DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 114

Type DPR
Publication 1961-01-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme, transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, con l'intervento dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo, e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo la Federazione Unitario Lavoratori dello Spettacolo al quale hanno aderito, in data 11 aprile 1957, la Federazione italiana Anonima Lavoratori dello Spettacolo e, in data 17 maggio 1957, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo;

Visto l'accordo salariale 12 agosto 1959, e relative tabelle, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione italiana Autonoma, Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito in data 25 maggio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 100 del 17 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, relativi ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo nazionale anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cinematografiche e cinema-teatrale.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 19. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 13 MARZO 1957 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO SALARIALE NAZIONALE 12 AGOSTO 1959 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI. Parte di provvedimento in formato grafico

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