DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 1934

Type DPR
Publication 1960-01-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1951, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;

Ritenuta l'opportunita' di procedere alla istituzione di Istituti tecnici femminili nelle localita' in cui tali Istituiti hanno gia' funzionato a corso completo in via sperimentale negli anni decorsi;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1960 e' istituito in Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle localita' sottoindicate: 1) Gorizia 2) Modena 3) Perugia 4) Torino 5) Vicenza.

Art. 2

Le scuole professionali femminili di Gorizia, Modena, Perugia e Torino sono soppresse a decorrere dal 1 ottobre 1960.

Art. 3

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 11 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da, quello per il tesoro.

Art. 4

Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729. I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5

Gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro funzionamento in via sperimentale.

GRONCHI MEDICI - SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 60. - VILLA

Tabelle

TABELLA A Tabella organica degli Istituti tecnici femminili di Gorizia, Modena, Perugia, Torino e Vicenza Numero dei corsi: 1 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici femminili istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1960 Parte di provvedimento in formato grafico

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