LEGGE 28 luglio 1861, n. 155

Type Legge
Publication 1861-07-28
Ultimo aggiornamento 1961-03-29
State In force
Source Normattiva
articles 116
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio e Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio;

Visto l'accordo nazionale 14 ottobre 1954, modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Commercio, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio;

Visto l'accordo nazionale 7 maggio 1956, modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali e di conglobamento delle voci della retribuzione del personale medesimo, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali lavoratori Commercio;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 46 del 9 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 e gli accordi 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici e specialita' medicinali.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 53. - VILLA

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI L'anno 1951 il giorno 17 del mese di luglio in Roma Tra L'Associazione Nazionale Grossisti di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici rappresentata dal vice presidente Carlo Rebessi, dal rag. Arturo Testoni, dal dott. Carlo Tosi e dal dott. Luigi De Albertis assistiti dall'avv. Dante Lojoli, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Commercio rappresentata dal suo presidente Amato Festi assistito dal dott. Manlio Lo Vecchio-Musti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo (F.I.L.C.A.T.) rappresentata dal segretario responsabile dott. Guglielmo Rizzo, dai segretari Umberto Lari e rag. Giulio Belli. e dai signori Gastone Palazzi, Giuseppe Tupputi, Damenico Gotta e Giovanni Zucchini, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata dal dott. Luciano Lama; la Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio e Affini (F.I.S.A.C.) rappresentata da! segretario generale Amleto Mantegazza assistito dai signori Alfonso Vesentini, Attilio Tesone e Carla Bastogi con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dal segretario sindacale on. Luigi Morelli assistito dall'ing. Salvatore Bruno; l'Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal signor Umberto Pagani si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali e il relativo personale dipendente di ambo i sessi. Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale e alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata sostituisce il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali del 10 settembre 1939 e ogni altro contratto o accordo integrativo o modificativo di esso, stipulati dalle disciolte organizzazioni sindacali, i quali devono pertanto considerarsi decaduti ad ogni effetto. Sono parimenti sostituiti tutti gli ulteriori contratti e accordi applicabili alla medesima categoria, nonche' tutte le norme esistenti per effetto di usi e consuetudini. Le condizioni di miglior favore in atto si intendono rispettate e fatte salve.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 2

Art. 2. Le norme contenute nel presente contratto, per tutta la durata della sua validita', costituiscono un complesso normativo inscindibile. Per quanto non previsto dal contratto stesso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 3

Art. 3. Il personale di cui al presente contratto si divide in due gruppi: a) personale con mansioni impiegatizie (categoria A, B, C); b) personale con mansioni non impiegatizie (categoria D).

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 4

Art. 4. Cat. A. - Appartiene alla categoria A: 1) il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli [articoli 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-07-01;1130~art6) e [34 del R. D. L. 1 luglio 1926, n. 1130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-07-01;1130~art34); 2) il Capo del servizio amministrativo; 3) il gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stesa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; 4) il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 5

Art. 5. Cal. B. - Appartiene alla categoria B il personale che svolge mansioni di concetto: 1) Capo Ufficio; 2) Gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 dell'articolo precedente; 3) Capo Contabile; 4) Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse; 5) Contabile di concetto o primanotista; 6) Segretario di direzione con mansioni di concetto; 7) Magazziniere consegnatario con responsabilita' tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze: 8) Altro personale con mansioni analoghe di concetto espressamente citato nel presente articolo.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 6

Art. 6. Cat. C. - Appartiene alla categoria C tutto il personale che svolge mansioni d'ordine: 1) Contabile d'ordine; 2) Aiuto contabile; 3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; 4) Fatturista; 5) Squarcista; 6) Cassiere comune; 7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 8) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; 9) Stenodattilografo; 10) Dattilografo; 11) Schedarista; 12) Impiegato addetto al controllo delle commissioni; 13) Preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilita' dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione); 14) Addetto al prezzario; 15) Magazziniere; 16) Aiuto Magazziniere; 17) Telefonista; 18) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nel presente articolo.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 7

Art. 7. Cat. D. - Appartiene alla categoria D il personale subalterno e ausiliario: 1) Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo); 2) Autista; 3) Conducente di motofurgoncino: 4) Imballatore; 5) Impaccatore; 6) Fattorino; 7) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facolta' di esazione); 8) Custode; 9) Guardiano notturno; 10) Portiere; 11) Personale di fatica e addetto alla pulizia; 12) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 8

Art. 8. L'assunzione del personale sara' effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 9

Art. 9. L'assunzione dovra' risultare da atto scritto, nel quale dovranno essere chiaramente indicate: a) la data di assunzione; b) la durata dell'eventuale periodo di prova; c) la qualifica del lavoratore; d) la retribuzione.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 10

Art. 10. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: a) certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi; b) certificato di studio; c) certificato di servizio prestato eventualmente presso altre aziende; d) libretto di lavoro; c) tessere delle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti; f) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 11

Art. 11. La durata massima del periodo di prova non potra' superare i seguenti limiti: Categoria A: mesi sei; Categoria B e C.: mesi due; Categoria D: mesi uno. Agli apprendisti si applicano le norme speciali di cui al successivo art. 21.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 12

Art. 12. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potra' essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso e' stato attribuito.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 13

Art. 13. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potra' essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso ne' altre indennita'. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intendera' confermata, e il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 14

Art. 14. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio. L'apprendistato e' limitato alle sole qualifiche a mansioni impiegatizie comprese nella categoria C, nonche' a tutte le qualifiche a mansioni non impiegatizie comprese nella categoria D del presente contratto, con esclusione di quelle relative a mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico, e di quelle per cui e' richiesta la patente di abilitazione.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 15

Art. 15. Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potra' superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non e' ammesso. E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano solo uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 16

Art. 16. L'apprendistato e' consentito nei seguenti limiti di eta': a) per il personale maschile, fra i 14 e i 21 anni compiuti; b) per il personale femminile, fra i 15 e i 20 anni compiuti. Deroghe a tali limiti di eta' potranno essere autorizzate di comune accordo, dalle rispettive associazioni sindacali. Tuttavia, se l'apprendista abbia compiuto il ventunesimo anno di eta', la durata massima dell'apprendistato non potra' superare il periodo di un anno.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 17

Art. 17. La durata massima dell'apprendistato e' stabilita in anni tre per tutti coloro che inizieranno il periodo di apprendistato prima di avere compiuto il sedicesimo anno d'eta', e in anni due per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il sedicesimo anno d'eta'. In entrambi i casi, trascorso tale periodo, l'apprendista, indipendentemente dall'eta' raggiunta e dalle mansioni effettivamente disimpegnate, sara' assegnato ad una delle qualifiche per le quali l'apprendistato e' ammesso.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 18

Art. 18. Il periodo di apprendistato effettuato presso altra azienda sara' computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purche' l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a tre anni.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 19

Art. 19. L'assunzione degli apprendisti dovra' essere effettuata secondo le norme di legge, e dovra' essere, in ogni caso, comunicata all'Ufficio di collocamento competente. All'Ufficio di collocamento dovra' essere comunicato anche il passaggio a mansioni qualificate e dovra' essere inviata, a cura del datore di lavoro, copia dei relativi certificati da lui rilasciati.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 20

Art. 20. Il datore di lavoro ha l'obbligo di curare e di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista, in modo che questi abbia la possibilita' di un rapido addestramento. L'apprendista non deve svolgere servizi diversi da quelli attinenti alle mansioni per cui e' stato assunto, ne' puo' essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 21

Art. 21. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti e' fissata in 75 giorni, durante i quali e' reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita' alcuna.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 22

Art. 22. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio, ad eccezione della indennita' di licenziamento, che viene stabilita come segue: a) in caso di rescissione del rapporto di lavoro durante il periodo di apprendistato, l'indennita' e' dovuta in misura del 50% della normale se l'apprendista non abbia superato il sedicesimo anno di eta' ed in misura pari alla normale qualora abbia superato il sedicesimo anno di eta'; b) nel caso che l'apprendista, superato il prescritto periodo di apprendistato, rimanga nella azienda come lavoratore qualificato e successivamente abbia a verificarsi la rescissione del rapporto di lavoro. la liquidazione dell'indennita' sara' calcolata nella misura del 50% della normale per il periodo di apprendistato compiuto al di sotto dei diciotto anni, ed in misura pari alla normale per il periodo di apprendistato compiuto oltre il diciottesimo anno di eta'.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 23

Art. 23 Le retribuzioni per gli apprendisti saranno fissate nei contratti integrativi provinciali di base a criteri di anzianita' di apprendistato. Terminato il periodo di apprendistato previsto negli articoli precedenti, il lavoratore che non abbia raggiunto il ventesimo anno di eta', ma abbia superato il diciottesimo avra' diritto ad una retribuzione pari al 90% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale e' stato assegnato. Nel caso in cui egli abbia un'eta' inferiore ai diciotto anni, avra' diritto ad una retribuzione pari all'80% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale e' stato assegnato.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 24

Art. 24. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 25

Art. 25. La durata normale del lavoro e' di otto ore giornaliere e' di 48 settimanali di lavoro effettivo, giusta le disposizioni legislative vigenti in materia.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 26

Art. 26. Il personale che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto fruiva della liberta' del servizio nel pomeriggio del sabato, senza facolta', da parte del datore di lavoro, di recupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuato il sabato, continuera' a godere di tale beneficio.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 27

Art. 27. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avra' inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cessera' tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto e' strettamente necessario al lavoratore - in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, quando necessario, saranno rimborsate dal datore di lavoro.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 28

Art. 28. E' demandato ai contratti integrativi provinciali di stabilire la durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro, che non dovra' essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi tra le relative organizzazioni sindacali provinciali.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 29

Art. 29. Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro; tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze dell'azienda. l turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 30

Art. 30. Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi - e cioe' i Gerenti, i Direttori tecnici o amministrativi, i Capi Ufficio e i Magazzinieri di categoria B - e' tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo minimo necessario al regolare funzionamento dei settori ad esso affidati.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 31

Art. 31. La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con [R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657), e successive modificazioni, verra' stabilita nei contratti integrativi provinciali. Tale durata potra' essere graduata a seconda delle mansioni svolte dai lavoratori interessati.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 32

Art. 32. Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e' in facolta' del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali. Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo di almeno tre mesi, o superare i limiti previsti dalla legge, la ditta dovra' essere autorizzata a norma di legge e dovra' darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 33

Art. 33. Le are straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata del 25%. Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata del 40%. Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino - verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata del 60%. In tutti i casi sopra previsti, verra' inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria dell'indennita' giornaliera di contingenza per ogni ora di lavoro straordinario prestata. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 34

Art. 34. Per la determinazione della paga oraria il mese sara' considerato: a) di 200 ore per il personale la cui durata normale di lavoro e' di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali; b) di 184 ore per il personale che gode della liberta' nel pomeriggio del sabato senza facolta' di recupero da parte del datore di lavoro; c) di un numero di ore proporzionale alla normale durata del lavoro fissata nei contratti integrativi, per il personale a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 35

Art. 35. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura della ditta, su apposito registro, la cui tenuta e' obbligatoria, e che dovra' essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Associazione dei Commercianti. La liquidazione del lavoro straordinario dovra' essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro e' stato prestato.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 36

Art. 36. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente CCNL fa esplicito riferimento.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 37

Art. 37. Le festivita' infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate: 1) il primo giorno dell'anno; 2) il giorno dell'Epifania; 3) il 19 marzo - festa di S. Giuseppe; 4) il giorno di lunedi' dopo Pasqua; 5) il giorno dell'Ascensione; 6) il giorno del Corpus Domini; 7) 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - festa dell'Assunzione; 9) 1 novembre - Ognissanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - Natale; 12) la solennita' del Patrono del luogo; 13) 26 dicembre - S. Stefano. Le ore di lavoro prestate nei suddetti giorni festivi saranno retribuite in conformita' delle norme previste dal presente contratto per il lavoro straordinario festivo salvo il caso previsto nel successivo capoverso del presente articolo. Premesso che in talune localita' tutte le farmacie restano aperte nelle ore antimeridiane dei giorni di festivita' infrasettimanale, e le aziende all'ingrosso di specialita' medicinali e prodotti farmaceutici osservano lo stesso orario delle farmacie, le parti convengono che, ove in dette localita', alla data dell'entrata in vigore del presente contratto, per consuetudine o in virtu' di precedenti norme contrattuali, i datori di lavoro non abbiano l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la maggiorazione per il lavoro festivo, tale consuetudine e tali norme saranno mantenute.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 38

Art. 38. Per le festivita' nazionali e per il relativo trattamento, il presente contratto fa riferimento altresi' alle disposizioni di legge.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 39

Art. 39. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 40% sulla paga base, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 40

Art. 40. Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie, fissato nella misura seguente: a) personale con mansioni impiegatizie: dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio giorni 12 dopo il compimento di due anni di servizio fino a sei anni compiuti giorni 16 dopo il compimento di sei anni di servizio fino a 10 anni compiuti giorni 20 dopo il compimento di 10 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti giorni 25 dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi giorni 30 b) personale con mansioni non impiegatizie: dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 10 anno compiuto giorni 12 dal decimo anno di servizio compiuto e fino al 20 anno di serv. compiuto giorni 15 dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi giorni 18

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 41

Art. 41. Durante il periodo di ferie decorrono a favore del lavoratore tutte le retribuzioni fisse normalmente corrisposte. Il decorso delle ferie resta interrotto per il caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopravvenga una malattia denunciata e riconosciuta.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 42

Art. 42. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e' in facolta' del datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre. Le ferie non potranno essere frazionate in piu' di due periodi. Il turno delle ferie non potra' avere inizio ne' di domenica ne' di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1 o il 16 del mese.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 43

Art. 43. In caso di licenziamento o di dimissioni, trascorso il primo anno di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, anche se il licenziamento sia avvenuto per motivi disciplinari che importino la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro. Quando pero' il licenziamento in tronco, sebbene avvenuto posteriormente, e' originato da fatti verificatisi prima che sia maturato il diritto alle ferie, il lavoratore non avra' alcun diritto al godimento delle ferie stesse. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 44

Art. 44. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro potra' richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto. altresi', al rimborso delle spese vive sostenute sia per l'anticipato ritorno, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 45

Art. 45. Le ferie sono irrinunciabili.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 46

Art. 46. Per le ferie verra' istituito presso le aziende un apposito registro con le stesse garanzie e modalita' di quello prescritto per il lavoro straordinario.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 47

Art. 47. Salvo i casi di legittimo impedimento di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso la ditta entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti. Le assenze non giustificate danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite nel successivo art. 95. paragrafi 1, 2 e 3. Prolungandosi l'assenza arbitraria oltre le 24 ore e fino a 6 giorni, il lavoratore sara' passibile delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 95, paragrafo 4. Nel caso che l'assenza arbitraria superi i sei giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenze arbitrarie. il rapporto di lavoro si intendera' risoluto per causa del lavoratore, il quale non avra' diritto a percepire ne' la indennita' di licenziamento ne' quella di preavviso, salvo quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 48

Art. 48. In casi speciali e giustificati, la ditta potra' concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti, con facolta' di dedurli dalle ferie annuali.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 49

Art. 49. Il lavoratore potra' richiedere, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovra' concedere il congedo straordinario della durata richiesta, entro il limite massimo di giorni quindici, nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni caso, se richiesto, il datore di lavoro dovra' concedere il congedo, che non e' frazionabile, con decorrenza di almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio. Durate il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore e' considerato ad ogni effetto in attivita' di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 50

Art. 50. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinata dal D.L.C.P.S. 1.3 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto. Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa, di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro s'intende risolto senza diritto ad alcuna indennita'. Il tempo trascorso in servizio militare va computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 51

Art. 51. In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, durante il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti, come previsto nell'articolo precedente, il computo del tempo trascorso in servizio militare nell'anzianita' di servizio. Durante il periodo di richiamo alle armi, il personale con mansioni impiegatizie avra' diritto al trattamento previsto dalla [legge 10 giugno 1940, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653); al personale con mansioni non impiegatizie saranno invece corrisposti i seguenti assegni: a) per il primo mese: l'intera retribuzione; b) per il secondo e terzo mese, la meta' della retribuzione.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 52

Art. 52. La ditta ha facolta' di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale - fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali - compete: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, fatte in esecuzione del mandato e nell'interesse della ditta; 4) una diaria che verra' stabilita nei contratti integrativi provinciali in misura non inferiore al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore; qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verra' ridotta di un terzo.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 53

Art. 53. Qualora la missione dovesse durare piu' di un mese, la misura della diaria potra' essere oggetto di particolari accordi tra le relative organizzazioni provinciali. Analogamente si procedera' quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 54

Art. 54. Per brevissime trasferte in localita' vicine, verra' rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno che non potra' mai essere superiore alla diaria sopra stabilita.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 55

Art. 55. I trasferimenti di residenza danno diritto al pagamento delle indennita' qui di seguito specificate: a) a chi non sia capo famiglia: 1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio secondo la via piu' breve; 2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso della eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto: tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea; b) a chi sia capo famiglia e cioe' abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo la via piu' breve, per se' e per le persone della sua famiglia; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se' e per ciascun convivente a suo carico; per i figli conviventi a carico la diaria e' ridotta a tre quinti.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 56

Art. 56. Le diarie di cui all'articolo precedente saranno corrisposte per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento importa anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avra' diritto a percepire le diarie suddetto fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 57

Art. 57. Il lavoratore che non accetti il trasferimento di residenza potra' essere soggetto al licenziamento conservando, pero', il diritto a tutte le indennita' previste dal presente contratto, salvo che l'eventualita' del trasferimento sia stata prevista all'atto dell'assunzione, nel qual caso egli sara' considerato dimissionario.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 58

Art. 58. In caso di licenziamento, il personale trasferito avra' diritto al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purche' tale ritorno avvenga entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 59

Art. 59. In caso di malattia, il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento. Trascorso il termine predetto, l'assenza, sara' considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall'art. 47 del presente CCNL. A richiesta della ditta il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 60

Art. 60. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potra' procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennita' di cui agli articoli 79 e 81 del presente contratto. Il periodo di malattia che precede immediatamente il licenziamento e' considerato utile ai fini del computo delle indennita' di preavviso e di licenziamento.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 61

Art. 61. Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente il lavoratore avra' diritto: a) alle prestazioni sanitarie dell'Istituto Nazionale, Assicurazione Malattie, siccome previsto dal [D. L. 31 ottobre 1947, n. 1304](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1947-10-31;1304), al quale si fa riferimento; b) ad una indennita' pari al 50% della normale retribuzione globale percepita, da corrispondersi dallo Istituto stesso, sempre a norma del D. L. sopra citato; c) ad un'integrazione dell'indennita' di cui alla lettera precedente fino ad un limite massimo di lire 25.000, ragguagliate a mese, da corrispondersi dal datore di lavoro ed a suo carico. Il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti all'Istituto suddetto, il quale a lui si sostituisce ad ogni effetto nella corresponsione di quanto fissato alle lettere a) e b) del presente articolo. Tali prestazioni, nella misura che sarebbero dovute dall'Istituto, gravano integralmente sul datore di lavoro ove questi non abbia ottemperato all'obbligo di iscrizione o sia moroso nei riguardi dell'Istituto. Restano ferme le particolari condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 62

Art. 62. Le prestazioni sanitarie di cui alla lettera a) del precedente articolo saranno estese anche ai familiari a carico del lavoratore, secondo le modalita' previste dal citato D. L. 3.1 ottobre 1947, n. 1304, e le disposizioni emanate dall'Istituto.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 63

Art. 63. Durante i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza, la retribuzione e' a completo carico del datore di lavoro, nella misura dell'intera retribuzione globale giornaliera di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 64

Art. 64. Il lavoratore dichiarato dall'Istituto Malattie in grado di riprendere sevizio, dovra' farlo entro le 24 ore dall'accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sara' considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto, richiedendo il giudizio di un collegio medico.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 65

Art. 65. Scaduto il termine fissato per la conservazione del posto, qualora su richiesta del lavoratore ancora malato, il datore di lavoro non intenda avvalersi della facolta' prevista dall'art. 60 e soprassieda dal suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla e' dovuto dal datore di lavoro ad alcun titolo durante tale periodo di attesa. Il periodo stesso e' pero' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, in caso di prosecuzione del rapporto.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 66

Art. 66. Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 67

Art. 67. In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volonta' del lavoratore, questi ha diritto all'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 68

Art. 68. L'anzianita' di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore e' entrato a far parte del personale della ditta quali che siano le mansioni ad esso affidate. Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi. L'interruzione del servizio avvenuta per effetto della partecipazione del lavoratore ad operazioni belliche sara' considerata agli effetti dell'anzianita' come non avvenuta, fermi restando i maggiori diritti riconosciuti agli ex combattenti per effetto dell'art. 69.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 69

Art. 69. Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennita' sostitutiva, nonche' dell'indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale commisurata come segue: a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno; b) decorati al valore o insigniti di ordini militari, promossi per merito di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza; c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili fino al limite di: 36 mesi. L'anzianita' convenzionale non puo' essere fatta valere che una sola volta. Per ottenere il riconoscimento dell'anzianita' convenzionale, il lavoratore in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto dovra' esibire la necessaria documentazione entro sei mesi; il lavoratore di nuova assunzione dovra' comunicare - a pena di decadenza - al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianita', all'atto dell'assunzione stessa e comunque non oltre il termine del periodo di prova, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, deve computare a favore del lavoratore il periodo di anzianita' convenzionale cui egli ha diritto.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 70

Art. 70. Il lavoratore promosso ad una qualifica superiore ha diritto alla retribuzione relativa alla nuova qualifica, oltre alle eventuali maggiorazioni maturate per effetto di anzianita' di servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del presente contratto. Il lavoratore promosso ad una categoria superiore ha altresi' diritto agli assegni della nuova categoria, conservando la propria anzianita' maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato o di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 71

Art. 71. Indipendentemente dalla qualifica attribuita al lavoratore, questi ha diritto alla classificazione e conseguentemente al trattamento normativo ed economico relativo alle mansioni effettivamente prestate.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 72

Art. 72. La temporanea sostituzione di un lavoratore appartenente ad una qualifica superiore non da' diritto al sostituto di ottenere il riconoscimento della qualifica stessa. Nella specie la sostituzione e' ammessa in caso di ferie, malattia, puerperio, congedo motivato da esigenze familiari e richiamo alle armi. La sostituzione temporanea non puo' protrarsi oltre i tre mesi, trascorsi i quali, se il lavoratore non viene restituito alle sue normali mansioni, dovra' intendersi definitivo il suo passaggio alla qualifica superiore con il diritto a tutto quanto stabilito all'art. 70.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 73

Art. 73. Per l'anzianita' di servizio maturata a datare dal 1 gennaio 1949 e a decorrere dal 21 anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, il personale avra' diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a cinque scatti triennali, ognuno nella misura del 5% del minimo contrattuale in vigore per la propria qualifica. Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal 1 giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianita'. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' ai fini degli scatti decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 74

Art. 74. Presso le aziende nelle quali abbiano gia' avuto applicazione gli scatti triennali del 5% con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1949, nessun ulteriore aumento sara' praticato dopo la scadenza dei cinque scatti.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 75

Art. 75. I minimi di retribuzione del personale di cui al presente contratto saranno determinati in sede provinciale tra le rispettive organizzazioni territoriali mediante particolari contratti integrativi autonomi, e in misura distinta da quella negli altri settori merceologici, tenendo debito conto della speciale attrezzatura delle aziende e delle particolari norme che disciplinano il commercio all'ingrosso delle specialita' medicinali e dei prodotti farmaceutici. I contratti integrativi del presente contratto saranno stipulati entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore; in caso di inosservanza di tale termine o di mancato accordo, le relative controversie saranno sottoposte all'esame e alla decisione di apposita Commissione paritetica nominata dalle rispettive Associazioni Nazionali. I contratti provinciali vigenti continueranno finche' non saranno rinnovati come stabilito nel presente articolo, ad avere vigore per la parte retributiva e per tutto quanto non regolato dal presente contratto del quale pertanto si considerano integrativi.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 76

Art. 76. Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di busta paga, sopra la quale dovra' essere chiaramente specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo delle retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta stessa. Dovranno pure essere elencate distintamente sulla busta paga tutte le ritenute effettuate.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 77

Art. 77. In coincidenza con la Vigilia del Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilita' dello stipendio o del salario in atto e ad una mensilita' della indennita' di contingenza dovuta al lavoratore nel mese di novembre.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 78

Art. 78. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 79

Art. 79. La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'azienda quanto in quello di dimissioni del lavoratore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto notificato a mezzo di lettera raccomandata. I termini del preavviso sono i seguenti: a) fino a 5 anni di servizio compiuti: categoria A: due mesi; categoria B: un mese; categoria C: 20 giorni; categoria D : 15 giorni; b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: categoria A: tre mesi; categoria B: 45 giorni; categoria C: 30 giorni; categoria D: 20 giorni; c) oltre i 10 anni di servizio compiuti: categoria A: quattro mesi; categoria B: due mesi; categoria C: 45 giorni; categoria D: 20 giorni. I termini del preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla meta' di ciascun mese.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 80

Art. 80. In caso di mancato preavviso, al lavoratore sara' corrisposta una indennita' pari alla retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di preavviso di cui all'articolo precedente.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 81

Art. 81. Oltre al preavviso di cui all'art. 79 o, in difetto, oltre alla corrispondente indennita' di cui all'art. 80, il lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio avra' diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennita' commisurata come segue: 1) personale con mansioni impiegatizie: a) per le anzianita' di servizio maturate fino al 31 dicembre 1930: 15/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato; b) per le anzianita' di servizio maturate dal 1 gennaio 1931 al 31 dicembre 1939: 20/30 della retribuzione mensile in atto come sopra; c) per le anzianita' di servizio maturate dal 1 gennaio 1940 al 31 dicembre 1947: 25/30 della retribuzione mensile in atto come sopra; d) per le anzianita' di servizio maturate dal 1 gennaio 1948 in poi: 30/30 della retribuzione mensile in atto come sopra. 2) Personale con mansioni non impiegatizie: a) per le anzianita' di servizio maturate fino al 14 luglio 1938: 2 giorni della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato; b) per le anzianita' di servizio maturate dal 15 luglio 1938 al 31 dicembre 1947: 4 giorni della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato; c) per le anzianita' di servizio maturate dal 1 gennaio 1948 in poi: giorni 12 della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anni successivi al primo saranno calcolate per dodicesimi. Ai fini della liquidazione dell'indennita' di licenziamento, sia per il personale impiegatizio sia per il personale con mansioni non impiegatizie, l'indennita' di contingenza sara' computata a decorrere dal 1 gennaio 1946.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 82

Art. 82. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto le indennita' previste nel presente contratto per il caso di licenziamento; la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con ogni diritto ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sara' tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta come se avvenisse il licenziamento.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 83

Art. 83. In caso di fallimento della ditta, il dipendente ha diritto alle indennita' di preavviso e di anzianita' stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sara' considerato credito privilegiato a norma di legge.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 84

Art. 84. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta, deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando esso sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 85

Art. 85. In caso di decesso del dipendente l'indennita' di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso vanno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 86

Art. 86. Le indennita' di licenziamento devono essere versate al lavoratore, o agli aventi diritto in caso di morte, all'atto della cessazione del servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sara' conteggiato l'interesse se commerciale corrente con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 87

Art. 87. In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sara' corrisposta una indennita' di anzianita' commisurata come segue: a) nel caso di anzianita' di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50% dell'indennita' di licenziamento calcolata come nel precedente art. 81; b) nel caso di anzianita' di servizio compresa fra il decimo e il quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennita' di licenziamento calcolata come nel precedente art. 81; c) nel caso di anzianita' di servizio oltre i quindici anni: una indennita' pari all'indennita' di licenziamento calcolata come nel precedente art. 81. In tutti i casi specificati alle lettere a), b), c) del presente articolo resta ferma, ai fini del computo dell'indennita' di contingenza, la decorrenza 1 gennaio 1946.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 88

Art. 88. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con lettera raccomandata e col rispetto dei termini di preavviso stabiliti nell'art. 79 del presente contratto. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facolta' di ritenergli una somma corrispondente alle retribuzioni del periodo di mancato preavviso. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro puo' rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza, del preavviso, ne avra' facolta', ma dovra' corrispondere al lavoratore l'indennita' sostitutiva del periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 89

Art. 89. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intera indennita' di licenziamento prevista dal presente contratto con esclusione dell'indennita' sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 79. La corresponsione dell'indennita' di cui al primo capoverso del presente articolo sara' effettuata alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di matrimonio o altro documento equipollente, purche' tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 90

Art. 90. Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo piu' scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civili doveri. Egualmente, il datore di lavoro e' tenuto all'osservanza di tratti cortesi e cordiali verso i dipendenti. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali e di cooperare alla prosperita' dell'azienda, ed e' responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 91

Art. 91. E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenervisi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della ditta. Non e' consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua volta, non potra' trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario secondo le norme contenute negli articoli 32 e seguenti del presente contratto. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, puo' allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso e' facolta' del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, e' assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 92

Art. 92. E' dovere del personale di comunicare immediatamente alla ditta ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 93

Art. 93. Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. I ritardatari saranno puniti con la trattenuta dello importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato da una multa pari all'ammontare della trattenuta. La punizione dovra' essere comunicata per iscritto e la trattenuta dovra' figurare sulla busta paga. In caso di recidiva nel ritardo, la terza volta il datore di lavoro potra' raddoppiare l'importo della muta. Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari piu' severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza la corresponsione dell'indennita' di licenziamento e senza preavviso.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 94

Art. 94. Il personale ha l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla ditta per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 95

Art. 95. L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore di lavoro in relazione all'entita' delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze piu' lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva; 3) multa in misura non eccedente; il 10% delle spettanze ragguagliate a mese; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare, con esclusione di qualsiasi preavviso e indennita' e con le altre conseguenze di ragione e di legge + in tronco). Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare senza indennita' e preavviso) si applica alle mancanze piu' gravi per ragioni di moralita' e di infedelta' verso la ditta in armonia con le norme di cui all'[art. 2105 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2105), e cioe' l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto di ufficio, nonche' nei casi previsti dagli articoli 47 e 93 del presente contratto ed in quelli di cui all'[art. 2119 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2119). Il licenziamento senza indennita' si applica altresi' nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti. Si considera altresi' motivo di licenziamento disciplinare (senza indennita' e preavviso) l'avere il lavoratore taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che ne avrebbero impedito l'assunzione e che, ove il dipendente fosse in servizio, ne avrebbero determinato il licenziamento in tronco. I provvedimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 del primo comma del presente articolo devono essere comunicati per iscritto e motivati. L'importo delle multe sara' destinato ad opere assistenziali.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 96

Art. 96. Ove il dipendente sia sottoposto a procedimento penale par reati che lo rendano indegno, il datore di lavoro ha facolta' di sospenderlo, in pendenza di giudizio, dal servizio e dallo stipendio o paga e ogni altro emolumento o compenso. Dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro decidera' sulla eventuale riammissione in servizio, fermo restando che, comunque, il periodo di sospensione non sara' computato agli effetti dell'anzianita'. Al lavoratore condannato per reato commesso fuori dall'azienda, ove non sia riammesso in servizio, spettera' il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intendera', invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento senza indennita', qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro od in servizio.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 97

Art. 97. Il datore di lavoro stabilira' per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovra' essere prestata da quei lavoratori ai quali egli ritiene di doverla richiedere. La cauzione sara' costituita da titoli dello Stato depositati presso un Istituto bancario e vincolati al datore di lavoro, oppure potra' essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascera' regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalita'. La cauzione potra' essere anche prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un Istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avra' facolta' di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprieta' del lavoratore o dei suoi aventi diritto e non puo' comunque confondersi con i beni dell'azienda.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 98

Art. 98. Il dature di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera. In caso di disaccordo, dovra' essere esperito tentativo di componimento attraverso le Associazioni sindacali. competenti.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 99

Art. 99. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovra' essere posto in condizione di poter ritirare senz'altro la cauzione prestata entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 100

Art. 100. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, che non siano i comuni grembiuli neri, la spesa relativa e' a carico del datore di lavoro. E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 101

Art. 101. Le parti contraenti riconoscono le Commissioni interne quali organismi aventi il compito di intervenire presso il datore di lavoro per la tutela dei lavoratori nell'ambito delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 102

Art. 102. Sono istituite Commissioni Interne nelle aziende commerciali che abbiano almeno 25 dipendenti. Qualora le parti interessate, d'accordo, ne ravvisino l'opportunita', Commissioni Interne potranno essere costituite anche in aziende aventi da 11 a 24 dipendenti.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 103

Art. 103. Le Commissioni Interne, elette con votazione segreta, saranno composte da tre elementi nelle aziende aventi fino a 50 dipendenti, e da 5 elementi nelle aziende con piu' di 50 dipendenti. All'elezione della Commissione Interna partecipano di diritto tutti i lavoratori dell'azienda, purche' abbiano superato il 16 anno di eta'. I membri della Commissione Interna restano in carica per un anno e possono essere revocati prima del termine del loro mandato con deliberazione dell'assemblea dei lavoratori, presente almeno il 50% piu' uno degli aventi diritto al voto, e mediante votazione segreta. L'elezione della Commissione Interna avra' luogo nell'interno dell'azienda fuori dell'orario di lavoro.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 104

Art. 104. I membri della Commissione Interna in carica non possono essere licenziati per motivi inerenti l'esplicazione della loro funzione di rappresentanza dei lavoratori dell'azienda. Analogo trattamento sara' riservato per un periodo di sei mesi ai membri delle Commissioni Interne uscenti che siano rimasti in carica almeno un anno. Eventuali divergenze rientrano nella normale competenza delle Commissioni paritetiche provinciali di cui al successivo art. 106.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 105

Art. 105. L'attivita' delle Commissioni Interne dovra' svolgersi fuori dell'orario di lavoro. In casi eccezionali il datore di lavoro concedera' i relativi permessi.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 106

Art. 106. In ciascuna provincia verra' costituita una Commissione paritetica, formata dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali interessate, avente funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro, che sorgeranno presso le aziende nelle quali non sia stata costituita la Commissione Interna, nonche' quelle non risolte in sede aziendale dalla Commissione Interna e da questa segnalate.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 107

Art. 107. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte dei Consigli o Comitati Direttivi Nazionali e Provinciali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio, e che risultino regolarmente eletti. L'elezione dei lavoratori a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto alla ditta e alla rispettiva organizzazione di datori di lavoro.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 108

Art. 108. I dirigenti sindacali hanno diritto, per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su richiesta scritta dell'organizzazione cui essi appartengono, ai necessari permessi e congedi, che non saranno retribuiti.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 109

Art. 109. Il licenziamento o il trasferimento da una residenza all'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, devono essere motivati e non possono, comunque, avvenire per ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta. In caso di contestazione, l'accertamento delle ragioni suddette e' demandato in sede conciliativa alla competenza delle Associazioni sindacale provinciali o nazionali, a seconda che il dirigente ricopra carica provinciale o nazionale.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 110

Art. 110. Il presente CCNL avra' vigore dal giorno della sua stipulazione e scadra' il 31 dicembre 1952 Qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato, e cosi di anno in anno. Nel caso di disdetta, il presente contratto continuera' ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempreche' tale stipulazione sia conclusa entro il termine di otto mesi. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 1

ACCORDO DEL 14 OTTOBRE 1954 MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI Il giorno 14 ottobre 1954 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GROSSISTI DI SPECIALITA' MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO FARMACEUTICI rappresentata dal vice presidente dott. Luigi De Albertis, con L'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata dal vice presidente comm. Vincenzo Aliotta assistito dal dott. Manlio Lo Vecchio Musti e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO E AGGREGATI, rappresentata dal segretario responsabile dottore Guglielmo Rizzo, dal segretario Raffaele Di Giesi e dai signori Gastone Palazzi e Renato Giovannacci, con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal senatore Renato Bitossi, la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO rappresentata dal segretario generale Ugo Zino, dal segretario Nazionale Sindacale Giulio Pettinelli e dal sig. Emilio Ronchi, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal segretario confederale dott. Paolo Cavezzali assistito dal sig. Pasquale Trozzi, e l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI aderente alla U.I.L. rappresentata dal segretario nazionale Umberto Pagarti e dal sig. Carlo Scalvini si e' stipulato il presente accordo nazionale modificativo del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali del 17 luglio 1951, Art. 1. A parziale modifica dell'art. 73 del contratto nazionale sopra menzionato gli scatti di anzianita' saranno corrisposti nella misura del 4% (quattro per cento) e calcolati sulla retribuzione base tabellare aumentata dall'indennita' di contingenza in vigore al momento della maturazione dei singoli scatti. La modifica di cui al precedente comma andra' in vigore a partire dalla maturazione del primo periodo di paga successivo alla data del 29 luglio 1954 e si applichera' all'ultimo scatto in corso di godimento e a quelli che matureranno successivamente.

Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 2

Art. 2. A modifica dell'art. 81 del contratto nazionale, l'indennita' di contingenza sara' computata, ai fini della liquidazione dell'indennita' di licenziamento, dall'inizio del rapporto di lavoro. Per l'indennita' spettante ai dimissionari resta confermato l'art. 87 del contratto nazionale. Tanto nel caso di licenziamento che in quello di dimissioni, la media delle provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili sara' computata come per legge. Le modifiche di cui al presente articolo avranno applicazione per le risoluzioni dei rapporti di lavoro successivi alla data del 29 luglio 1954.

Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 3

Art. 3. A parziale modifica dell'art. 40 del contratto nazionale, a partire dal 29 luglio 1954, i periodi di ferie per il personale con mansioni non impiegatizie restano cosi' stabiliti: a) dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio fino al settimo anno compiuto: giorni 12; b) dal settimo anno compiuto e fino al quindicesimo anno compiuto: giorni 15; c) dal quindicesimo anno compiuto in poi: giorni 18.

Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 4

Art. 4. A parziale modifica dell'art. 42 del contratto nazionale resta convenuto che il periodo minimo di ferie di giorni 12 non puo' essere frazionato.

Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 5

Art. 5. A partire dal 1 agosto 1954 il massimale di L. 25.000 di cui all'art. 61 del contratto nazionale e' elevato a L. 30.000.

Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 6

Art. 6. Per quanto non contemplato nel presente accordo, il contratto nazionale collettivo di lavoro del 17 luglio 1951 conserva la sua integrale efficacia. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 1

ACCORDO NAZIONALE DEL 7 MAGGIO 1956 MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI E DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE MEDESIMO Il 7 maggio 1956 in Roma Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GROSSISTI DI SPEICIALITA' MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO FARMACEUTICI rappresentata dai vice-presidenti sig. Carlo Rebessi e dott. Luigi De Albertis e dal cav. Vittorio Ulivi assistiti dal dottore Giulio Zino e dall'avv. Dante Lojoli; con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata dal presidente Sergio Casaltoli, assistito dal Capo dei servizi sindacali dott. Manlio Lo Vecchio Musti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ED AGGREGATI rappresentata dal segretario responsabile dottore Guglielmo Rizzo, dai segretari Raffaele di Giesi e Umberto Lari e dai signori Gastone Palazzi, Gaetano Faggi e Domenico Gotta; la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal segretario generale sig. Giulio Pettinelli, dal segretario nazionale Enrico Meneghelli e dai componenti il Consiglio nazionale avv. prof. Sebastiano Ferlito, Emilio Ronchi, Luisa Panciroli, Bruno Bianchi; l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (U.I.D.A.C.), rappresentata dal segretario nazionale Umberto Pagani e dai signori Augusto Testa, Amleto Melani e Luigi Tagli, si e' stipulato il presente accordo nazionale modificativo del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali del 17 luglio 1951 e di conglobamento delle voci della retribuzione del medesimo personale. Art. 1. Con decorrenza 1 giugno 1956 le Organizzazioni provinciali delle Associazioni Sindacali stipulanti procederanno al conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali sommando la paga-base attualmente in vigore, l'indennita' di contingenza provinciale al marzo 1951, l'importo dei punti di "scala mobile"scattati a tutto il 30 novembre 1955 in virtu' dell'accordo 17 maggio 1951, nonche' gli eventuali terzi elementi contrattuali. Resteranno escluse dal conglobamento l'indennita' di caro pane e le indennita' di mensa, trasporto e altre eventuali ove esistenti, nonche' l'importo dei punti di "scala mobile" derivanti da variazioni verificatesi dopo il 30 novembre 1955.

Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 2

Art. 2. Con decorrenza 1 giugno 1956 agli articoli 33, 39, 77, 87, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 sono cosi' modificati: "Art. 33. - Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 15%. Le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%. Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte - ritenendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino - verranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 50%. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro". "Art. 39. - Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo". "Art. 77. - In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilita' della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari e il caropane". "Art. 87. - In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sara' corrisposta una indennita' di anzianita' commisurata come segue: a) in caso di anzianita' di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50% dell'indennita' di licenziamento stabilita nell'art. 81 del presente contratto; b) in caso di anzianita' di servizio compresa fra il decimo ed il quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennita' di licenziamento di cui all'art. 81; c) in caso di anzianita' di servizio compresa fra il quindicesimo e il ventesimo anno: l'85%, dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 81; d) nel caso di anzianita' di servizio oltre il ventesimo anno compiuto: l'intera indennita' di cui al citato art. 81. Per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano compiuto quindici anni di servizio e rispettivamente il 60 e il 55 anno di eta', la percentuale di cui al punto c) e' elevata al 100%.

Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 3

Art. 3. Con decorrenza 1 giugno 1956 le rispettive organizzazioni provinciali adotteranno nei contratti integrativi del contratto nazionale 17 luglio 1951 i raggruppamenti di qualifiche di cui al quadro annesso, attribuendo la medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento. Fermo restando che in sede provinciale non potranno essere apportate modifiche al quadro di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze tabellari che si verificassero in caso di assegnazione ad un raggruppamento con retribuzione inferiore, saranno conservate ad personam fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto, per l'applicazione del presente art. 3, che l'attribuzione della medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento non comporta peraltro modifica delle situazioni retributive esistenti in relazione ed eventuali differenza per eta', sesso e per i comuni della provincia. QUADRO DEI RAGGRUPPAMENTI DI QUALIFICHE ANNESSO ALL'ACCORDO 7 MAGGIO 1956 CATEGORIA A (Art. 4 del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento A1: 1) personale con funzioni di carattere direttivo. Raggruppamento A2: 2) Capo di servizio amministrativo; 3) Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze; 4) il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali. CATEGORIA B (art. 5 del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento B1: 1) capo ufficio; 2) gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento A2; 3) capo contabile; 4) cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse. Raggruppamento B2: 5) contabili di concetto o primanotista; 6) segretario di direzione con mansioni di concetto; 7) magazziniere consegnatario con responsabilita' tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; 8) altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione. CATEGORIA C (Art. 6 del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento C1: 1) contabile d'ordine; 6) cassiere comune. Raggruppamento C2: 2) aiuto contabile; 3) addetto alle macchine calcolatrici e contabili; 7) personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 8) esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; 9) stenodattilografo; 15) magazziniere. Raggruppamento C3: 4) fatturista; 5) squarcista; 12) impiegato addetto al controllo delle commissioni; 13) preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilita' dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione); 16) aiuto magazziniere. Raggruppamento C4 10) dattilografo; 11) schedarista; 14) addetto al prezzario; 17) telefonista; 18) altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione. CATEGORIA D (Art. 7 del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento D1: 2) autista; Raggruppamento D2: 1) personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo); 3) conducente di motofurgoncino; 4) imballatore; 5) impaccatore. Raggruppamento D3: 6) fattorino; 7) portapacchi (personale addetto alla congegna della merce con o senza facolta' di esazione); 8) custode; 9) guardiano notturno; 10) portiere. Raggruppamento D4: 11) personale di fatica e addetto alla pulizia. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)