DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1827
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 221, relativo alla Scuola di specializzazione in Angiologia e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Presso la Clinica chirurgica e' istituita la Scuola di specializzazione in Angiologia la quale ha lo scopo di conferire adeguata, competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e Chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Angiologia". Art. 222. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto della Clinica chirurgica come medici interni, con diritto a due mesi di vacanza per ogni
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 61. - VILLA
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