LEGGE 17 luglio 1861, n. 115

Type Legge
Publication 1861-07-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 3 ottobre 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Siderurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addi' 16 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 56. - VILLA

Istituzione posto professore per la cattedra di Siderurgia- art. 1

Repertorio n. 266 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di "Siderurgia" presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano REPUBBLICA ITALIANA Il tre ottobre millenovecentosessanta nella sede del Rettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, davanti a me dott. Antonio Montiglio, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto rettorale in data 16 maggio 1940, n. 398, a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione del Politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con rinuncia, di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: comm. Dandolo Francesco Rebua, nato a Porto Azzurro (Livorno) il 24 gennaio 1882, presidente dell'Associazione industrie siderurgiche italiane "Assider", con sede in Milano, piazza Velasca n. 8, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Associazione medesima, giusta il mandato ricevuto dall'assemblea con deliberazione 4 maggio 1960, che in copia conforma si allega al presente atto, sotto la lettera A); prof. Gino Cassinis, nato a Milano il 27 gennaio 1885, rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo da Vinci n. 32, Ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione 11 luglio 1960 che, in copia conforme, si allega sotto la lettera B). PREMESSO che in relazione al costante sviluppo della produzione siderurgica nazionale, all'installazione di nuovi impianti ed alla sempre piu' accentuata ricerca tecnica assume ognora maggiore importanza e carattere d'urgenza ampliare il numero dei posti di professore universitario di ruolo da assegnare a cattedre atte alla formazione di laureati in ingegneria in grado di rispondere, merci la loro preparazione, anche alle richieste ed esigenze dell'industria siderurgica; che l'Associazione industrie siderurgiche italiane "Assider", nell'intento di dare un effettivo contributo ai progresso degli studi tecnici ai fini di cui sopra, con deliberazione della propria assemblea in data 4 maggio 1960 ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi necessari per l'istituzione presso il Politecnico di Milano di un posto di professore di ruolo per la cattedra di "Siderurgia"; che il Consiglio della Facolta' di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta predetta di istituzione mediante convenzione con l'Associazione industrie siderurgiche italiane "Assider", di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di Siderurgia"; che conseguentemente l'insegnamento di "Siderurgia" e' stato compreso nelle deliberazioni delle autorita' accademiche predette fra quelli del gruppo "Metallurgico ed Elettrochimico" a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria chimica nonche' fra quelli degli indirizzi "Tecnologico" e "Impianti" a scelta dello studente per il corso di laurea in ingegneria meccanica che saranno determinati dallo stabilito del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53; Tutto cio' premesso, i signori predetti, della cui identita' personale lo sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di Ingegneria del Politecnico di Milano, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati dallo Stato alla Facolta' medesima, sara' istituito un posto di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato alla cattedra di "Siderurgia". L'insegnamento predetto sara' compreso, a decorrere dal 1 novembre 1960, nello statuto del Politecnico di Milano fra quelli del gruppo i Metallurgico ed Elettrochimico" a scelta dello studente per il corso di laurea in ingegneria chimica nonche' fra quelli degli indirizzi "Tecnologico" e "Impianti a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria meccanica, istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Istituzione posto professore per la cattedra di Siderurgia- art. 2

Art. 2. L'Associazione Industrie siderurgiche italiane "Assider" si obbliga di versare al Politecnico di Milano per il mantenimento dei posto di cui all'art, I, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo di L. 3.000.000 (lire tremilioni) annue, pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario. Il versamento della somma predetta, nella sua totalita', sara' effettuato, per la prima volta, subito dopo la nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Istituzione posto professore per la cattedra di Siderurgia- art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.000.000 (lire tremilioni) risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato la somma dovuta al sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, l'Associazione industrie siderurgiche italiane "Assider" versera' annualmente al Politecnico di Milano la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Istituzione posto professore per la cattedra di Siderurgia- art. 4

Art. 4. La presente convenzione avra' la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Siderurgia e si riterra' tacitamente prorogata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Istituzione posto professore per la cattedra di Siderurgia- art. 5

Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla sua scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni prevista dall'articolo stessa; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di Siderurgia si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' Immediatamente dal servizio.

Istituzione posto professore per la cattedra di Siderurgia- art. 6

Art. 6. L'Associazione Industrie siderurgiche italiane "Assider" si obbliga inoltre a versare al Politecnico di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 600.000 (lire seicentomila) annuo, pari al 20% del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. L'"Assider" si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente della somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 3.

Istituzione posto professore per la cattedra di Siderurgia- art. 7

Art. 7. Il Politecnico di Milano, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di Siderurgia nel loro Importo al lordo di ogni ritenuta. Il Politecnico medesimo versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati. La presente convenzione diverra' esecutiva, dopo la modificazione dello statuto del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), ed in applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-01-31;53), quando sara' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa ed istituira' il posto di professore di ruolo. La convenzione medesima, stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, al sensi dell'art 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Questo atto viene pubblicato mediante lettura di me datane al comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico di Milano. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza. L'atto consta di due fogli, scritti su sei intere pagine e quanto qui della presente pagina da persona di mia fiducia. F.to Dandolo Francesco REBUA F.to Gino CASSINIS Il funzionario delegato ai contratti F.to Antonio MONTIGLIO Registrato a Milano, atti pubblici il 6 ottobre 1960 al n. 10787, mod. 1, vol. 1311. Esatte lire: gratis. - Il direttore: F.to G. VASSALLO.

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