LEGGE 28 luglio 1861, n. 155

Type Legge
Publication 1861-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio e Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio;

Visto l'accordo nazionale 14 ottobre 1954, modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Commercio, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio;

Visto l'accordo nazionale 7 maggio 1956, modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali e di conglobamento delle voci della retribuzione del personale medesimo, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali lavoratori Commercio;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 46 del 9 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 e gli accordi 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici e specialita' medicinali.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 53. - VILLA

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI L'anno 1951 il giorno 17 del mese di luglio in Roma Tra L'Associazione Nazionale Grossisti di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici rappresentata dal vice presidente Carlo Rebessi, dal rag. Arturo Testoni, dal dott. Carlo Tosi e dal dott. Luigi De Albertis assistiti dall'avv. Dante Lojoli, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Commercio rappresentata dal suo presidente Amato Festi assistito dal dott. Manlio Lo Vecchio-Musti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo (F.I.L.C.A.T.) rappresentata dal segretario responsabile dott. Guglielmo Rizzo, dai segretari Umberto Lari e rag. Giulio Belli. e dai signori Gastone Palazzi, Giuseppe Tupputi, Damenico Gotta e Giovanni Zucchini, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata dal dott. Luciano Lama; la Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio e Affini (F.I.S.A.C.) rappresentata da! segretario generale Amleto Mantegazza assistito dai signori Alfonso Vesentini, Attilio Tesone e Carla Bastogi con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dal segretario sindacale on. Luigi Morelli assistito dall'ing. Salvatore Bruno; l'Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal signor Umberto Pagani si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali e il relativo personale dipendente di ambo i sessi. Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale e alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata sostituisce il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali del 10 settembre 1939 e ogni altro contratto o accordo integrativo o modificativo di esso, stipulati dalle disciolte organizzazioni sindacali, i quali devono pertanto considerarsi decaduti ad ogni effetto. Sono parimenti sostituiti tutti gli ulteriori contratti e accordi applicabili alla medesima categoria, nonche' tutte le norme esistenti per effetto di usi e consuetudini. Le condizioni di miglior favore in atto si intendono rispettate e fatte salve.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 2

Art. 2. Le norme contenute nel presente contratto, per tutta la durata della sua validita', costituiscono un complesso normativo inscindibile. Per quanto non previsto dal contratto stesso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 3

Art. 3. Il personale di cui al presente contratto si divide in due gruppi: a) personale con mansioni impiegatizie (categoria A, B, C); b) personale con mansioni non impiegatizie (categoria D).

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 4

Art. 4. Cat. A. - Appartiene alla categoria A: 1) il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli [articoli 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-07-01;1130~art6) e [34 del R. D. L. 1 luglio 1926, n. 1130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-07-01;1130~art34); 2) il Capo del servizio amministrativo; 3) il gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stesa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; 4) il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 5

Art. 5. Cal. B. - Appartiene alla categoria B il personale che svolge mansioni di concetto: 1) Capo Ufficio; 2) Gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 dell'articolo precedente; 3) Capo Contabile; 4) Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse; 5) Contabile di concetto o primanotista; 6) Segretario di direzione con mansioni di concetto; 7) Magazziniere consegnatario con responsabilita' tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze: 8) Altro personale con mansioni analoghe di concetto espressamente citato nel presente articolo.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 6

Art. 6. Cat. C. - Appartiene alla categoria C tutto il personale che svolge mansioni d'ordine: 1) Contabile d'ordine; 2) Aiuto contabile; 3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; 4) Fatturista; 5) Squarcista; 6) Cassiere comune; 7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 8) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; 9) Stenodattilografo; 10) Dattilografo; 11) Schedarista; 12) Impiegato addetto al controllo delle commissioni; 13) Preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilita' dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione); 14) Addetto al prezzario; 15) Magazziniere; 16) Aiuto Magazziniere; 17) Telefonista; 18) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nel presente articolo.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 7

Art. 7. Cat. D. - Appartiene alla categoria D il personale subalterno e ausiliario: 1) Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo); 2) Autista; 3) Conducente di motofurgoncino: 4) Imballatore; 5) Impaccatore; 6) Fattorino; 7) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facolta' di esazione); 8) Custode; 9) Guardiano notturno; 10) Portiere; 11) Personale di fatica e addetto alla pulizia; 12) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 8

Art. 8. L'assunzione del personale sara' effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 9

Art. 9. L'assunzione dovra' risultare da atto scritto, nel quale dovranno essere chiaramente indicate: a) la data di assunzione; b) la durata dell'eventuale periodo di prova; c) la qualifica del lavoratore; d) la retribuzione.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 10

Art. 10. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: a) certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi; b) certificato di studio; c) certificato di servizio prestato eventualmente presso altre aziende; d) libretto di lavoro; c) tessere delle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti; f) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 11

Art. 11. La durata massima del periodo di prova non potra' superare i seguenti limiti: Categoria A: mesi sei; Categoria B e C.: mesi due; Categoria D: mesi uno. Agli apprendisti si applicano le norme speciali di cui al successivo art. 21.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 12

Art. 12. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potra' essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso e' stato attribuito.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 13

Art. 13. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potra' essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso ne' altre indennita'. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intendera' confermata, e il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 14

Art. 14. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio. L'apprendistato e' limitato alle sole qualifiche a mansioni impiegatizie comprese nella categoria C, nonche' a tutte le qualifiche a mansioni non impiegatizie comprese nella categoria D del presente contratto, con esclusione di quelle relative a mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico, e di quelle per cui e' richiesta la patente di abilitazione.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 15

Art. 15. Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potra' superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non e' ammesso. E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano solo uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 16

Art. 16. L'apprendistato e' consentito nei seguenti limiti di eta': a) per il personale maschile, fra i 14 e i 21 anni compiuti; b) per il personale femminile, fra i 15 e i 20 anni compiuti. Deroghe a tali limiti di eta' potranno essere autorizzate di comune accordo, dalle rispettive associazioni sindacali. Tuttavia, se l'apprendista abbia compiuto il ventunesimo anno di eta', la durata massima dell'apprendistato non potra' superare il periodo di un anno.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 17

Art. 17. La durata massima dell'apprendistato e' stabilita in anni tre per tutti coloro che inizieranno il periodo di apprendistato prima di avere compiuto il sedicesimo anno d'eta', e in anni due per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il sedicesimo anno d'eta'. In entrambi i casi, trascorso tale periodo, l'apprendista, indipendentemente dall'eta' raggiunta e dalle mansioni effettivamente disimpegnate, sara' assegnato ad una delle qualifiche per le quali l'apprendistato e' ammesso.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 18

Art. 18. Il periodo di apprendistato effettuato presso altra azienda sara' computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purche' l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a tre anni.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 19

Art. 19. L'assunzione degli apprendisti dovra' essere effettuata secondo le norme di legge, e dovra' essere, in ogni caso, comunicata all'Ufficio di collocamento competente. All'Ufficio di collocamento dovra' essere comunicato anche il passaggio a mansioni qualificate e dovra' essere inviata, a cura del datore di lavoro, copia dei relativi certificati da lui rilasciati.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 20

Art. 20. Il datore di lavoro ha l'obbligo di curare e di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista, in modo che questi abbia la possibilita' di un rapido addestramento. L'apprendista non deve svolgere servizi diversi da quelli attinenti alle mansioni per cui e' stato assunto, ne' puo' essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 21

Art. 21. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti e' fissata in 75 giorni, durante i quali e' reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita' alcuna.

CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 22

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