LEGGE 4 agosto 1861, n. 154

Type Legge
Publication 1861-08-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 1 gennaio 1955 per il personale laureato e diplomato delle farmacie, stipulato tra il Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari ed Addetti di Farmacia, il Sindacato italiano Farmacisti non Proprietari, la Federazione Nazionale Sindacati Farmacisti non Proprietari Ospedalieri e Dipendenti da Enti e la Federazione Nazionale Sindacale Proprietari di Farmacia, l'Associazione Nazionale Proprietari di Farmacia non Farmacisti; al quale ha aderito, in data 28 settembre 1959, il sindacato Nazionale Collaboratori di Farmacia;

Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie, stipulato tra la Federazione Nazionale Sindacati Proprietari, la Federazione Nazionale Associazioni Provinciali Titolari Farmacia, l'Associazione Nazionale Proprietari di Farmacie non Farmacisti e la Federazione Nazionale Sindacati Farmacisti non Proprietari Ospedalieri e Dipendenti da Enti, con l'assistenza della Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, il Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, il Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari ed Addetti di Farmacia, con l'assistenza della Federazione italiana Lavoratori del Commercio e Aggregati; al quale ha aderito, in data 28 settembre 1959, il Sindacato Nazionale Collaboratori di Farmacia;

Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, numero 32 del 25 febbraio 1960 e n. 67 dell'11 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto nazionale normativo di lavoro 1 gennaio 1955 relativo al personale laureato e diplomato delle farmacie e l'accordo collettivo nazionale di lavoro 15 marzo 1957 relativo al conglobamento delle voci della retribuzione del personale predetto sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente da farmacie.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 52. - VILLA

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 1

CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO DEL 1 GENNAIO 1955 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DELLE FARMACIE Il giorno 1 gennaio 1955. nella sede della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, via Gian Battista Vico n. 1, Roma, tra il Sindacato nazionale farmacisti non proprietari e addetti di farmacia, aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro, rappresentato dal segretario nazionale dott. Vinicio Azzerlini; il Sindacato italiano farmacisti non proprietari, aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori, rappresentato dal segretario nazionale dott. Settimio Formentini; la Federazione nazionale sindacati farmacisti non proprietari, Ospedalieri e Dipendenti da Enti, rappresentata dal segretario nazionale dott. Francesco Salomone, da una parte, e la Federazione nazionale sindacale proprietari di farmacia, rappresentata dal presidente, dott. G. Cesare Torresi e dai dottori Ettore Cicconetti, Luciano Gastaldi, Ugo Florio; la Associazione nazionale proprietari di farmacia non farmacisti, rappresentata dal presidente, dott. Guido Adanti, dall'altra parte, sotto gli auspici della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, rappresentata dal presidente, dott. Carmelo Bertello, e dal consigliere dott. Renato Binni; e' stato modificato, nel presente testo, il Contratto nazionale di lavoro per il personale laureato e diplomato delle farmacie, gia' stipulato l'11 ottobre 1949. Il presente Contratto nazionale di lavoro vale per tutto il territorio nazionale e disciplina i rapporti di lavoro fra proprietari di farmacia e i farmacisti dipendenti, iscritti negli albi professionali. Tale Contratto, sostituisce ed assorbe, per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente gia' esistenti, sia per precedenti pattuizioni contrattuali, intercorse nazionalmente o provincialmente, sia per usi e consuetudini locali, fermi restando quei contratti che contengono condizioni di migliore favore e che si intendono mantenuti e fatti salvi, senza escludere quelle pattuizioni a carattere compensativo che possono essere inserite nei contratti integrativi provinciali. Per quanto non previsto nel presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Art. 1. Il personale cui il presente contratto si riferisce costituisce un'unica categoria di lavoratori professionisti distinta nelle seguenti qualifiche: a) direttore tecnico responsabile; b) collaboratore. Qualora il direttore tecnico responsabile risponda della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia, fruira' di una maggiorazione del 10% sullo stipendio base. La qualifica del farmacista assunto deve risultare dal documento di assunzione di cui all'art. 4. Eventuali successive variazioni di qualifica devono risultare da documento scritto in triplice esemplare da essere distribuito secondo quanto fissato dal documento di assunzione. In mancanza di quanto sopra, puo' far fede il certificato prefettizio. Le qualifiche suddette sono comuni tanto al personale di sesso maschile, che a quello di sesso femminile, intendendosi a tutti gli effetti il trattamento del secondo, pari a quello del primo.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 2

Art. 2. L'assunzione del personale viene effettuata secondo le norme di legge sulla disciplina della domanda e della offerta di lavoro, in quanto applicabili.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 3

Art. 3. Qualora e fino a quando la legge non disponga diversamente, i proprietari di farmacia, per le richieste di assunzione del personale, devono rivolgersi alle Organizzazioni sindacali dei collaboratori ed, in assenza di queste, all'Ordine dei farmacisti. I proprietari di farmacia hanno facolta' di scelta del nominativo, negli elenchi loro proposti. E' consentita l'assunzione diretta, qualora gli organi suddetti non abbiano disoccupati disponibili, ed anche in caso di urgenza. All'atto dell'assunzione, il farmacista deve produrre i seguenti documenti: a) certificato d'iscrizione all'albo professionale di data non anteriore a tre mesi; b) curriculum professionale documentato con certificati di servizio delle eventuali precedenti prestazioni; c) documento di riconoscimento; d) libretto di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, qualora l'interessato ne sia provvisto per precedente rapporto di lavoro; e) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto; f) certificato d'idoneita' fisica come prescritto. Il lavoratore e' tenuto a dichiarate all'azienda il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonche' a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia (se capo di famiglia) e gli altri documenti, onde beneficiare degli assegni familiari.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 4

Art. 4. All'atto dell'assunzione, il proprietario di farmacia dovra' confermare l'assunzione stessa con un documento scritto. Sottoscrivendo il predetto documento, le parti si impegnano al rispetto di quanto in esso contenuto e ad attenersi, a tutti gli effetti, alle norme stabilite dal presente Contratto e da quelli integrativi regionali o provinciali, nonche' a tutte le loro eventuali, successive modificazioni, che dovessero essere concordate in avvenire tra le organizzazioni stipulanti. I tre esemplari del documento devono essere cosi' distribuiti: una copia al proprietario della farmacia; una copia al prestatore d'opera; una copia all'Ordine dei farmacisti che provvedera', a sua volta, a trasmettere copia conforme alle organizzazioni sindacali.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 5

Art. 5. L'assunzione del farmacista puo' essere fatta per un periodo di prova, la cui durata massima non deve superare i termini qui appresso indicati: a) per il direttore tecnico responsabile che risponda della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia, giorni 90; b) per il direttore tecnico-responsabile, giorni 60; c) per il collaboratore, giorni 45.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 6

Art. 6. Trascorso il periodo di prova, il farmacista, che non sia stato disdettato, si intende confermato. Qualora il periodo di prova non sia stato determinato all'atto dell'assunzione, questa s'intende definitiva.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 7

Art. 7. Il periodo di prova, seguito da conferma, s'intende quale effettivo servizio a tutti gli effetti e concorre, dall'inizio, al calcolo della anzianita'.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 8

Art. 8. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro puo' essere rescisso da una parte e dall'altra, senza preavviso, ne' indennita', mediante la sola corresponsione, al lavoratore, della retribuzione nella misura fissata all'atto dell'assunzione o, comunque, in misura non inferiore a quella contrattuale per la qualifica con la quale egli e' stato assunto.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 9

Art. 9. In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e puo' essere completato, qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 15 giorni.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 10

Art. 10. L'orario di lavoro e' collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia, stabilito con decreto del prefetto, sino al limite di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 11

Art. 11. E' data facolta' al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello normale, di cui all'articolo precedente. Il lavoratore non puo' rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario, nella misura massima di 2 ore giornaliere e di 52 ore mensili. Tale prestazione viene retribuita in base alla paga normale oraria calcolata come al successivo art. 12 e maggiorata del 15%. La prestazione del lavoro straordinario puo' essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura della farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario, ecc. In tal caso, la maggiorazione di cui sopra va calcolata nella misura percentuale del 20 anziche' del 15%.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 12

Art. 12. La retribuzione oraria, si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la parte di retribuzione mensile sotto indicata: a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianita', aumenti di merito); b) indennita' di contingenza (i direttori e collaboratori debbono percepire l'indennita' di contingenza spettante alla categoria A del settore commercio; eventuali altre provvidenze, legate alla categoria A del commercio e non contemplate nel presente contratto nazionale o negli accordi integrativi provinciali, non avranno valore). Il pagamento del lavoro straordinario va effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 13

Art. 13. Il farmacista lavoratore puo' anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell'orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti localmente per decreto prefettizio. Anche in tal caso, il farmacista deve osservare il normale orario di lavoro di 8 ore come stabilito per il servizio diurno all'art. 10. Al farmacista che presta servizio notturno spettano anche le feste intersettimanali previste dalla legge.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 14

Art. 14. Il servizio notturno puo' essere compiuto a porte chiuse o a porte aperte. Il servizio notturno a porte chiuse viene considerato come servizio di guardia durante il quale il lavoratore, presente in farmacia, deve limitarsi ad evadere le richieste di eventuali clienti e ad effettuare i rimpiazzi delle preparazioni predisposte, da lui usate. Tale servizio viene globalmente ricompensato con il 40% della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno e restano di spettanza del lavoratore i diritti fissi di chiamata. Per quelle localita' in cui il servizio di guardia. di cui sopra venga espletato per un periodo superiore ad una settimana al mese, detto servizio viene globalmente compensato con il 20% della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno, con esclusione dei diritti di chiamata. Nel caso che il farmacista di guardia sia alloggiato fuori della farmacia, tale servizio viene compensato globalmente con il 10% della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno e restano di spettanza del lavoratore i diritti fissi di chiamata. Qualora il datore di lavoro richieda al lavoratore, durante il servizio di guardia, delle prestazioni non attinenti al servizio di guardia stesso, come sopra precisato, le ore impiegate per tale lavoro extra vanno calcolate di volta in volta e compensate con la normale retribuzione oraria giornaliera maggiorata del 100%.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 15

Art. 15. Al farmacista che presta servizio notturno a porte aperte, va corrisposta, per le prime 8 ore, la normale retribuzione mensile con la maggiorazione del 10% sugli elementi fissi a) e b) di cui all'art. 62. Le ore eccedenti sono compensate come lavoro straordinario nella misura e con le stesse modalita' dell'orario diurno (vedi articoli 11 e 12), ma con la maggiorazione del 20% anziche' del 15%.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 16

Art. 16. Nel caso in cui la farmacia esplichi il servizio notturno parte a battenti aperti, parte a battenti chiusi, il compenso viene liquidato in base a quanto stabilito negli articoli 14 e 15 proporzionalmente alla durata e alla modalita' del servizio prestato.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 17

Art. 17. Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica. Qualora nella giornata di domenica, la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall'autorita' prefettizia, il lavoratore o' tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 21 ore consecutive. Veriticandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere, con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale prevista dall'art. 11. Per orario eccedente le 8 ore giornaliere, il compenso sara' pari alla normale retribuzione oraria, maggiorata come sopra piu' una maggiorazione aggiuntiva del 20%.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 18

Art. 18. Sono considerate giornate festive, oltre le domeniche, tutte quelle riconosciute come tali a norma delle viventi disposizioni di legge.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 19

Art. 19. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi suddetti sono da considerarsi a tutti gli effetti come lavoro straordinario e sono compensate a norma dell'art. 11.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 20

Art. 20. Nel corso di ogni anno, il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto e, normalmente, in modo continuativo o, se frazionato, in non piu' di tre periodi. I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia e in relazione al turno di chiusura annuale della farmacia stessa, disposto dall'Ordine dei farmacisti, previo nulla osta dell'autorita' prefettizia. Durante il periodo delle ferie e' vietato al lavoratore di prestare servizio presso altre farmacie.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 21

Art. 21. Il turno delle ferie non puo' avere inizio ne' di domenica ne' di altro giorno festivo.

CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie-art. 22

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