DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1817
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2229 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 88, 89, 90, relativi alla Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia sono abrogati sostituiti dai seguenti:
Art. 88. - La durata del corso e' di anni quattro le materie d'insegnamento sono le seguenti:
Anno primo:
Semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica Anatomia descrittiva e topografia degli organi pelvici della donna;
Embriologia;
Fisiologia della generazione con elementi di genetica ed eugenica.
Anno secondo:
Semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica Anatomia patologica degli organi genitali femminili;
Puericultura pre e post-natale.
Anno terzo:
Semeiotica e clinica ostetrica, e ginecologica;
Radio-diagnostica e radio-terapia ostetrica, e ginecologica;
Urologia ostetrica e ginecologica;
Operazioni ostetriche.
Anno quarto:
Semeiotica e clinica, ostetrica e ginecologica;
Ostetricia e ginecologia medico-legale e sociale Operazioni ginecologiche.
E' inoltre obbligatoria la frequenza alle esercitazioni cliniche e di laboratorio annesse ai corsi e l'internato alla Clinica ostetrica e ginecologica.
Art. 89. - Le iscrizioni al primo anno di corso sono limitate a quindici posti che verranno assegnati in seguito al concorso per titoli od eventualmente per esame.
Art. 90. - Gli esami sono dati in gruppo alla fine di ogni biennio.
Alla fine del 1° biennio gli esami vertono sulle materie del primo e del secondo anno; alla fine del secondo biennio sulle materie del terzo e del quarto anno.
Alla fine del primo e del terzo anno, il direttore della Scuola, con la collaborazione degli insegnanti delle rispettive materie, si accerta in colloqui del profitto conseguito dagli iscritti: questi non possono essere ammessi all'anno successivo della Scuola senza aver superato gli esami prescritti od il colloquio, sulle materie dell'anno di corso per il conseguimento dell'idoneita'.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nella presentazione da parte del candidato della relazione scritta dell'attivita' da lui svolta nel periodo di internato in Clinica e degli interventi operatori eseguiti, e di una, prova clinica. L'esame e' integrato da una prova di laboratorio.
Art. 129 , relativo alla Scuola di specializzazione in cardiologia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Scuola sono ammessi dodici medici per ogni anno. La Direzione della Scuola si riserva di procedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami. Non sono ammesse abbreviazioni della, durata del corso. L'internato in Clinica e' obbligatorio".
Art. 138 , relativo alla Scuola di specializzazione in anestesia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono ammessi alla Scuola quattordici medici per ogni anno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 33. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2229 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 88, 89, 90, relativi alla Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia sono abrogati sostituiti dai seguenti: Art. 88. - La durata del corso e' di anni quattro le materie d'insegnamento sono le seguenti: Anno primo: Semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica Anatomia descrittiva e topografia degli organi pelvici della donna; Embriologia; Fisiologia della generazione con elementi di genetica ed eugenica. Anno secondo: Semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica Anatomia patologica degli organi genitali femminili; Puericultura pre e post-natale. Anno terzo: Semeiotica e clinica ostetrica, e ginecologica; Radio-diagnostica e radio-terapia ostetrica, e ginecologica; Urologia ostetrica e ginecologica; Operazioni ostetriche. Anno quarto: Semeiotica e clinica, ostetrica e ginecologica; Ostetricia e ginecologia medico-legale e sociale Operazioni ginecologiche. E' inoltre obbligatoria la frequenza alle esercitazioni cliniche e di laboratorio annesse ai corsi e l'internato alla Clinica ostetrica e ginecologica. Art. 89. - Le iscrizioni al primo anno di corso sono limitate a quindici posti che verranno assegnati in seguito al concorso per titoli od eventualmente per esame. Art. 90. - Gli esami sono dati in gruppo alla fine di ogni biennio. Alla fine del 1° biennio gli esami vertono sulle materie del primo e del secondo anno; alla fine del secondo biennio sulle materie del terzo e del quarto anno. Alla fine del primo e del terzo anno, il direttore della Scuola, con la collaborazione degli insegnanti delle rispettive materie, si accerta in colloqui del profitto conseguito dagli iscritti: questi non possono essere ammessi all'anno successivo della Scuola senza aver superato gli esami prescritti od il colloquio, sulle materie dell'anno di corso per il conseguimento dell'idoneita'. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nella presentazione da parte del candidato della relazione scritta dell'attivita' da lui svolta nel periodo di internato in Clinica e degli interventi operatori eseguiti, e di una, prova clinica. L'esame e' integrato da una prova di laboratorio. Art. 129, relativo alla Scuola di specializzazione in cardiologia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola sono ammessi dodici medici per ogni anno. La Direzione della Scuola si riserva di procedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami. Non sono ammesse abbreviazioni della, durata del corso. L'internato in Clinica e' obbligatorio". Art. 138, relativo alla Scuola di specializzazione in anestesia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Sono ammessi alla Scuola quattordici medici per ogni anno".
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 33. - VILLA
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