DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1960, n. 1892
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 16 del Codice civile; Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 787, con il quale venne approvato il nuovo statuto della Societa' "Dante Alighieri", eretta in ente morale con regio decreto 18 luglio 1893, n. 347; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1949, n. 988, recante modifiche allo statuto predetto; Viste le deliberazioni in data 28 settembre 1959 ed 11 ottobre 1960 adottate dal 54° e 55° Congresso della Societa' "Dante Alighieri" svoltisi, rispettivamente, a Mantova ed a Siracusa, con cui vengono apportate ulteriori modificazioni allo statuto in vigore; Visti gli atti di istruttoria; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione; Decreta: Sono approvate le modificazioni dello statuto della Societa' "Dante Alighieri", con sede in Roma, deliberate dal 54° e 55° Congresso dell'associazione. Il nuovo testo di statuto, composto di 17 articoli, sara' allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 89. - VILLA
Statuto - art. 1
STATUTO Art. 1. La "Dante Alighieri" ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, tenendo alto dovunque il sentimento d'italianita', ravvivando i legami spirituali dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore e il culto per la civilta' italiana.
Statuto - art. 2
Art. 2. Per il conseguimento delle suo finalita', a mezzo del comitati all'estero, la "Dante Alighieri" istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e corsi di lingua e di cultura italiana, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa; a mezzo dei comitati in Italia partecipa alle attivita' intese ad accrescere ed ampliare la cultura della Nazione e promuove ogni manifestazione rivolta ad illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura a delle creazioni del genio e del lavoro italiani.
Statuto - art. 3
Art. 3. La "Dante Alighieri" e' una societa' costituita da soci riuniti in comitati locali. E' diretta da un Consiglio centrale ed ha sede in Roma Palazzo Firenze.
Statuto - art. 4
Art. 4. Possono far parte della societa' gli enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilita' che accettano il presente statuto, indipendentemente da ogni particolare nazionalita', confessione religiosa o ideologia politica. Sull'ammissione, dimissione ed esclusione del socio deliberano i comitati a norma del regolamento.
Statuto - art. 5
Art. 5. I soci si distinguono in: 1) benemeriti, per segnalati servigi, elargizioni e donazioni cospicue fatte alla societa'; 2) perpetui, che pagano una volta tanto una determinata quota; 3) ordinari, che pagano annualmente una determinata quota; 4) aggregati, e cioe' alunni delle scuole primarie italiane che pagano annualmente una determinata quota. Il Consiglio centrale stabilisce i contributi e le quote dei soci perpetui ordinari e aggregati. Esso ha la facolta' di ridurre la quota annuale dei soci ordinari per eventuali categorie.
Statuto - art. 6
Art. 6. Per la costituzione di un comitato all'interno e' necessari(il numero minimo di cinquanta soci fra benemeriti, perpetui e ordinari, e per i comitati all'estero di venticinque. La costituzione dei comitati e' ratificata dal presidente della societa', il quale verifica se essa abbia avuto luogo in conformita' del presente statuto. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio centrale ha facolta' di sciogliere un comitato, che pertanto cessa di fa parte della societa'. Esso puo' appellarsi alla prossima assemblea dei soci. I soci residenti nei centri dove non esistano comitati potranno, individualmente, iscriversi presso il comitato viciniore o presso la sede centrale.
Statuto - art. 7
Art. 7. I comitati curano le iscrizioni dei soci e promuovono ogni iniziativa rivolta ad attuare i fini della societa'. In armonia con le disposizioni del presente statuto e del regolamento e, per quanto si riferisce ai comitati all'estero con le leggi locali, essi provvedono al proprio ordinamento I comitati eleggono il proprio presidente ed il proprio Consiglio direttivo, a norma del regolamento. Hanno diritti di voto i soci aventi almeno 18 anni. Per la eleggibilita' alle diverse cariche sociali occorrono 21 anni compiuti. Il diritti di voto attivo e passivo si acquista tre mesi dopo l'iscrizione I comitati all'estero eleggono i propri dirigenti in conformita' alle disposizioni dei rispettivi statuti. Allo scopo di meglio e piu' intensamente perseguire i fini sociali, ciascun comitato puo' costituire nel proprio seno un gruppo femminile, un gruppo giovanile e un gruppo operaio Entro il mese di gennaio di ogni anno i comitati in Italia trasmettono al Consiglio centrale il rendiconto morale e finanziario della propria gestione. I comitati all'estero comunicano annualmente al Consiglio centrale, per conoscenza, una relazione morale ed il bilancio dell'esercizio.
Statuto - art. 8
Art. 8. La "Dante Alighieri" provvede allo svolgimento della sua attivita' con i contributi delle varie categorie di soci nonche' di enti e di singoli e con i redditi del patrimonio sociale. Vanno in aumento del patrimonio inalienabile della societa': a) le quote dei soci perpetui; b) le eredita', i lasciti, i legati e le donazioni senza speciale destinazione, anche se assegnati a singoli comitati Tuttavia, in questo ultimo caso, il frutto di tali liberalita' rimane a disposizione del comitato beneficiario. I comitati esistenti in Italia rispondono dei loro introiti al Consiglio centrale e li pongono a sua disposizione, detratte le somme ad essi riservate dalle norme regolamentari. I comitati all'estero dispongono integralmente del propri introiti per il conseguimento dei fini sociali. L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Statuto - art. 9
Art. 9. Il Consiglio centrale della societa' e' composto di un presidente e di altri ventisei membri eletti dall'assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 12: di essi, non piu' della meta' possono essere presidenti di comitati e almeno un terzo debbono essere residenti in Roma Il presidente ha la rappresentanza legale della societa', dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto. Gli altri membri del Consiglio centrale durano in carica quattro anni, si rinnovano per meta' ogni due anni, a turno d'anzianita', e sono rieleggibili. Il Consiglio centrale elegge nel proprio seno due o piu' vice presidenti ed un delegato alla sovraintendenza dei conti, i quali tutti, con il presidente, costituiscono l'ufficio di presidenza. Funge da segretario il segretario generale della societa'. Qualora il presidente dovesse cessare dalla carica, il Consiglio centrale delibera quale dei consiglieri debba assumere le funzioni fino alle nuove elezioni. Ove tutto il Consiglio fosse dimissionario, la gestione della societa' e' assunta dai revisori dei conti, i quali hanno l'obbligo di indire le elezioni entro due mesi.
Statuto - art. 10
Art. 10. Il Consiglio centrale esegue le deliberazioni dell'assemblea dei soci, provvede al conseguimento degli scopi sociali: coordina, vigila, assiste i comitati nelle loro attivita', delibera le spese straordinarie, decreta le ricompense di primo grado (medaglie d'oro "Pasquale Villari" "Paolo Boselli" e "Vittorio Emanuele Orlando"). Esso risponde dei suoi atti verso l'assemblea dei soci. Si raduna almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che il presidente ritenga opportuno convocarlo, o ne sia richiesto, previa comunicazione degli argomenti, da un terzo dei consiglieri. Le sue adunanze sono valide con la presenza, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei suoi componenti. I consiglieri che non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.
Statuto - art. 11
Art. 11. Il Consiglio centrale ha facolta' di nominare consiglieri emeriti i consiglieri centrali che abbiano acquistato alle benemerenze verso la societa'. Essi sono nominati a vita e il loro numero massimo e' di venti. Possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio centrale, che puo' affidare loro missioni ed incarichi speciali.
Statuto - art. 12
Art. 12. L'assemblea dei soci delibera, sulle proposte di modifiche dello statuto sociale, elegge il presidente della societa', i membri del Consiglio centrale e i revisori dei conti, esamina ed approva il rendiconto morale e finanziario della societa', presentato dal Consiglio centrale, nonche' il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti. All'assemblea possono partecipare i soci appartenenti ai comitati, istituiti all'interno e all'estero, che abbiano regolarmente inviato i bilanci e compiuto i relativi versamenti. I soci appartenenti a un comitato possono con apposita delibera nominare uno o piu' delegati per l'assemblea, ciascuno del quali disporra' del numero dei voti corrispondenti al numero dei deleganti. Il socio puo' anche rilasciare delega individuale, autenticata dal presidente del competente comitato. I soci e i delegati che non possono presenziare alla assemblea, hanno facolta' di partecipare all'elezione del presidente, dei consiglieri centrali e dei revisori dei conti, inviando le loro schede al Consiglio centrale, tramite la presidenza del comitato competente in conformita' delle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto. L'assemblea e' convocata una volta l'anno dal presidente della societa' con comunicazione contenente anche l'ordine del giorno e l'indicazione della sede e della data, indirizzata ai presidenti dei comitati, che ne cureranno l'affissione nell'albo pretorio del comitato e ne comunicheranno il contenuto alla assemblea dei soci convocata per la nomina dei delegati. Il Consiglio centrale ha facolta' di convocare "assemblee straordinarie", osservando le modalita' di cui al comma precedente.
Statuto - art. 13
Art. 13. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri, che adempiono il loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso degli esercizi finanziari per i quali sono stati eletti. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi presentano all'assemblea dei soci una relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
Statuto - art. 14
Art. 14. Tutte le cariche elettive della societa' sono gratuite.
Statuto - art. 15
Art. 15. Le proposte di modifica del presente statuto possono venir formulate dal Consiglio centrale o presentate alla presidenza della societa' da almeno un sesto dei comitati. In entrambi i casi, esse debbono essere comunicate ai comitati almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea dei soci. Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da almeno due terzi dei soci e dei delegati presenti.
Statuto - art. 16
Art. 16. Il congresso ordinario della "Dante" si riunisce ogni due anni. Il Consiglio centrale ha facolta' di convocare congressi straordinari. Possono intervenirvi tutti i soci regolarmente tesserati, ma il diritto di discussione e di voto e' riservato ai soci delegati. I comitati possono nominare delegato qualunque dei propri soci benemeriti, perpetui ed ordinari, ma nessun socio puo' avere piu' di una delega e disporre pertanto, di piu' di un voto in seno al congresso. I comitati in Italia provvedono alla nomina dei loro delegati nella misura di uno ogni cinquanta soci per i primi cinquecento e, oltre tale numero, di uno ogni cinquecento. I comitati all'estero provvedono alla nomina dei loro delegati nella misura di uno fino a duecento soci. Se i soci superano il numero di duecento, nominano un delegato per ogni ulteriore gruppo di trecento o frazione di esso. I comitati che non abbiano fatto pervenire al Consiglio centrale il loro rendiconto morale e finanziario e, per quelli esistenti in Italia, che non abbiano eseguito i relativi versamenti, non possono inviare delegati ai congresso. Il congresso elegge il proprio ufficio di presidenza e gli scrutatori delle varie votazioni. Spetta al congresso deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e riguardanti i fini ideali della societa', nonche' i mezzi e i modi piu' idonei per attuarli in Italia e all'estero. E' parimenti di competenza del congresso designare la citta' in cui dovra' radunarsi il congresso successivo.
Statuto - art. 17
Art. 17. Il Consiglio centrale provvede a stabilire le norme regolamentari di esecuzione del presente statuto. Il segretario generale Il presidente Filippo CAPARELLI Aldo FERRABINO Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri FANFANI
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