DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1856
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14, luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1957, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi, stipulato tra la Federazione italiana Industriali Produttori ed Esportatori di Vini, Liquori ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria, Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra la Federazione italiana Industriali Produttori ed Esportatori di Vini, Liquori ed Affini e la Federazione Nazionale Lavoratori della Alimentazione;
Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria; degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 77 del 3 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1957, relativo ai dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 98. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20 DICEMBRE 1957 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI VERMOUTH, APERITIVI A BASE DI VINO, MARSALA, SPUMANTI, LIQUORI, ACQUAVITI E SCIROPPI. Parte di provvedimento in formato grafico
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