DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 112
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia ed il Ministro per il tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa del Comitato nazionale per le celebrazioni del primo Centenario dell'Unita' d'Italia nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 57. - VILLA
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