DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 162

Type DPR
Publication 1961-02-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Estetica;

Storia contemporanea.

Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Estetica;

Storia contemporanea;

Sociologia.

Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Estetica;

Storia contemporanea;

Letteratura anglo-americana.

Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.

Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna

Art. 181. - Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facolta' o Istituti superiori.

Art. 182. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:

Storia dell'arte medioevale;

Storia dell'arte moderna;

Storia dell'arte contemporanea;

Archeologia e storia dell'arte antica.

Gli insegnamenti complementari sono:

Paleografia e diplomatica;

Storia medioevale e moderna;

Estetica;

Archeologia cristiana;

Storia dell'arte bizantina;

Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica;

Storia dell'architettura;

Storia dello spettacolo.

Art. 183. - Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono:

a)

superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola;

b)

superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima;

c)

presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalita' su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea.

Art. 184. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1261 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 92. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Sociologia. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Letteratura anglo-americana. Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento. Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna Art. 181. - Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facolta' o Istituti superiori. Art. 182. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono: Storia dell'arte medioevale; Storia dell'arte moderna; Storia dell'arte contemporanea; Archeologia e storia dell'arte antica. Gli insegnamenti complementari sono: Paleografia e diplomatica; Storia medioevale e moderna; Estetica; Archeologia cristiana; Storia dell'arte bizantina; Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica; Storia dell'architettura; Storia dello spettacolo. Art. 183. - Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono: a) superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola; b) superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima; c) presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalita' su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea. Art. 184. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea.

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1261

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 92. - VILLA

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