LEGGE 4 agosto 1861, n. 153
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1950, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 e relativa tabella, per i giornalisti, stipulato tra la, Federazione italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa italiana;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti 23 luglio 1917, l'accordo 25 giugno 1952 per l'adeguamento delle clausole economiche del contratto di lavoro per i giornalisti, l'accordo 15 gennaio 1955 e relativa tabella, per il conglobamento delle retribuzioni dei giornalisti, allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 7 del 18 gennaio 1960 e n. 99 del 16 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 per i giornalisti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratti anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i giornalisti.((1))
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 55. - VILLA
CNL giornalistico-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO Milano, addi' 10 gennaio 1959 tra la Federazione Italiana Editori Giornali rappresentata dal Presidente Tommaso Astarita e dai Vice Presidenti: Servilio Cavazzani, Giuseppe Colli, Aldo Palazzi e Lodovico Riccardi, con l'intervento dei signori Giuseppe Arbitrio, Umbertomaria Bottino, Fiorenzo Casella, Alberto Invernizzi, Carlo Pelloni, Ferdinando Perrone, Elio Treccani, assistiti dai signori: Cesare Salvini, Antonio Sciavicco e Piero Lupetti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presidente Alberto Bergamini, dal Consigliere Delegato Leonardo Azzarita, dal Consigliere Sindacale Amilcare Morigi, dal vice Consigliere Sindacale Cesare Ugolini, dal Presidente della Commissione Nazionale dei Giornalisti Giovanni Moccagatta, con l'intervento dei membri del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Alberto Jacometti (C.G.I.L), Natale Graziani (U.I.L.) e Leopoldo Rubunacci (C.I.S.L.), dei membri della Commissione Nazionale dei Giornalisti Michele Abbate (Bari), Angiolo Berti (Bologna), Salvatore Brancati (Palermo), Adriano Falvo (Napoli), Danilo Gavagnin (Venezia), Ugo Manunia (Roma), Bruno Piazza (Trieste), Guido Serra (Milano), Giovanni Spetia (Genova), Angiolo Maria Zoli (Firenze) e dei delegati pubblicisti Giuseppe Luongo e Mario Ciampi, assistiti da Leonardo Paloscia (Consigliere Amministratore dell'I.N.P.G.I.), Ettore Azais e Giorgio Funaro; e' stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro giornalistico. Art. 1. Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli Editori di giornali, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa ed i giornalisti professionisti che prestano la loro normale attivita' giornalistica quotidiana con carattere di continuita' e con vincolo di dipendenza, anche se svolgono all'estero la loro attivita'. Sono giornalisti professionisti coloro che tali risultano qualificati a sensi degli attuali ordinamenti sulla professione giornalistica.
CNL giornalistico-art. 2
Art. 2. Le norme del presente contratto si applicano anche ai giornalisti professionisti addetti ai quotidiani ed alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che non diano opera giornalistica quotidiana, purche' sussistano continuita' di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilita' di un servizio.
CNL giornalistico-art. 3
Art. 3. Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. I contratti a termine, che non tutelino tali diritti, sono ammessi soltanto per i giornalisti assunti per un incarico speciale ben determinato, limitato ad un periodo di tempo che non potra' comunque superare i dodici mesi e solo in ragione di uno su quindici redattori o frazione di quindici, salvo le assunzioni per le sostituzioni dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza e puerperio. Sono pure ammessi per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo e avvenga per un periodo di tempo predeterminato, non superiore ai dodici mesi. Anche nei contratti a termine, configurati nel comma precedente, e' obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui e' dovuta a norma del presente contratto. I contratti a termine che non si riferiscono ad una determinata specialita' di rapporto, cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatta o a colpa del giornalista, o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennita' che in ogni caso non potra' essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato. Tale indennita' sara' assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine. Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l'ammontare della indennita' stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato sara' corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali indennizzi.
CNL giornalistico-art. 4
Art. 4. L'assunzione del giornalista deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio. Il documento relativo non e' comunque elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro. All'atto della assunzione potra' essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a mesi tre. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potra' essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verra' computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianita' di servizio. Il periodo di prova non e' rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprieta' della azienda. Non potra' essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista. Per le assunzioni posteriori al 30 novembre 1955 dovranno anche essere indicate la testata o le testale per le quali il giornalista puo' essere chiamato a prestare la sua opera.
CNL giornalistico-art. 5
Art. 5. In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e' obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli attuali ordinamenti: a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza della Capitale, delle capitali estere e di Nuova York; c) per i servizi di inviato speciale; d) come corrispondenti dai capoluoghi di provincia dove esistono giornali quotidiani locali o redazioni succursali o distaccate dei quotidiani, quando non si determini incompatibilita' derivante da eventuali cumuli di incarichi. Spettera' la qualifica di redattore, oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), anche ad ogni giornalista professionista corrispondente il quale faccia parte di una redazione succursale o distaccata, e cosi' pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane od estere di carattere generale da lui elaborate. Per redazioni succursali o distaccate si intendono quelle istituite nelle varie localita' che forniscano in modo sistematico e quotidiano notizie ampie, dettagliate ed elaborate per la pagina locale, con i criteri in uso per la cronaca cittadina.
CNL giornalistico-art. 6
Art. 6. Le facolta' del direttore saranno determinate da particolari accordi da stipularsi fra Editore e Direttore, tali in ogni caso da non risultare in contrasto con quanto stabilito dal presente contratto. Nell'esercitare le attribuzioni di cui all'articolo seguente il Direttore dovra' agire in conformita' agli accordi presi con l'Editore. E' il Direttore che propone le assunzioni e, per morivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.
CNL giornalistico-art. 7
Art. 7. E' competenza specifica ed esclusiva del Direttore di impartire ai redattori le direttive politiche e tecnico professionali per lo svolgimento del lavoro. Il Direttore stabilisce altresi' le mansioni di ogni redattore, da' le disposizioni necessarie al buon andamento del servizio e fissa anche gli orari quando ne ravvisi la necessita'. Nota a verbale. La Federazione Italiana Editori Giornali di Gara che laddove fossero accertati casi di orario fuori della norma comune, d'accordo, se del caso con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, interverra' presso gli associati per eliminare tali casi.
CNL giornalistico-art. 8
Art. 8. Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad una impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa non potra' assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal Direttore, d'accordo con l'Editore. In ogni caso il giornalista non potra' assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'azienda alla quale appartiene.
CNL giornalistico-art. 9
Art. 9. I redattori articolisti non possono cedere ad altri giornali o periodici gli articoli non pubblicati dal giornale o periodico al quale sono addetti, senza previo consenso dell'Editore, sentito il parere del Direttore. L'articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o semplice collaboratore, puo' pubblicare in volume gli articoli inviati, siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie, anche se non pubblicati dal giornale o periodico al quale erano destinati.
CNL giornalistico-art. 10
Art. 10. Il prestatore d'opera giornalistica al quale si applichi il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile. Quando non vi sia stipendio mensile, la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi 12 mesi. Ai giornalisti di cui all'art. 11 e a quelli di cui all'art. 12 che prestino la loro opera con carattere continuativo per piu' di una testata di giornale quotidiano del medesimo Editore, sara' riconosciuto, ove non esista, un superminimo da concordarsi in sede di accordi individuali. Al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata quotidiana dello stesso Editore, e' dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile. Ai giornalisti di cui all'art. 11 che prestino la loro opera presso le agenzie di stampa a diffusione nazionale e limitatamente a quelli impegnati, per la natura delle loro mansioni, oltre alla prestazione normale del redattori interni della stessa agenzia, sara' riconosciuto, ove non esista, un superminimo da concordarsi in sede di accordi individuali.
CNL giornalistico-art. 11
Art. 11. I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, sono quelli fissati dalle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti categorie: a) redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale; b) redattore ordinario; c) capo servizio, nelle redazioni con piu' di cinque redattori. E' considerato capo servizio il redattore al quale sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica o al quale comunque sia stata attribuita a sensi dell'art. 22 la responsabilita' di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze uno o piu' redattori o collaboratori fissi di cui all'art. 2 col compito di coordinarne e rivederne il lavoro. Nelle redazioni con piu' di cinque e fino a dieci redattori, vi puo' essere un solo capo servizio: d) capo redattore, titolare, o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale. Oltre i minimi predetti saranno corrisposti l'indennita' di contingenza ed un terzo elemento di L. 1.000 mensili per l'Alta Italia e di L. 250 mensili per l'Italia Centro-Meridionale. Il terzo elemento verra' corrisposto integralmente per le citta' di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese e Venezia. Sara' ridotto del sei per cento per le Provincie di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, La Spezia, Livorno, Padova, Udine e Verona. Sara' ridotto del dieci per cento per tutte le altre citta'. Il terzo elemento non e' computabile ai fini delle maggiorazioni per il lavoro notturno, per quello festivo e per quello straordinario degli stenografi.
CNL giornalistico-art. 12
Art. 12. Per i giornalisti professionisti, corrispondenti di quotidiani o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non potra' essere inferiore alle misure di cui appresso: a) L. 30.500 per i corrispondenti da Milano ai quali sia richiesto di fornire notizie, oltre che dalla Lombardia, da altre Regioni dell'Alta Italia ed eventualmente anche notizie italiane ed estere da loro elaborate senza la continuita' contemplata dall'art. 5; b) L. 20.150 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con piu' di 1.00.000 di abitanti; c) L. 14.400 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con piu' di 500.000 abitanti; e per quelli di Bologna, Firenze, Palermo, Trieste e Venezia; d) L. 11.500 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con meno di 500.000 abitanti; e per quelli delle citta' di Catania e di Messina; e) L. 9.200 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con piu' di 100.000 abitanti, e per quelli delle citta' di Trento e di Bolzano; f) L. 6.450 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con meno di 100.000 abitanti. Ai minimi di cui sopra sara' aggiunto un eventuale compenso per le notizie pubblicate. In caso di infortunio o di malattia riconosciuti, ai corrispondenti di cui al presente articolo sara' conservato il posto per un periodo di quattro mesi. Per la prima meta' di tale periodo sara' corrisposta mensilmente la intera retribuzione; per la seconda meta' sara' corrisposta mensilmente la meta' della retribuzione.
CNL giornalistico-art. 13
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