DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1826
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista, l'istanza dell'Amministrazione provinciale di Taranto in data 2 aprile 1955, n. 3951; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica Istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Considerato che nella predetta relazione 6 espresso parere favorevole al pareggiamento della Scuola di "violino con l'obbligo della viola"; Udito il parere della Sezione quinta del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1268; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: La Scuola di violino presso il Liceo musicale pareggiato "G. Paisiello" di Taranto deve intendersi denominata "violino con l'obbligo della viola".
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 42. - VILLA
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