DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1932
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' istituito dal 1 ottobre 1959, in Manfredonia (Foggia) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti, con l'organico di cui alla tabella A.
Art. 2
Alla istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 3
Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto e' fissato nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Alla spesa derivante dalla attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.
GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addi' 20 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 77. - VILLA
Tabelle
TABELLA A Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Manfredonia Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Prospetto del contributo per il funzionamento dell'Istituto di istruzione tecnica statale istituito a decorrere dal 1 ottobre 1959 Parte di provvedimento in formato grafico
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