LEGGE 10 febbraio 1961, n. 51

Type Legge
Publication 1961-02-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: "La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente".

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