DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1842

Type DPR
Publication 1960-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista, la legge 1 ottobre 1190, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 114 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo economico 13 ottobre 1958 per la modifica dell'accordo collettivo economico per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938, stipulato tra, la Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 58 del 3 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo economico 13 ottobre 1955, relativo alla modifica dell'accordo del 30 giugno 1938, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo economico anzidetto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1961

Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 84. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO ECONOMICO 13 OTTOBRE 1958 PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO COLLETTIVO ECONOMICO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEL 30 GIUGNO 1938. Parte di provvedimento in formato grafico

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