DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1929

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania: a) Protocollo addizionale al Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia, del 18 ottobre 1950, concluso a Roma e a Bonn il 29 settembre-24 dicembre 1958; b) scambio di Note per la proroga del Protocollo del 18 ottobre 1955 e del Protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958, concluso a Bad Godesberg-Bonn il 13 novembre 1959; c) scambio di note per una ulteriore proroga del Protocollo del 18 ottobre 1955, e del Protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958, concluso a Bad Godesberg-Bonn il 25 gennaio 1960.

GRONCHI FANFANI - SEGNI - FOLCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 70. - DI PRETORO

Protocollo addizionale

Protocollo addizionale al Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia firmato il 18 ottobre 1955. In seguito alle conversazioni che hanno avuto luogo a Roma dal 18 al 20 giugno 1978, in conformita' all'art. XVIII del "Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia" firmato il 18 ottobre 1955, il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA hanno convenuto quanto appresso: 1) la validita' del "Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia", firmato il 18 ottobre 1955, e' prorogata per il periodo relativo all'anno cinematografico che ha inizio il 1 settembre 1958 e si conclude il 31 agosto 1959, con le varianti di cui ai paragrafi seguenti; 2) l'art. X e il comma 1) dell'art. XII del "Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia" sono modificati come segue: Art. X. I film realizzati in coproduzione, sia di lungometraggio che di cortometraggio, saranno riconosciuti come film nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi e, di conseguenza, beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle, che, durante la validita', del presente Protocollo, potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede. Lo sfruttamento di questi film nei due Paesi sara' autorizzato, pertanto, senza alcuna restrizione. Art. XII - comma 1 Le coproduzioni di cui all'art. XI dovranno essere preventivamente autorizzate dalle due Autorita' competenti, nella Repubblica italiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo, nella Repubblica Federale di Germania dal Bundesamt fuer gewerbliche Wirtschaft. Queste, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente. 3. Il cambiamento di denominazione dell'Autorita' germanica competente, risultante nella nuova dizione dell'art. XII - comma 1), si intende apportato in tutte le parti dei Protocolli e Testi aggiuntivi dove sia stato indicato il Bundesministerium fuer Wirtschaft. 4. All'art. XV del "Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia" viene aggiunto il seguente comma: "Tenuto conto della prossima scadenza della Legge italiana 31 luglio 1956, n. 897, in materia cinematografica, le autorizzazioni previste dagli articoli X e XII del presente Protocollo potranno essere concesse a condizione che il film di coproduzione sia proiettato al pubblico in Italia prima del 30 giugno 1959". Fatto a Roma il 29 settembre 1958 ed a Bonn il 24 dicembre 1958 in quattro esemplari, di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana CARROBIO Per il Governo della Repubblica Federale di Germania WERNER VON BARGEN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI Zusatzprotokoll zum Protokoll ueber die deutsch-italienischen filmwirtschaftlichen Beziehungen vom 18 Oktober 1955. Parte di provvedimento in formato grafico Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per la proroga del protocollo relativo ai rapporti cinematografici del 18 ottobre 1955 e del protocollo addizionale del 29 settembre 24 dicembre 1958. AMBASCIATA D'ITALIA Bad Godesberg, il 13 novembre 1959 Eccellenza, in merito alle relazioni in materia cinematografica tra i due Paesi, ha l'onore di comunicare che il Governo italiano propone quanto segue: a) La validita' dei Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia del 18 ottobre 1955, con le varianti di cui al Protocollo addizionale del 29 settembre 1958-24 dicembre 1958, e' prorogata dal 31 agosto 1959 lino al 31 dicembre 1959. Il numero dei film di cui al contingente previsto nel Protocollo viene ridotto da ambedue le Parti pro rata temporis, e precisamente da 30 a 10 film. b) Per quanto riguarda le coproduzioni, le clausole dei suindicati Protocolli si applicano anche per il periodo 31 agosto-31 dicembre 1959, sotto riserva che le legislazioni germanica ed italiana permettano di considerare come film nazionali in ciascuno dei due Paesi i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocita' dei Protocolli stessi. c) Tutti i film realizzati in coproduzione e ai quali questa qualita' sara' stata riconosciuta dalle Autorita' italiane a titolo provvisorio o sotto la condizione prevista al paragrafo b) saranno ammessi definitivamente al beneficio della coproduzione, dopo che tale condizione si sia verificata. Se il Governo della Repubblica federale tedesca e' d'accordo su quanto precede, vorrei proporre che questa Nota e la Nota, di risposta di Vostra, Eccellenza costituiscano la conferma, formale dell'intesa raggiunta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca. Voglia, gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. QUARONI Sua Eccellenza HEINRICH VON BRENTANO Ministro federale degli Affari Esteri - BONN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI Bonn, den 13 November 1959 Parte di provvedimento in formato grafico Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per una ulteriore proroga dei protocolli cinematografici del 18 ottobre 1955 e del 29 settembre 24 dicembre 1958. AMBASCIATA D'ITALIA Bad Godesberg, 25 gennaio 1960 Signor Direttore Generale Aggiunto, in merito alle relazioni in materia cinematografica tra i due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano propone quanto segue: a) La validita' del Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia del 18 ottobre 1955, con le varianti di cui al Protocollo addizionale del 29 settembre 1938 24 dicembre 1958, gia' prorogata dal 31 agosto 1959 lino al 31 dicembre 1959 con Scambio di Note del 13 novembre 1959, e' ulteriormente prorogata dal 31 dicembre 1959 al 31 agosto 1960. Il numero dei film di cui al contingente previsto nel Protocollo viene ridotto da ambedue le Parti pro rata temporis, e precisamente da 30 a 20 film. b) Per quanto riguarda le coproduzioni, le clausole dei suindicati Protocolli si applicano anche per il periodo 31 dicembre 1959-31 agosto 1969, sotto riserva che le legislazioni germanica ed italiana permettano di considerare come film nazionali in ciascuno di due Paesi i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocita' dei Protocolli stessi. c) Tutti i film realizzati in coproduzione e ai quali questa qualita' sara' stata riconosciuta dalle Autorita' italiane a titolo provvisorio o sotto la condizione prevista al paragrafo b) saranno ammessi definitivamente al beneficio della coproduzione, dopo che tale condizione si sia verificata. Se il Governo della Repubblica federale tedesca e' d'accordo su quanto precede, vorrei proporre che questa Nota e la Nota di risposta della S. V. costituiscano la conferma formale, dell'intesa raggiunta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca. Voglia gradire, Signor Direttore Generale Aggiunto, i sensi della mia alta considerazione. CATALANO DI MELILLI Dott. Werner VON BARGEN Direttore Generale Aggiunto per gli Affari Economici Ministero federale degli Affari Esteri - BONN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI AUSWAEIGES AMT MINISTERIALDIRIGENT DR. VON BARGEN Parte di provvedimento in formato grafico

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