DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1989

Type DPR
Publication 1960-06-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 1953, n. 754, con il quale, e' stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza;

Ritenuto che occorre modificare la tabella organica annessa al predetto decreto e che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del medesimo decreto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La tabella, organica annessa ai decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 754, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 2

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto presidenziale citato a favore dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato "B. Cellini" di Valenza (Alessandria) viene fissato in L. 38.000.000.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1960.

GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 127. - VILLA

all. 1 - art. 1

Tabella organica dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza (Alessandria) Numero Qualifica dei posti Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamento (I categoria)......... 1 2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)................2 3. Insegnanti tecnici pratici (1)................... 4 4. Segretario economo................................1 5. Applicati.........................................1 Personale incaricato 6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 140 settimanali) 7. Insegnanti tecnici pratici (1)................... 4 8. Applicati........................................ - 9. Persone di servizio.............................. 2 (1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli Insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici. N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI Il Ministro per il tesoro TAVIANI

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