LEGGE 21 aprile 1861, n. 1

Type Legge
Publication 1861-04-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. A della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato;

Visti gli articoli 11 e 23 del Trattato sopra indicato;

Visti gli articoli 189 e 191 del Trattato medesimo;

Visto il il decreto del Presidente della Repubblica numero 1584 del 24 dicembre 1960, con cui e' stata data esecuzione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960 che ha stabilito la. Tariffa doganale comune ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra menzionato;

Visti gli articoli 1, 21 e 28 del Trattato stesso;

Viste le decisioni I, II, III e IV adottate dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee il 20 luglio 1960, con cui, ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra indicato, si stabiliscono i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune e si modificano i dazi di alcune altre voci della stessa Tariffa, quale risulta dalla Decisione del medesimo Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee dei 13 febbraio 1960 sopra menzionata Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera applicazione e' data alle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 20 luglio 1960, allegate al presente decreto, con cui vengono stabiliti o modificati i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune, quale risulta dalla Decisione in data 13 febbraio 1960 dello stesso Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 1584 del 24 dicembre 1960.

Art. 2

Ai fini della instaurazione della Tariffa doganale comune, di cui all'articolo precedente, la Tariffa doganale attualmente in vigore nei confronti dei Paesi terzi sara' progressivamente modificata secondo gli impegni derivanti dal Trattato che istituisce la. Comunita' Economica Europea.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI SEGNI - TAVIANI - PELLA RUMOR - COLOMBO MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1961

Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 75. - VILLA

Decisione I- art. 1

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA IL CONSIGLIO INFORMAZIONI Decisioni relative alla fissazione di taluni dazi della tariffa doganale comune I. IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e segnatamente quelle degli articoli 21, paragrafo 2 e 28 e la nota relativa alla voce tariffaria ex 81.04 dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato; Vista la proposta della Commissione: Considerato che i dazi della tariffa doganale comune sono stati fissati in base alla media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunita', in conformita' agli articoli 19 e seguenti del Trattato; che le difficolta' tecniche sollevate dall'applicazione dell'art. 19 del Trattato sono state risolte secondo le direttive formulate dal Comitato interinale per il Mercato Comune e l'Euratom, direttive che la Commissione e il Consiglio hanno rispettivamente fatte proprie e confermate il 25 gennaio 1958, in applicazione dell'art. 21 paragrafo primo del Trattato; Considerando tuttavia che i risultati dell'applicazione delle norme di cui sopra fanno sorgere la necessita' di praticare, in taluni casi, in applicazione dell'art. 21 paragrafo 2, taluni adeguamenti che si rendono necessari per l'armonia interna della tariffa; Considerando d'altronde che taluni dei dazi derivanti dall'applicazione delle norme degli articoli 19 e 21 paragrafo 1° richiedono, per motivi economici e tecnici, alcuni adeguamenti di minore importanza effettuati in base all'art. 28 del Trattato; Considerando inoltre che e' apparso necessario modificare, per motivi economici, taluni dazi della, tariffa doganale comune fissati il 13 febbraio 1960, in base all'art. 28, adeguando alcuni calendari agricoli, trasformando alcuni dazi ad valorem in dazi misti o sopprimendo talune destinazioni particolari; Considerando che le procedure previste dagli articoli 21 paragrafo 2°, e 28 del Trattato sono state applicate simultaneamente; che e' pertanto opportuno riunire i risultati in un solo atto; Considerando che taluni dei dazi relativi alle voci doganali qui di seguito enunciate sono il risultato puro e semplice dell'applicazione delle norme previste dagli articoli 19 e 21 paragrafo 1°; che in tale caso l'atto del Consiglio potrebbe avere soltanto la caratteristica di una dichiarazione; Considerando infine che per l'applicazione di taluni dazi della Tariffa doganale comune, e' necessario definire l'unita' di conto a cui e' fatto riferimento; Decide: Art. 1. La parte della Tariffa doganale comune compresa nell'allegato viene adottata.

Decisione I- art. 2

Art. 2. Per l'applicazione della Tariffa doganale comune, il valore dell'unita' di conto e' di 0,88867088 g di oro fino.

Decisione I- art. 3

Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Bruxelles, li' 20 luglio 1960 Per il Consiglio Il Presidente: J. M. A. H. LUNS Visto, il Ministro per le finanze TRABUCCHI

Allegato

DESIGNAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico

Decisone II- art. 1

II. IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2°; Vista la proposta della Commissione; Considerando che il dazio applicabile agli zuccheri della voce 17.01 e' stato fissato all'80% dall'art. 19, paragrafo 4° del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea; Considerando che l'Accordo riguardante la fissazione di una, parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica. Europea, Accordo concluso dagli Stati membri - della Comunita' il 2 marzo 1960, ha fissato in 30 U.C. (a) ha il dazio applicabile all'alcole della sottovoce 22.08 B; Considerando che i dazi della, tariffa doganale comune applicabili ai melassi delle sottovoci 17.03 A e B IV in virtu' delle disposizioni dell'art. 19 del Trattato sono fissati rispettivamente al 43 e al 27% per i melassi decolorati, al 26 e al 10% per i melassi non decolorati destinati alla distillazione e al 35 e ai 19% per i melassi non decolorati destinati ad altri usi; Considerando che i melassi delle sottovoci suindicate sono utilizzati principalmente per la distillazione dell'alcole e l'estrazione dello zucchero e che deve pertanto esistere un'adeguata relazione tra i dazi applicabili agli zuccheri da un lato e quelli applicabili a tali melassi dall'altro. Considerando che dal raffronto dei dazi di cui sopra risulta l'inesistenza di tale relazione; Considerando che e' pertanto necessario stabilire tale relazione e che il metodo piu' indicato a tal fine consiste nell'adeguare i dazi applicabili ai melassi delle sottovoci predette; Decide: Art. 1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle sottovoci 17.03 A e B IV sono cosi' fissati:

Numero della tariffa DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota dei dazi

Decisone II- art. 2

Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Bruxelles, addi' 20 luglio 1960 Per il Consiglio Il Presidente: J. M.A. H. Luxs Visto, il Ministro per le finanze TRABUCCHI

Decisone III- art. 1

III. IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2°; Vista la proposta della Commissione; Considerando che l'accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunita' il 2 marzo 1960, ha fissato rispettivamente in 9 U.C. (a) l'hl, i dazi applicabili ai vini della sottovoce 21.05 B I b e in 30 U. C. (a) l'hl i dazi applicabili all'alcole della sottovoce 22.08 B; Considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili agli aceti della voce 22.10 in virtu' delle disposizioni dell'art. 19 del Trattato sono fissati tra il 30 e il 34%; Considerando che gli aceti sono fabbricati soprattutto in base al vino e all'alcole di cui alle sottovoci sopra indicate e che pertanto deve esistere un'intima relazione tra i dazi, applicabili a questi vini e alcole da una parte, e quelli applicabili agli aceti d'altra parte; Considerando che dal raffronto dei dazi di cui sopra risulta l'inesistenza di tale relazione; Considerando che e' pertanto necessario stabilire tale relazione e che il metodo piu' indicato a tal fine consiste nell'adeguare i dazi applicabili agli aceti; Decide: Art. 1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alla voce 22.10 sono cosi' fissati:

Numero della tariffa DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota dei dazi

(a) U. C. = Unita di conto.

Decisone III- art. 2

Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Bruxelles, addi' 20 luglio 1960 Per il Consiglio Il Presidente: J. M. A. H. LUNS Visto, il Ministro per le finanze TRABUCCHI

Decisione IV- art. 1

IV. IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la, Comunita' Economica Europea, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 20 nonche' la nota relativa alle voci tariffarie 76.01 dell'elenco G di cui all'allegato I del Trattato; Vista la proposta, della Commissione; Considerando che l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che Istituisce la Comunita' Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunita' il 2 marzo 1960, ha, fissato i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai metalli greggi delle voci tariffarie di cui sopra rispettivamente al 10% (alluminio greggio) e al 10% (magnesio greggio); Considerando che, tenuto conto dei dazi suindicati i dazi relativi ai semiprodotti derivati da questi metalli - in particolare quelli applicabili ai semiprodotti di cui alle voci tariffarie 76.02, 76.03, 76.04 B, 77.02 A - quali essi risultano dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 19, appaiono inadeguati per l'industria trasformatrice di questi metalli greggi; Considerando che e' pertanto necessario adeguare i dazi applicabili ai semiprodotti sulla base dei dazi applicabili ai metalli greggi da cui essi derivano; Decide: Art. 1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle voci 76.02. 76.03. 76.04 B e 77.02 A sono cosi' fissati:

Numero della tariffa DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota dei dazi

Decisione IV- art. 2

Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Bruxelles, addi' 20 luglio 1960 Per il Consiglio Il Presidente: J. M. A. H. LUNS Visto, il Ministro per le finanze TRABUCCHI

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