DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 69

Type DPR
Publication 1961-02-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 3 della legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicita' dei censimenti agricoli, industriali e commerciali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

Il 15 aprile 1961 sara' effettuato il primo censimento generale dell'agricoltura. Il censimento rilevera' in ciascun Comune: a) la consistenza, numerica delle aziende agricole forestali e zootecniche; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione, la superficie, la utilizzazione dei terreni con riferimento alle principali coltivazioni, gli impianti e i fabbricati, la consistenza del bestiame, la meccanizzazione, le forze di lavoro.

Art. 2

L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Ai fini del censimento, per azienda agricola, forestale o zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' o ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario. Sono considerate unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche nelle quali l'allevamento del bestiame viene attuato senza utilizzazione di terreno agrario. Col censimento vengono altresi' raccolte notizie sui plessi aziendali, variamente denominati a seconda delle regioni (fattoria, tenuta, feudo e simili), costituiti da piu' aziende aventi ordinamento culturale unitariamente coordinato ad opera di un conduttore, generalmente dotati di un centro con impianti e attrezzature ad uso comune delle varie aziende. Ai fini della, rilevazione, tali plessi vengono designati come "unita' aziendali di secondo grado".

Art. 3

Le notizie che formano oggetto della rilevazione sono raccolte con questionari conformi ai modelli CA/1 e CA/2 allegati al presente decreto. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 15 aprile 1961 o alla annata agraria 1960-61.

Art. 4

L'Istituto centrale di statistica impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le relative operazioni, avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni governative centrali e locali, delle Amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro Ente pubblico, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 5

Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini del censimento: a) gli Uffici provinciali di censimento aventi il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate agli Uffici comunali e di coordinare l'attivita' degli Uffici intercomunali di censimento. La qualifica e i compiti dell'Ufficio provinciale di censimento spettano all'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio, industria e agricoltura; b) gli Uffici intercomunali di censimento aventi il compito di fornire l'assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento ai Comuni ad essi assegnati dallo Istituto centrale di statistica. Agli uffici intercomunali di censimento sono preposti, su designazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i "corrispondenti" dell'Istituto per le statistiche agrarie presso gli organi periferici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (uffici staccati, sezioni staccate, condotte agrarie) e, nel caso del Comune capoluogo, l'"addetto statistico" dell'Ispettorato stesso; c) gli Uffici comunali di censimento aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nello ambito dei rispettivi territori. La qualifica e i compiti dell'Ufficio comunale di censimento spettano all'Ufficio di statistica; in mancanza di questo, sono attribuiti all'Ufficio che sara' costituito dal sindaco. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dell'Ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Art. 6

In ogni Provincia e' costituita con decreto del prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti piu' idonei, attiva opera informativa sulle finalita' del censimento e sulla sua importanza. La Commissione, presieduta dal prefetto, e' composta: del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualita' di vicepresidente; del segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura; del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; del capo dell'ispettorato ripartimentale o distrettuale delle foreste; del capo dello Ufficio tecnico erariale; del veterinario provinciale; di un rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori; di un rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti; di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori dell'agricoltura; di un rappresentante dei tecnici agricoli; del dirigente del Consorzio agrario provinciale; di un rappresentante del Provveditorato agli studi; del capo dell'Ufficio provinciale di statistica con funzioni di segretario.

Art. 7

In ogni Comune e' costituita con provvedimento del sindaco una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalita' e sull'importanza del censimento stesso. La Commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e' composta: del segretario comunale; del dirigente dell'Ufficio comunale di statistica (ove esista); del veterinario comunale; di un rappresentante della sezione comunale dell'Unione provinciale degli agricoltori; di un rappresentante della sezione comunale dei coltivatori diretti; di un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori dell'agricoltura; di un rappresentante dei tecnici agricoli; del locale agente del Consorzio agrario provinciale (ove esista); del direttore didattico (ove esista) oppure di un insegnante elementare.

Art. 8

Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della Provincia. Nei casi di irregolarita' ovvero di omissioni o ritardi degli adempimenti prescritti, puo' ordinare ispezioni ed inchieste, informando l'Istituto centrale di statistica delle misure adottate.

Art. 9

Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento, della operazioni di censimento nell'ambito del Comune.

Art. 10

L'Istituto centrale di statistica, su proposta degli Uffici comunali di censimento, provvede a determinare il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun Comune. I rilevatori sono scelti tra persone riconosciute idonee ad espletare i compiti loro affidati, possibilmente tra dipendenti del Comune, della Pubblica, amministrazione o di Enti pubblici. Essi vengono nominati dal sindaco. Ai rilevatori sara' corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso globale, nella misura che verra' determinata dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 11

Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel Comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono. Nel caso di aziende i cui terreni siano situati in due o piu' Comuni, le aziende vengono censite nel Comune in cui e' situato il centro aziendale, ove esista, o la maggior parte dei terreni.

Art. 12

E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione del censimento. In caso di rifiuto o di comunicaZione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, con le modifiche di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 13

Nel periodo dal 15 aprile al 5 maggio 1961 i rilevatori procedono alla raccolta dei dati presso i conduttori delle aziende comprese nella parte del territorio a ciascuno di essi affidata. La compilazione dei questionari viene di norma effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore. Qualora le indicazioni fornite non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore puo' effettuare accertamenti diretti. Sia i questionari compilati dai conduttori, sia quelli la cui compilazione e' stata effettuata dai rilevatori, devono essere sottoscritti dal conduttore e controfirmati dal rilevatore. L'assunzione dei dati deve essere effettuata nel centro aziendale o, in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore. Qualora il conduttore non risieda nel Comune di censimento, egli sara' invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato al competente Ufficio comunale di censimento.

Art. 14

I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali entro il 5 maggio 1961 non fossero stati interpellati per la compilazione dei questionari da parte di un rilevatore, hanno l'obbligo di farlo presente entro il 7 maggio 1961 all'Ufficio comunale di censimento, il quale deve provvedere immediatamente a far censire le aziende che siano state omesse.

Art. 15

A cura degli Uffici comunali di censimento viene effettuata giornalmente una revisione preliminare del questionari consegnati dai rilevatori, nonche' la totalizzazione dei dati concernenti il numero e la superficie delle aziende, per forma di conduzione. I dati risultanti dai riepiloghi saranno comunicati all'Istituto centrale di statistica per mezzo di telegramma il giorno 15 maggio 1961.

Art. 16

Ultimata da parte dei rilevatori la consegna dei questionari compilati, gli Uffici comunali di censimento effettuano, entro il 5 giugno 1961, con l'assistenza tecnica degli Uffici intercomunali di censimento, la revisione definitiva dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni e duplicazioni nella rilevazione delle unita' di censimento e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende. Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori e, se del caso, mediante accertamenti sul posto.

Art. 17

Entro il 15 giugno 1961 gli Uffici comunali di censimento provvederanno a spedire il materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica, tramite i rispettivi Uffici provinciali di censimento.

Art. 18

Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione del presente censimento e' tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 modificato dall'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947,

Art. 19

Ai Comuni nei quali le operazioni di censimento si siano svolte con particolare regolarita', tempestivita' e precisione sara' rilasciato un diploma d'onore, da assegnarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dell'Istituto centrale di statistica. A tutti coloro che si siano distinti in attivita' e zelo ai fini della buona riuscita del censimento sara' rilasciato dall'Istituto centrale di statistica un diploma di benemerenza.

Art. 20

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI FANFANI - SCELBA GONELLA - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 8. - VILLA

Allegato

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Parte di provvedimento in formato grafico

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