DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1988

Type DPR
Publication 1960-06-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1934, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1730, con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "Leon Battista Alberti" di Rimini;

Considerato che occorre modificare la tabella organica, annessa, al predetto decreto presidenziale in relazione alle mutate esigenze scolastiche;

Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale citato in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La tabella organica annessa ai decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1730, viene sostituita da quella allegata al presente decreto, a decorrere dal 1 ottobre 1960.

Art. 2

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "Leon Battista Alberti" di Rimini, viene fissato, in L. 41.600.000, a decorrere dall'esercizio 1960-1961.

GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1961

Atti dei Governo, registro n. 140, foglio n. 128. - VILLA

Tabella

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Rimini Numero Qualifica dei posti Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamento (I categoria)...... 1 2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)............ 5 3. Insegnanti tecnici pratici (1)................ 4 4. Segretario economo............................ 1 5. Applicati..................................... 1 Personale incaricato 6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 99 settimanali) 7. Insegnanti tecnici pratici.................... 2 8. Applicati..................................... 1 9. Persone di servizio........................... 4 (1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici. N.B. - Fermo restando il numero complessivo del posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate, con decreto del Ministro per la pubblica Istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI Il Ministro per il tesoro TAVIANI

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