DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1891
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduta la domanda presentata in data 24 agosto 1960 n. 113/ CD del presidente del Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Bologna, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Bologna, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1959, n. 1222, col quale il Centro anzidetto e' stato eretto in ente morale;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Bologna, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a carico del Centro anzidetto e degli Enti con esso convenzionati.
Art. 2
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 63. - VILLA
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 1
Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna Art. 1. E' istituito in Bologna l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato ai sensi dell'art. 28, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e sorto per iniziativa del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959, n. 1222. L'Istituto ha per scopo: a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica: b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo. L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 2
Art. 2. L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e' di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88), o dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 20 si provvedera' mediante incarichi.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 3
Art. 3. Il corso di studi dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e' triennale. L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma in educazione fisica ai sensi della [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88). L'istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 23.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 4
Art. 4. Il governo dell'Istituto spetta alle seguenti autorita', secondo le norme di cui agli articoli seguenti: a) al direttore; b) al Consiglio di amministrazione; c) al Consiglio direttivo; d) al Consiglio dei professori.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 5
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto; b) di un rappresentante del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna; c) di un rappresentante del comune di Bologna; d) di un rappresentante della provincia di Bologna; e) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; f) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire. Gli enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un terzo (lire 333.333) di quello annuo fissato nella lettera f) del presente articolo hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti, al qual uopo la frazione di tre contribuenti e' considerata come intero; g) di un rappresentante del C.O.N.I.; h) del dirigente tecnico; i) di tre insegnanti eletti dal Consiglio dei professori, di cui due tra docenti universitari ed uno tra gli insegnanti di educazione fisica, che nell'Istituto svolgano per incarico un insegnamento; l) del tesoriere del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna; m) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite le funzioni del segretario del Consiglio. n) membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati. Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta, alla nomina, nel proprio serio, del presidente e del vice presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto: d) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi d'insegnamento e del personale sanitario, la nomina del dirigente tecnico proposta dal Consiglio direttivo previa scelta fra professori di ruolo diplomati in educazione fisica ed abilitati all'insegnamento; e) provvede a concorso espletato, alla nomina del segretario amministrativo e inoltre alle nomine del personale amministrativo e subalterno; f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; g) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente; h) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore; j) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi nell'istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo articolo 23 del presente statuto; l) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto; m) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Il Consiglio di amministrazione e' convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa richiesta per parte di almeno un terzo dei suoi componenti. Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per le Universita' e gli Istituti superiori. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza. Per la validita delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto. Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno accademico, redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attivita' dell'istituto. L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 7
Art. 7. Il Consiglio direttivo si compone: a) del direttore che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo; c) del dirigente tecnico dell'Istituto: d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b). Tali membri, sempreche' insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 8
Art. 8. Il Consiglio direttivo: a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto; b) delibera sui programmi degli insegnamenti; c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma; d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' dei corsi stessi; e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto; f) demanda a una ristretta Commissione di educatori fisici lo studio di problemi ginnico-sportivi a fine di rendere edotto il Consiglio direttivo stesso della evoluzione della tecnica nel campo delle attivita' psico-motorie; g) propone al Consiglio di amministrazione allo scadere del triennio ed entro il mese di giugno, la nomina o la conferma del dirigente tecnico: ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone allo stesso Consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario; h) propone ai Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto; i) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica; l) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le mansioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 9
Art. 9. Il direttore dell'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento. Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Al direttore sara' corrisposta una indennita' di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 10
Art. 10. Il direttore: a) conferisce, in nome della legge e in virtu' dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio; b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici; c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori; d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno; e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio di amministrazione e rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'Istituto.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 11
Art. 11. In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo, uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre puo' demandare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 12
Art. 12. Il Consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'Istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede. Il Consiglio dei professori: a) elegge i professori che devono far parte del Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera i); b) elegge i professori che devono far parte del Consiglio direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 7, lettera d); c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'Istituto: d) delibera le sanzioni disciplinari a carico degli allievi, in casi di particolare importanza; e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 13
Art. 13. In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento: c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto; g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori, per le esercitazioni integrative; h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico. Al dirigente tecnico sara' corrisposta una indennita' di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione. Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 14
Art. 14. Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilita'. Egli e' inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 15
Art. 15. L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso, per titoli ed esami, per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-art. 16
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