DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1894

Type DPR
Publication 1960-11-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati a mezzo del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Il collocamento dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle regioni del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria e' regolato dalle norme di cui al Titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, integrate dalle disposizioni speciali stabilite con il presente decreto.

Art. 2

I lavoratori che intendono essere avviati alla raccolta delle olive devono iscriversi, presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza, nelle speciali liste previste dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, specificando se intendono o meno migrare in altro Comune della stessa Provincia o di Provincia diversa.

Art. 3

I conduttori di aziende agricole sono tenuti a richiedere all'Ufficio di collocamento del luogo dove si svolgono i lavori, nei termini e con le modalita' stabilite per ciascuna annata dal competente Ufficio provinciale del lavoro ai sensi del successivo art. 8, la manodopera occorrente per la raccolta delle olive del proprio fondo, dando successiva notizia dell'eventuale acquirente del frutto da raccogliere, a cui si intende trasferita la titolarita' della richiesta.

Art. 4

Per il collocamento dei lavoratori da adibire alla raccolta delle olive viene predisposto ogni anno dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione interessati un piano provinciale di contingentamento e di compensazione della manodopera locale e di quella migrante da avviare in ciascun Comune. Ciascun Ufficio provinciale del lavoro segnala agli altri Uffici provinciali i nominativi dei lavoratori che hanno chiesto di essere avviati. Al rilascio del nulla osta di avviamento provvedono gli Uffici di collocamento del Comune dove deve svolgersi la raccolta, sulla base di appositi elenchi predisposti dall'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza dei lavoratori.

Art. 5

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'Ufficio di collocamento che ha provveduto all'avviamento della manodopera, entro il giorno 5 di ogni mese, il numero delle giornate di raccolta effettuato da ciascun lavoratore nel mese precedente. Detto Ufficio, ultimata la campagna stagionale, da' comunicazione all'Ufficio di collocamento di provenienza della manodopera migrante, per le dovute annotazioni, del numero totale delle giornate di raccolta effettuato durante la campagna da ciascun lavoratore.

Art. 6

Per sopperire a circostanze impreviste modificative del piano di contingentamento e compensazione della manodopera in ciascun Comune, i datori di lavoro, nei casi di urgente necessita', possono procedere al reperimento e all'assunzione diretta della manodopera occorrente, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, salvo restando l'obbligo di comunicazione dei lavoratori assunti all'Ufficio di collocamento del luogo dove si svolgono i lavori, entro il termine di 3 giorni da detto articolo previsto.

Art. 7

Presso ciascun Ufficio di collocamento dove risultino iscritti nelle speciali liste di cui al precedente art. 2 almeno cento lavoratori, viene istituito, con provvedimento del competente Ufficio provinciale del lavoro, apposito Comitato consultivo composto dal dirigente l'Ufficio di collocamento, in qualita', di presidente, da quattro membri in rappresentanza dei lavoratori della agricoltura, da tre membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura e da un membro in rappresentanza dei coltivatori diretti. Detto Comitato esprime pareri e formula proposte in merito a quanto concerne l'attuazione del piano di impiego della manodopera addetta alla raccolta delle olive e alla assistenza ad essa praticata.

Art. 8

All'atto della compilazione annuale del piano di contingentamento e di compensazione di cui al precedente art. 4 gli Uffici provinciali del lavoro provvedono: a fissare le modalita' e i termini per la iscrizione dei lavoratori nelle liste speciali e per le richieste della manodopera, con l'adozione di moduli uniformi da parte degli Uffici di collocamento; a coordinare l'attivita' e i compiti degli Uffici di collocamento; a determinare le modalita' di erogazione dell'assistenza ai lavoratori addetti alla raccolta. All'adempimento di detti compiti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono sentito apposito Comitato provinciale composto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dai rappresentanti delle categorie interessate come previsto al precedente art. 7, integrato da un rappresentante dei locali uffici dell'Ispettorato del lavoro; dell'Ispettorato dell'agricoltura, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dell'Opera nazionale maternita' e infanzia e di ciascuno degli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1947, n. 804. Il Comitato e' presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' costituito, per un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 9

Nelle sedi degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione i Comitati di cui all'articolo precedente hanno il compito di studiare i problemi del collocamento e dell'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive, con riferimento all'intero ambito regionale, e di esprimere al riguardo pareri e formulare proposte. La loro composizione e' in tal caso integrata dai dirigenti degli Ispettorati e degli Uffici del lavoro delle altre Province della regione e alle riunioni possono essere chiamati esperti della materia trattata.

Art. 10

Ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati, costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, puo' essere convocato per l'esame dei problemi generali concernenti il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nelle diverse regioni. Alle riunioni possono essere chiamate persone particolarmente competenti della materia trattata ed esperti locali delle singole regioni.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 85. - VILLA

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