DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. 1917
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931 n; 889, sul riordinamento dalla istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1938 n. 2038 convertito nella, legge 2 giugno 1939, Considerato che dal 1 ottobre 1958 hanno funzionato di fatto nuovi, Istituti tecnici industriali in Crotone, Genova, Siracusa e Torino;
Considerato che dalla stessa data ha cessato di fatto di funzionare la specializzazione per chimici industriali prego l'Istituto tecnico industriale per il cuoio "Baldracco" di Torino, Ritenuta la necessita' di regolarizzare le situazioni di fatto sopraindicate;
Sulla
proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono istituiti: a) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali in Crotone; b) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali in Genova; c) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Siracusa; d) un istituto tecnico industriale per chimici industriali in Torino.
Art. 2
E' soppressa, la specializzazione per chimici industriali presso l'Istituto tecnico industriale le per il cuoio e derivati "Baldracco" di Torino.
Art. 3
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A, B, C, D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2438, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; I contributi annui a carico dello Stato, per il mi mantenimento degli Istituti suddetti, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella E, annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
Le istituzioni e le soppressioni di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza, dal 1 ottobre 195. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sara' fatto fronte con appositi stanziamenti di bilancio.
GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 176. - VILLA
Tabelle
TABELLA A Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Crotone Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Genova Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Siracusa Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Torino Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici industriali istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1958 Parte di provvedimento in formato grafico
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