DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1926
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta, del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le Camere di commercio, industria e agricoltura formano e conservano i ruoli degli agenti di affari in mediazione previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 253.
Art. 2
Ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura tiene distinti i ruoli di cui all'art. 1 in un ruoli speciale ed un ruolo ordinario. Nel ruolo speciale sono iscritti i mediatori che intendono esercitare anche gli uffici pubblici per i quali si richiede una autorizzazione speciale ai sensi dello art. 27 della legge 20 marzo 1913, n. 272. Nel ruolo ordinario sono iscritti tutti gli altri esercenti la professione di mediatore. L'iscrizione nei ruoli si effettua in base a deliberazione della Giunta camerale, sentita la Commissione consultiva di cui al successivo art. 3.
Art. 3
Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli indicati negli articoli 1 e 2. La Commissione e' composta: a) dal membro della Giunta camerale scelto fra i commercianti, che la presiede; b) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti e da tre rappresentanti dei mediatori, tutti scelti e nominati dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura. Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie. La Commissione dura in carica tre anni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.
Art. 4
I ruoli debbono indicare: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto; b) ramo o rami di mediazione da questo esercitati; c) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale. Nei ruoli dovranno essere successivamente annotati i provvedimenti di cancellazione, sospensione; disciplinari e penali. Nel ruolo speciale dovranno inoltre essere riportate le indicazioni relative alla cauzione prestata ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068. In base ai ruoli le Camere di commercio, industria e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo la specie del ruolo ed i rami di mediazione esercitati.
Art. 5
Gli aspiranti alla iscrizione nei ruoli debbono essere di eta' maggiore, avere il godimento dei diritti civili e politici, risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura nei cui ruoli intendono iscriversi e godere di notoria moralita' e correttezza commerciale, quest'ultima accertata dalla Camera stessa. Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo speciale debbono inoltre essere in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272.
Art. 6
Gli aspiranti alla iscrizione nei ruoli debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura indicando il ruolo e le categorie di merci o servizi per cui chiedono di essere iscritti. Alla domanda deve essere unita la quietanza rilasciata dall'Ufficio del registro, o l'attestazione del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa di iscrizione prevista al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande, le Camere di commercio, industria e agricoltura osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
Art. 7
In luogo della documentazione di cui all'articolo precedente e' sufficiente la esibizione della licenza di pubblica sicurezza per i mediatori che ne siano provvisti alla data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 253.
Art. 8
La prova pratica di esame che gli aspiranti all'iscrizione nei ruoli debbono sostenere, verte sui seguenti argomenti: 1) per gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo ordinario: a) principali nozioni sulle norme che regolano l'esercizio della mediazione in affari, stabilite dal Codice civile, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal regolamento per la sua esecuzione approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dalla legge 21 marzo 1958, n. 253, nonche' dalle altre disposizioni vigenti sulla mediazione in genere; b) cognizione merceologica pratica delle merci per le quali e' richiesta la iscrizione nel ruolo; c) conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonche' degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime; d) conoscenza delle caratteristiche dei servizi per i quali e' richiesta l'iscrizione nel ruolo, e delle norme che li regolano; 2) per gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo speciale: a) norme che regolano la mediazione stabilite dal Codice civile, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal regolamento per la sua esecuzione approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dalla legge 21 marzo 1958, n. 253, nonche' dalle altre disposizioni vigenti sulla mediazione in genere; b) procedura, relativa alle compere e vendite coattive, con dimostrazione pratica; c) principali nozioni merceologiche teorico-pratiche sulle merci per le quali e' richiesta l'iscrizione nel ruolo speciale; d) cognizione dell'andamento dei prezzi di mercato delle merci prescelte e conoscenza generica di quanto riguarda la produzione ed il commercio relativi; e) conoscenza degli usi e delle consuetudini locali, dei contratti tipo, delle condizioni generali di vendita delle merci indicate dall'aspirante ed inoltre delle nozioni elementari sul relativo commercio di importazione e di esportazione; f) conoscenza delle caratteristiche dei servizi per i quali viene chiesta l'iscrizione nel ruolo, e delle norme che li regolano; g) nozioni di diritto penale limitatamente alla conoscenza dei reati contro la fede pubblica, l'economia pubblica l'industria ed il commercio e il patrimonio.
Art. 9
Il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura stabilisce la data delle prove di esame, che sono pubbliche. La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente medesimo, e' costituita: dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura, che la presiede; da un mediatore scelto fra i membri effettivi della Commissione consultiva, di cui all'art. 3; da un esperto particolarmente competente nella specifica materia oggetto dell'esame, scelto nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva della Camera di commercio, industria e agricoltura.
Art. 10
Qualora il presidente o uno dei componenti di ciascuna delle Commissioni di cui agli articoli 3 e 9 abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinita', fino al terzo grado incluso, con alcuno degli aspiranti alla iscrizione nel ruolo, deve darne immediata comunicazione al presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura che provvede alla nomina di un sostituto se trattasi della Commissione di cui allo art. 3, e di un nuovo componente se trattasi della Commissione di cui all'art. 9.
Art. 11
Ciascun componente la Commissione di esame dispone di dieci punti. Gli aspiranti devono riportare, per conseguire l'idoneita', una votazione media non inferiore ai sette decimi. Dello svolgimento delle prove d'esame viene redatto processo verbale che e' sottoscritto da tutti i membri della Commissione d'esame e dal segretario.
Art. 12
Il candidato che non abbia superato la prova, d'esame puo' domandare di sostenerla nuovamente ma in ogni caso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
Art. 13
L'iscrizione nei ruoli degli aspiranti riconosciuti idonei deve aver luogo entro tre mesi dalla data di presentazione della, domanda. Entro tale termine deve essere completata la istruttoria relativa ed espletata la prova d'esame.
Art. 14
L'iscritto che stabilisca la propria residenza in altra Provincia e' cancellato dal ruolo nel quale e' iscritto. Egli puo' chiedere l'iscrizione nel corrispondente ruolo della Camera di commercio, industria e agricoltura nella cui circoscrizione si trasferisce. La Camera di commercio, industria e agricoltura nei cui ruoli viene richiesta la nuova iscrizione ha facolta' di compiere tutte le indagini riguardanti in svolgimento dell'attivita' esplicata dall'iscrivendo e puo' rifiutare l'iscrizione ove l'interessato non risulti piu' in possesso dei requisiti di notoria moralita' e correttezza commerciale.
Art. 15
Nei casi di reiscrizione nel ruolo da parte di chi ne sia stato cancellato per volontarie dimissioni da non oltre cinque anni, il richiedente e' esonerato dallo esame pratico di idoneita' per i rami e le categorie pur i quali era stato iscritto.
Art. 16
Non possono essere iscritti nei ruoli e, se iscritti, sono radiati: a) gli interdetti e gli inabilitati; b) i falliti; c) i condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Sono esclusi o radiati dal ruolo speciale coloro che risultino condannati per qualsiasi delitto non colposo.
Art. 17
Sono radiati dai ruoli: a) coloro che durante il periodo di sospensione loro inflitta, quali iscritti in uno dei ruoli, compiano atti inerenti al loro ufficio; b) coloro che abbiano subito tre sospensioni a causa di irregolarita' accertate nell'esercizio della loro attivita'; c) coloro che non eseguano le decisioni arbitrali emesse nei loro confronti in materia di mediazione dagli Istituti arbitrali organizzati presso i mercati, le Borse merci e le Camere di commercio.
Art. 18
Tu caso di inizio dell'azione penale per fino dei delitti indicati nell'art. 16 la Giunta camerale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 3, puo' disporre la sospensione dell'imputato dall'esercizio dell'attivita', fino al termine del giudizio.
Art. 19
La Giunta camerale, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria, puo' procedere, sentita la Commissione consultiva di cui allo art. 3, alla radiazione dai ruoli, oppure, nei casi meno gravi, alla sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, di chi abbia turbato gravemente il normale andamento del mercato.
Art. 20
L'iscritto e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi se abbia mancato a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attivita' professionale.
Art. 21
Il provvedimento di radiazione o di sospensione dai ruoli e' in ogni caso adottato dalla Giunta camerale dopo aver sentito l'interessato, al quale deve esser data notizia, con lettera raccomandata, del procedimento in corso, almeno quindici giorni prima della decisione. Del procedimento viene redatto apposito processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Le cancellazioni dal ruolo sono eseguite d'ufficio dalla Giunta camerale nei casi di perdita del godimento dei diritti civili e politici da parte degli iscritti, o se risulti che essi non abbiano piu' la loro residenza nella circoscrizione camerale.
Art. 22
Del provvedimento di radiazione o di sospensione la Camera di commercio, industria e agricoltura da' motivata notizia all'interessato, mediante lettera raccomandata. Le deliberazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono affisse all'albo camerale.
Art. 23
L'iscrizione nei ruoli e' fatta a titolo personale; lo iscritto non puo' delegare ad altri le funzioni relative all'esercizio della mediazione. Nelle imprese organizzate per l'esercizio della mediazione, tutti coloro che esplicano, a qualunque titolo, l'attivita' di mediazione per conto delle imprese stesse debbono essere iscritti nei ruoli.
Art. 24
Per quanto concerne la cauzione da versare dagli iscritti nei ruoli speciali valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 23 e 25 della legge 20 marzo 1913, n. 272 ed agli articoli 55, 58 e 59 del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.
Art. 25
Gli iscritti nei ruoli hanno l'obbligo del segreto professionale.
Art. 26
La Camera di commercio, industria e agricoltura rilascia a ciascun iscritto nei singoli ruoli una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale previ accertamenti esperti d'ufficio in sede di revisione dei ruoli medesimi.
Art. 27
La Camera di commercio, industria e agricoltura vigila avvalendosi anche dell'opera della Commissione di cui all'art. 3, che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nei ruoli e provvede a denunciare all'Autorita' giudiziaria coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore.
Art. 28
L'esercizio della mediazione nelle borse merci, nelle sale di contrattazione, nei mercati, nelle fiere ed in altri luoghi circoscritti di compravendita e' riservato ai soli mediatori iscritti nei ruoli camerali.
Art. 29
Per tutti i casi non contemplati nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1943, n. 272, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.
GRONCHI FANFANI - COLOMBO - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1961
Atti del governo, registro n. 137, foglio n. 135. - VILLA
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