LEGGE 25 luglio 1861, n. 156
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1.939, n. 741;
Visto l'accordo 7 luglio 1956 per il conglobamento delle voci retributive nelle aziende farmaceutiche municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con la assistenza della Confederazione della Municipalizzazione e della Sezione Nazionale Aziende Farmaceutiche Municipalizzate, e la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini, con l'assistenza del Sindacato Nazionale Farmacisti non proprietari e con la partecipazione della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini, con la partecipazione dell'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 25 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 70 del 12 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo 7 luglio 1056, relative al conglobamento delle voci retributive nelle aziende farmaceutiche municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farina ceutici.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 54. - VILLA
Accordo
ACCORDO 7 LUGLIO 1956 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE VOCI RETRIBUTIVE NELLE AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE DI FIRENZE CREMONA, REGGIO EMILIA E VIAREGGIO Addi', 7 luglio 1956, in Roma, tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A.V.), rappresentata dai signori: Rag. Cav. Uff. Severino Premoli, Prof. Pio Agostini, Cav. Fernando Cenni e Sig. Pietro Pirondini con la partecipazione del Sig. Luigi Gabrielli e con la assistenza del Dott. Giuseppe Giacchetto, Segretario Generale della Federazione, dell'Ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio Sindacale della Confederazione della Municipalizzazione, del Dott. Alberto Alcotti, Direttore della Sezione Nazionale Aziende Farmaceutiche Municipalizzate, del Dott. Andrea Gazzina, del Dottor Giuliano Menti e del Dott. Giosue' Nicoletti, e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO E AGGREGATI (F.I.L.C.E.A.-C.G.I.L.), rappresentata dal suo Segretario responsabile Dott. Guglielmo Rizzo, dai Segretari Raffaele Di Giesi e Umberto Lari, dai Signori: Gaetano Faggi, Renato Giovannucci, Domenico Gotta, Paolo Losi, Gastone Palazzi, Gino Rimondini, Giovanni Zucchini, con l'intervento dei Signori Angelo Brambilla, Dott. Renato Nannelli e Arrigo Zanti, assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Sen. Renato Bitossi, dell'On. Fernando Santi e del Dott. Eugenio Giambarda, la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L.), rappresentata dal suo Segretario Generale Cav. Uff. Giulio Pettinelli e dal Segretario Nazionale Enrico Meneghelli, assistiti dagli esperti nazionali di categoria - anche in rappresentanza del Sindacato Nazionale Farmacisti non proprietari aderente alla C.I.S.L. - Signori Dottore Sebastiano Di Pietro, Dott. Stefano Beati, Dottore Filippo Albani, Dott. Aldo Ciaperoni, Dott. Felice Marasco, Dott. Giuseppe Mazzoli, Dott. Franco Pozzi, Sig. Franco Pederzoli, Signor Alberto Albonico, con la partecipazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal Segretario Confederale Dott. Paolo Cavezzali, assistito dall'Ingegnere Salvatore Bruno, la UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (U.I.L.D.A.C.-U.I.L.), rappresentata dal suo Segretario Nazionale Sig. Umberto Pagani e dai Vice Segretari Augusto Testa e Amleto Melani, nonche' dai Signori Giovanni Rosso e Dott. Tommaso Bertolini per il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende Farmaceutiche Municipalizzate della U.I.L., con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. Raffaele Vanni, e' stato stipulato il presente Accordo, contenente le norme speciali relative al conglobamento delle voci retributive nelle Aziende Farmaceutiche Municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio. Le retribuzioni base delle tabelle A-2 e A-3 allegate al C.C.N.L. 7 luglio 1956 comprendono, per quanto riguarda le quattro Aziende Municipalizzate suddette, i seguenti elementi retributivi, calcolati, con il loro valore al 30 giugno 1956 e si sostituiscono, a partire dalla data di decorrenza del citato contratto, agli elementi stessi: I. - Azienda di Firenze: a) i minimi tabellari aziendali attuali; b) l'indennita' di contingenza al 30 giugno 1956 (21 punti); c) l'indennita' di caropane base (L./mese 520). II. - Azienda di Cremona: 1) per tutte le categorie: a) i minimi tabellari aziendali attuali; b) l'indennita' di contingenza al 30 giugno 1956 (21 punti); c) l'acconto di L./mese 3.000 (Accordo aziendale 31 agosto 1953); d) l'indennita' di caropane base (L./mese 520). 2) per le attuali cat. 3-B e operai (oltre agli elementi del punto 1): a) il premio di operosita' (L./mese 900); b) l'assegno d'incanto (L./mese 580 per la 3-B e L./mese 335 per gli operai). III. - Azienda di Reggio Emilia: a) i minimi tabellari aziendali attuali; b) l'indennita' di contingenza coi valori aziendali vigenti al 30 giugno 1956; c) ambedue le indennita' di emergenza (normale e supplementare) con valori aziendali attuali; d) l'indennita' di caropane base (L./mese 520). IV. - Azienda di Viareggio: 1) per tutte le categorie: a) i minimi tabellari aziendali attuali; b) l'indennita' di contingenza (prov. di Lucca) al 30 giugno 1956 (21 punti); c) l'indennita' di caropane base (L./mese 520). 2) per le sole categorie commessi e fattorini: a) l'integrazione di stipendio (L./mese 7000 e 5000 rispettivamente). Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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