DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 1927

Type DPR
Publication 1960-04-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta, la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1967, concernente la trasformazione della Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone la Scuola tecnica agraria statale;

Veduta la legge della Regione siciliana 5 aprile 1958, n. 8, con la quale e' stata approvata la convenzione stipulata il 15 giugno 1957 tra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione siciliana relativa all'assunzione da parte dello Stato della gestione dell'istituto tecnico agrario di Caltagirone, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58;

Considerato che l'Istituto tecnico agrario di Caltagirone funziona di fatto, quale istituto statale, dal 1 ottobre 1957;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1957, e' istituito in Caltagirone un Istituto tecnico agrario statale. Con la stessa decorrenza e' soppressa la Scuola tecnica agraria statale di Caltagirone. I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della Scuola soppressa, vengono destinati all'istituzione del nuovo Istituto ai sensi dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931, n. 889. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2

All'istituzione di cui ai precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, ai. 739. Al mantenimento dell'istituto contribuisce ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 5 aprile 1958, n. 8, l'Amministrazione regionale nella misura annua di L. 25.000.000.

Art. 3

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, e' fissato nella misura di L. 11.290.000 e gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

GRONCHI - MEDICI - SPATARO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 168. - VILLA

Tabella

Tabella organica dell'istituto tecnico agrario di Caltagirone Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico Cattedre e posti di ruolo Incarichi retribuiti

Gli insegnanti di ruolo ordinario sono tenuti a copmpletare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzio ne MEDICI IL Ministro per il tesoro TAVIANI

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