LEGGE 4 agosto 1861, n. 137
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Italia e il Paraguay con annesso scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo X del medesimo.
GRONCHI FANFANI - SEGNI TRABUCCHI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo-art. I
Accordo commerciale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay e relativo scambio di Note (Roma, 8 luglio 1959). ACCORDO COMMERCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY I Governi della REPUBBLICA ITALIANA e della REPUBBLICA DEL PARAGUAY, animati dal desiderio di rafforzare sempre piu' i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono i due Paesi, incoraggiati dalle ottime possibilita' che esistono di intensificare gli scambi commerciali italo-paraguaiani e di promuovere progetti che aiutino ambedue gli Stati a sviluppare le loro economie, hanno convenuto di addivenire alla conclusione del presente Accordo commerciale e, a tal fine, hanno designato i loro rispettivi Plenipotenziari come appresso: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Sua Eccellenza il prof. Giuseppe Pella, Ministro per gli affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY Sua Eccellenza il dott. Raul Sapena Pastor, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare ed a portare al piu' alto livello possibile, in qualsiasi momento, l'intercambio commerciale fra i due Paesi. 2. A tale scopo le Parti contraenti tenderanno alla maggiore diversificazione possibile dei loro scambi, senza pregiudizio per la prosecuzione delle importazioni e delle esportazioni tradizionali dei due Paesi. 3. Qualora per la realizzazione dell'intercambio siano necessarie licenze d'importazione o di esportazione od altre prescrizioni, la relativa concessione verra' effettuata con la massima corretezza possibile, nello spirito che anima il presente Accordo e in conformita' delle norme vigenti in ciascuno dei due Paesi.
Accordo-art. II
Articolo II 1. Le Parti contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione piu' favorita, sia per l'importazione che per l'esportazione, relativamente a tutto quanto concerne i diritti doganali e le imposte accessorie, il modo di percezione di tali diritti ed imposte, la custodia delle merci nei depositi doganali, il sistema dei controlli e delle analisi, la classificazione delle merci da parte delle dogane, la interpretazione delle tariffe, nonche' tutte le norme, formalita' e gravami ai quali possano essere sottoposte le operazioni doganali, senza fare distinzione alcuna in relazione alla via e ai mezzi di trasporto impiegati. 2. Conseguentemente, gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati originari di una delle Parti contraenti non saranno sottoposti, in materia di regime doganale, all'atto della loro importazione nel territorio dell'altra Parte contraente, a diritti, imposte o gravami diversi o piu' elevati, ne' a norme o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono o fossero sottoposti i prodotti, di natura similare, di qualsiasi terzo Paese. 3. Nello stesso modo, gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati, originari del territorio di una delle Parti contraenti, che fossero esportati verso il territorio dell'altra, non saranno sottoposti, in materia di regime doganale, a diritti, Imposte o gravami diversi o piu' elevati, ne' a norme o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono o fossero sottoposti gli articoli, di natura similare, destinati all'esportazione verso qualsiasi terzo Paese. 4. I vantaggi, favori, privilegi e immunita' che una delle Parti contraenti conceda o concedesse, in materia di regime doganale, agli articoli coltivati, prodotti o manifatturati originari del territorio di un qualsiasi terzo Paese o ad esso destinati, si applicheranno immediatamente e senza compenso ai prodotti di natura similare originari del territorio dell'altra Parte contraente o ad esso destinati.
Accordo-art. III
Articolo III Gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati nel territorio di una delle Parti contraenti da importare nel territorio dell'altra Parte contraente non saranno sottoposti a imposte od altri tributi interni, di qualsiasi natura, diversi o piu' onerosi di quelli ai quali sono o fossero sottoposti gli articoli, di natura similare, provenienti da qualsiasi terzo Paese.
Accordo-art. IV
Articolo IV 1. Gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati nel territorio di una delle Parti contraenti importati nel territorio dell'altra non saranno sottoposti ad un trattamento meno favorevole degli articoli di natura similare provenienti da, qualsiasi terzo Paese, per tutto quanto riguarda le leggi, i regolamenti e le prescrizioni in vigore per la vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e il consumo di tali articoli nel mercato interno. 2. Nel caso che la Repubblica del Paraguay concedesse in futuro ad un terzo Paese la protezione, entro il suo territorio, delle denominazioni di origine, tale protezione sara' automaticamente estesa a favore dei prodotti originari della Repubblica italiana.
Accordo-art. V
Articolo V Il trattamento della nazione piu' favorita previsto nel presente Accordo non si applichera': 1) ai privilegi e vantaggi concessi o che potessero essere accordati in futuro della Repubblica italiana e dalla Repubblica del Paraguay ai Paesi che sono loro rispettivamente limitrofi, ne' ai privilegi e vantaggi analoghi che il Paraguay conceda o concedesse alla Repubblica orientale dell'Uruguay e che la Repubblica italiana conceda o concedesse alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Citta' del Vaticano ed al Regno Unito di Libia; 2) ai vantaggi preferenziali che sono o fossero concessi da una delle Parti contraenti per facilitare l'intercambio commerciale di frontiera con i rispettivi Paesi limitrofi; 3) ai privilegi e vantaggi che sono o fossero concessi da una delle Parti contraenti in virtu' di unioni doganali o di zone di libero scambio, o di Accordi regionali conclusi o che fossero conclusi nel futuro, o in virtu' di Accordi provvisori tendenti alla istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio o alla creazione di Accordi regionali; 4) ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti conceda o concedesse in virtu' della sua partecipazione ad una comunita' istituita fra vari Paesi per organizzare in comune uno o diversi settori della produzione, del commercio o dei servizi, o che provveda alla loro sicurezza; 5) ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti conceda o concedesse a quei territori che sono stati o che potranno essere conferiti in. Amministrazione fiduciaria ad una delle Parti contraenti.
Accordo-art. VI
Articolo VI Nessuna delle disposizioni del presente Accordo dovra' interpretarsi come impedimento all'adozione o alla attuazione di misure: 1) necessarie per la protezione della moralita' pubblica; 2) necessarie per l'applicazione delle leggi e regolamenti che assicurino o regolino la sicurezza pubblica 3) necessarie per il mantenimento della salute pubblica e per la protezione di animali o vegetali; 4) relative all'importazione od esportazione di oro e di argento; 5) relative alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico; 6) relative al controllo dell'importazione od esportazione di armi, munizioni o materiali da guerra e, in circostanze eccezionali, di tutti gli altri rifornimenti militari; 7) necessarie, in materia fiscale o di polizia, per estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ai prodotti nazionali similari; 8) riguardanti i monopoli di Stato attualmente esistenti in ciascuno dei due Paesi o che potranno essere istituiti in futuro.
Accordo-art. VII
Articolo VII I pagamenti relativi alle operazioni realizzate nel quadro del presente Accordo saranno regolati dall'Accordo di pagamenti firmato in data odierna dalle Parti contraenti e dalle disposizioni speciali che fossero adottate di comune accordo.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII Nell'intendimento di incrementare i rapporti economici fra i due Paesi, le Parti contraenti considerano di comune interesse accrescere l'importazione in Paraguay di beni strumentali di provenienza italiana che servano per lo sfruttamento industriale delle materie prime paraguaiane, per la produzione di energia ed il miglioramento del sistema di trasporti. A tal fine le Parti contraenti si serviranno dei mezzi amministrativi di cui dispongono per facilitare le forniture di tali beni strumentali con pagamento dilazionato.
Accordo-art. IX
Articolo IX 1. Qualora durante la validita' del presente Accordo le norme in vigore relative alle importazioni ed alle esportazioni nel territorio di una delle Parti contraenti subissero sostanziali modificazioni, ciascuna delle Parti contraenti potra' chiedere l'immediato inizio di negoziati per adattare la nuova situazione agli impegni esistenti. 2. Nel caso che una delle Parti contraenti adottasse una qualsiasi misura che, pur senza trovarsi in opposizione con i termini del presente Accordo, potesse essere considerata dall'altra Parte contraente come tendente ad annullare o a diminuire i suoi effetti, la Parte contraente che avesse adottato tale misura prendera' in considerazione le obiezioni che l'altra Parte contraente potesse formulare e le offrira' la possibilita' di realizzare uno scambio di idee per giungere, nei limiti del possibile, ad una soluzione che soddisfi gli interessi comuni.
Accordo-art. X
Articolo X Il presente Accordo sostituira' le clausole commerciali dell'Accordo commerciale e di pagamenti concluso ad Assunzione il 24 aprile 1952 ed entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio delle ratifiche.
Accordo-art. XI
Articolo XI 1. Il presente Accordo avra' la durata di un anno a partire dal giorno della sua, entrata in vigore e sara' prorogato per tacita riconduzione per periodi di un anno Lino a che una delle Parti contraenti non lo denunci con preavviso di tre mesi. 2. La denuncia e la rescissione del presente Accordo non pregiudicheranno la validita' delle licenze d'importazione e d'esportazione concesse, ne' la normale definizione delle forniture di beni strumentali nei termini necessari per la loro fabbricazione, consegna e pagamento. In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo, in due esemplari egualmente autentici, nelle lingue italiana e spagnola, e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma l'otto luglio millenovecentocinquantanove. Per la Repubblica del Paraguay RAUL SAPENA PASTOR Per la Repubblica italiana PELLA
Convenio
CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY Y LA REpubblica DE ITALIA Parte di provvedimento in formato grafico
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