LEGGE 17 luglio 1861, n. 100

Type Legge
Publication 1861-07-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria chimica, ivi compresa l'industria chimico-farmaceutica, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale (Intersind) e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Sindacati italiani Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale (Intersind) e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 settembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria chimica farmaceutica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Prodotti Chimico Farmaceutici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana dei Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici e Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Prodotti Chimico Farmaceutici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Considerata l'identita' dei contratti collettivi suddetti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1958 relativo agli addetti all'industria chimica, ivi compresa l'industria chimicofarmaceutica, e il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 settembre 1958 relativo agli addetti all'industria chimico-farmaceutica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole, tra loro identiche, dei contratti collettivi anzidetti, annessi in un solo testo al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese chimiche e chimicofarmaceutiche.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 12. - VILLA

Allegato

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO 25 LUGLIO 1958 E 29 SETTEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CHIMICA E CHIMICO-FARMACEUTICA. Parte di provvedimento in formato grafico

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