LEGGE 25 luglio 1861, n. 106

Type Legge
Publication 1861-07-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l'attivita' lattiero-casearia, stipulato tra l'Associazione italiana Lattiero-Casearia, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;

Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto;

Visto l'art. 8 del concordato interconfederale 6 dicembre 1945, relativo al lavoro a cottimo, allegato al contratto predetto;

Visto l'accordo 21 novembre 1949, aggiuntivo al contratto nazionale normativo 12 marzo 1949, da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino, stipulato tra l'Associazione italiana Lattiero-Casearia, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 e l'accordo aggiuntivo 21 novembre 1949, relativi ai lavoratori addetti alle imprese lattiero-casearie ed agli operai addetti alla salagione e alla stagionatura del formaggio pecorino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto 9 dicembre 1957 ed allo stesso allegate, degli atti indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' lattiero-casearia.((1))

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 12. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 9 DICEMBRE 1957 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' LATTIERO-CASEARIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO 21 NOVEMBRE 1949 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DEL 12 MARZO 1949 DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA SALAGIONE E STAGIONATURA DEL FORMAGGIO PECORINO. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

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