione del compenso. Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno cui si riferisce il compenso stesso abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a "buono".

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 44

Art. 44. Una quota speciale del compenso di cui al precedente articolo e' costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'Amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie, gia' ricevitorie postali, nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti postali di risparmio e dei buoni postali fruttiferi. Agli effetti previsti dal comma precedente, e' tenuto conto altresi' dell'attivita' svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 45

Art. 45. Nel termine di un mese alla fine dell'esercizio, i direttori degli uffici locali e i titolari delle agenzie devono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tramite le rispettive Direzioni provinciali, che provvederanno al relativo controllo, il prospetto delle operazioni previste dall'art. 43, con l'indicazione del numero delle operazioni stesse e del loro importo complessivo, tanto per l'ultimo esercizio quanto per quello precedente. Il prospetto medesimo deve essere corredato di una relazione sulla attivita' svolta per la propaganda e lo sviluppo delle operazioni di credito e di risparmio postali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 46

Art. 46. Nel caso che alle agenzie siano affidati i servizi accessori di trasporto e di recapito degli oggetti postali, il compenso previsto dall'[art. 28, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art28-com1), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), e' determinato sulla base della durata giornaliera della prestazione all'uopo occorrente, valutata con i criteri di cui all'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato con l'art. 4 della legge n. 120 suddetta. Tale compenso e' stabilito in ragione di lire quattromila mensili per ogni ora di prestazione giornaliera. Le variazioni alla aliquota predetta sono disposte con le modalita' previste dal precedente art. 7. Il titolare dell'agenzia puo' fare eseguire il servizio accessorio sotto la propria responsabilita' dal coadiutore, ovvero da altra persona idonea con il preventivo nulla osta del direttore provinciale.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 47

Art. 47. Al recapito dei telegrammi ad espressi il direttore di ufficio locale, o il titolare di agenzia, provvede con prestatori d'opera autonomi da lui di volta in volta incaricati e pagati ad opera. Il rimborso della spesa per detto recapito sara' mensilmente effettuato al direttore dell'ufficio locale, ovvero al titolare dell'agenzia, in ragione del numero degli oggetti recapitati, nella misura di lire 24 per ciascuno di questi. Il compenso predetto potra' essere modificato con le modalita' previste dall'art. 7.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 48

Art. 48. Compete al direttore provinciale stipulare i contratti di diritto privato previsti dal [secondo comma dell'art. 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art29bis-com2), inserito con l'[art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art2), per provvedere al recapito dei telegrammi ed espressi nelle localita' in cui tali oggetti raggiungano almeno la media mensile di ottocento, che sara' accertata in base ai rilevamenti statistici dell'esercizio finanziario precedente. I singoli contratti saranno stipulati in base ad un contratto tipo approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali e il Consiglio di amministrazione. Gli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana; 2) licenza elementare; 3) eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30; 4) buona condotta; 5) idoneita' fisica all'espletamento dell'incarico.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 49

Art. 49. Il trasferimento ad altro ufficio di minore importanza ai sensi dell'[art. 35, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art35-com2), sostituito con l'[art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art3), e' disposto con la procedura di cui agli articoli 50 e seguenti del presente regolamento.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 50

Art. 50. L'ammenda disciplinare si applica senza un procedimento formale. L'ammenda stessa non e' applicabile ai direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C. Per l'applicazione delle altre punizioni disciplinari, il procedimento s'inizia con la contestazione scritta degli addebiti. Nella lettera di contestazione sono brevemente riassunti gli elementi di fatto sui quali sono basati gli addebiti ed e' indicato l'organo al quale l'interessato potra' essere deferito. La comunicazione delle contestazioni viene notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La contestazione deve essere rinnovata quando, prima che sia finito il relativo procedimento, siano emersi nuovi addebiti a carico dell'interessato, ovvero quando si riconosca la necessita' di deferirlo ad altro organo superiore.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 51

Art. 51. Il direttore provinciale, prima di infliggere la punizione della riduzione dello stipendio o della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, deve sentire la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 52

Art. 52. Quando i fatti comportano provvedimenti piu' gravi di quelli di competenza del direttore provinciale, questo rimette gli atti all'organo competente. Nello stesso modo previsto dal comma precedente procedono il direttore provinciale e le Commissioni provinciali per gli uffici locali, quando, iniziato il procedimento, ritengano, in base a nuovi elementi, o a diverso apprezzamento, applicabili sanzioni piu' gravi di quelle di propria competenza.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 53

Art. 53. Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso sia deferito alla Commissione provinciale, a quella centrale per gli uffici locali se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni. Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato dall'Amministrazione per gravi motivi, e per non piu' di quindici giorni. E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto. L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione. L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 54

Art. 54. L'Amministrazione quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, provvede all'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 55

Art. 55. Delle punizioni all'ammenda disciplinare e' presa nota nel fascicolo personale dell'interessato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 56

Art. 56. Le punizioni superiori alla censura sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 57

Art. 57. Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia iniziata azione penale il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale, e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 58

Art. 58. Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 59

Art. 59. Quando il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'[art. 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;642~art87-com1), ovvero dalla data di registrazione alla Corte di conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 60

Art. 60. L'assegno numerico degli ufficiali in ciascun ufficio locale e' stabilito dall'Amministrazione in base alle esigenze a carattere permanente dell'ufficio stesso e in modo da assicurare il normale svolgimento dei servizi. Gli ufficiali sono tenuti a prestare la loro opera in tutte le mansioni occorrenti per il funzionamento dell'ufficio cui sono addetti.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 61

Art. 61. Per la scelta dell'ufficiale delegato, il direttore provinciale, sentito il direttore, o reggente dell'ufficio, tiene conto dei requisiti di maggiore capacita' e idoneita' per la reggenza dell'ufficio, e l'incarico puo' essere revocato dallo stesso direttore provinciale per giustificati motivi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 62

Art. 62. Per partecipare al concorsi per ufficiali dell'Albo nazionale e' necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957; n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3). Il titolo di studio richiesto e' il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. I vincitori vengono invitati a scegliere entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ordine preferenziale, le sedi disponibili alla data in cui la graduatoria viene approvata e sono assegnati in base al posto occupato nella graduatoria stessa. Per il conferimento del posti disponibili agli idonei si applicano le disposizioni dell'art. 8 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3). Coloro che non scelgono alcuna sede nel termine stabilito sono destinati di ufficio. Coloro che non raggiungono le sedi assegnate nel termine all'uopo stabilito, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 63

Art. 63. Nei concorsi per i posti di ufficiale, i candidati devono essere sottoposti a due prove scritte, a una orale, a prove pratiche di telegrafia Morse o telestampante e di dattilografia. I candidati possono inoltre sostenere prove facoltative di lingue estere. Le due prove scritte verteranno, rispettivamente, su un tema di cultura generale e su un saggio di aritmetica. Il programma di esame, anche per le prove pratiche ed orali sara' stabilito col bando di concorso.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 64

Art. 64. L'attribuzione dello stipendio corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;19), prevista per gli ufficiali dall'[art. 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art10), e' disposta con decreto del Ministro. Ai fini del calcolo dell'anzianita' per l'attribuzione del coefficiente 211 di cui al comma precedente devesi tener conto delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3). La riduzione dello stipendio, inflitta nel periodo valutabile ai fini dell'attribuzione del coefficiente predetto, determina il ritardo di un anno nel passaggio al coefficiente stesso. La sospensione dalla qualifica, inflitta nel periodo valutabile, comporta; oltre alla deduzione dal computo dell'anzianita' del tempo trascorso in tale posizione, anche un ritardo di due anni nella attribuzione del coefficiente di cui al presente articolo: tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 65

Art. 65. Sono applicabili agli ufficiali le disposizioni circa la disciplina di cui alla Sezione che precede.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 66

Art. 66. Qualora in seguito a revisione, ai sensi dell'[art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art31), un'agenzia venga classificata fra gli uffici locali, ovvero si verifichi la soppressione di un'agenzia per effetto dell'unificazione dei servizi nell'ambito di un ufficio locale, il coadiutore reggente ed il coadiutore, che da almeno due anni prestino lodevole servizio nell'agenzia trasformata o soppressa, possono rimanere provvisoriamente in servizio, con la qualifica di ufficiale provvisorio purche', abbiano i requisiti per partecipare al prossimo concorso che sara' indetto per ufficiali e partecipino effettivamente al concorso stesso. Se l'ufficiale provvisorio non prende parte a tale concorso, cessa subito dall'incarico; qualora, pur partecipando al concorso, non vi consegua esito favorevole, egli cessa dall'incarico subito dopo l'espletamento del concorso. All'ufficiale provvisorio viene corrisposta una retribuzione pari allo stipendio iniziale spettante all'ufficiale dell'Albo nazionale. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si osservano nei confronti degli ufficiali provvisori, in quanto applicabili, le norme di cui al [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-04-04;207), e al relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 67

Art. 67. L'approvazione del coadiutore e' data dal direttore provinciale in base a domanda con la quale il titolare della agenzia comunica la nomina del coadiutore e ne invia i documenti personali. L'approvazione si intende tacitamente concessa qualora entro tre mesi dalla data di trasmissione della domanda e dei relativi documenti il direttore provinciale non abbia diversamente disposto. L'approvazione non puo' essere data se il coadiutore ha compiuto il 65° anno di eta'; qualora, pero', l'approvazione sia stata data in precedenza, essa cessa di avere effetto al compimento dell'eta' predetta. In caso di particolare urgenza e' consentita anche prima dell'approvazione l'ammissione in ufficio del coadiutore la cui nomina sia stata notificata alla Direzione provinciale. Il titolare di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore puo' avvalersi come suo coadiutore, per non piu' di tre mesi del coadiutore di altra agenzia. In casi eccezionali, cio' puo' essere consentito dal direttore provinciale anche per le agenzie con orario al pubblico superiore a cinque ore. Il predetto incarico temporaneo e' inefficace ai fini della assegnazione senza concorso ai sensi dell'[art. 14, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art14-letb), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1). E' in facolta' del direttore provinciale di revocare in qualunque momento per giustificati motivi l'approvazione concessa. Il titolare di agenzia puo' sostituire il coadiutore precedentemente nominato con altro approvato dal direttore predetto.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 68

Art. 68. All'opera prestata dal coadiutore ai sensi del [comma quinto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art7-com5) e [sesto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art7-com6), sostituito con l'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), non sono applicabili le norme sull'impiego privato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 69

Art. 69. I capitolati d'oneri per i singoli recapiti, da stipulare dal direttore provinciale secondo il capitolato tipo approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, debbono indicare: a) i servizi affidati al concessionario; b) le garanzie circa la idoneita' del personale di cui il concessionario e' autorizzato ad avvalersi; c) l'obbligo del concessionario di sostenere le spese di impianto del servizio telegrafico a norma del regolamento del servizi telegrafici e telefonici, approvato con [regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198), e successive modificazioni; d) gli oneri del concessionario per il materiale fornito dall'Amministrazione; e) l'obbligo del concessionario di prestarsi ad agevolare l'Amministrazione nell'esercizio della vigilanza sul recapito; f) le clausole penali relative alle eventuali infrazioni; g) le modalita' delle prestazioni della cauzione; h) le condizioni alle quali diviene impegnativa o puo' cessare la concessione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 70

Art. 70. La cauzione che i concessionari dei recapiti sono tenuti a prestare e' stabilita nei Capitolato d'oneri in misura non inferiore a L. 100.000 e puo' essere aumentata durante la gestione a giudizio dell'Amministrazione in relazione alla entita' dei servizi disimpegnati. La cauzione deve essere costituita mediante versamento in apposito conto vincolato dei conti correnti postali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 71

Art. 71. Per i recapiti nei quali i servizi sono limitati all'accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all'accettazione e alla consegna dei telegrammi e alla vendita delle carte valori postali acquistate dal concessionario, la cauzione e' di L. 50.000.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 72

Art. 72. L'Amministrazione esercita la vigilanza sui recapiti, ed a tale scopo ha facolta' di eseguirvi delle verifiche, e di chiedere in visione gli atti relativi all'esercizio dei servizi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 73

Art. 73. I concorsi per posti di ricevitore e di portalettere sono indetti mediante decreti ministeriali. Tali decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I suddetti decreti indicheranno: a) i posti messi a concorso e la relativa retribuzione; b) i requisiti necessari per l'ammissione e per la nomina, nonche' i documenti da produrre; c) il termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. I concorrenti debbono avere eta' non inferiore ai 21 anni e non superiore a 32 anni. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorita' scolastica riconosce il grado di istruzione ai sensi dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con [regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297). Per concorrere a posti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, oltre al possesso dei normali requisiti e' rispettivamente richiesta la conoscenza delle lingue tedesca e francese, da accertarsi con le modalita' stabilite nel bando di concorso.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 74

Art. 74. La Commissione centrale per gli uffici locali, previo, accertamento della ammissibilita' dei concorrenti ai posti di ricevitore e portalettere, compila la graduatoria di merito prevista dall'[art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art61), sostituito con l'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4). La graduatoria di merito comprendera' un numero di candidati superiore a quello dei posti messi a concorso in modo la consentire l'assegnazione ai candidati in soprannumero dei posti di cui al terzo comma del successivo, art. 77. La graduatoria predetta deve essere pubblicata, oltre che nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione, anche nella Gazzetta Ufficiale con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun concorrente incluso nella graduatoria stessa.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 75

Art. 75. Nella formazione della graduatoria prevista dall'art. 74 viene osservato il seguente ordine di preferenza: a) ricevitori o portalettere effettivi che in tale qualita' abbiano prestato l'opera loro almeno per due anni; b) ricevitori o portalettere effettivi che non abbiano raggiunta l'anzianita' di servizio come sopra prestato; c) ricevitori o portalettere reggenti, procaccia postali e incaricati dei servizi di procacciato con obbligazione personale, incaricati dei servizi di recapito e procacciato affidati in accessorio, incaricati di servizi di recapito eseguiti a spese dei Comuni, reggenti di zone di recapito provvisorie, i quali abbiano tutti prestato servizio in tali qualita' da almeno due anni; d) sostituti di ricevitori e di portalettere, incaricati del recapito dei telegrammi ed espressi in base a contratto di diritto privato e le persone di cui alla precedente lettera c), i quali abbiano tutti prestato servizio con dette qualifiche da almeno un anno. I servizi da considerare, ai fini suindicati, debbono risultare lodevolmente svolti.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 76

Art. 76. Nella classifica dei concorrenti ai posti di ricevitore o di portalettere, in ciascuna delle categorie previste dal precedente art. 75, sono, a parita' di merito, valutati i titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti per i concorsi degli impiegati statali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 77

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