DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 177
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 28846 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: 24) "Ebraico". 25) "Etruscologia, e archeologia italica". 26) "Storia contemporanea". 27) "Lingua e letteratura araba". Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di: 19) "Storia della filosofia moderna e contemporanea". Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di: 29) "Lingua letteratura rossa". 21) "Lingua e letteratura ungherese". Dopo l'art. 57, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica annessa alla Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in Fisica Art. 88. - La Scuola di perfezionamento in Fisica, istituita presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in uno degli indirizzi che verranno specificati annualmente nel bando. Il diploma conterra' l'indicazione dell'indirizzo degli studi seguiti dall'allievo. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 80. - La Scuola e' retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore della Scuola e' nominato dal rettore su designazione del Consiglio di Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il Consiglio della scuola e' costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima, ed e' presieduto dal direttore. Gli insegnanti della. Scuola sono proposti dal direttore, che puo' sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facolta'. E' data facolta' al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma della Scuola e, sentito il parere del Consiglio, di sottoporre al Consiglio della Facolta' proposte di variazioni del medesimo, che saranno rese pubbliche. Art. 96. - Alla Scuola di perfezionamento in Fisica vengono ammessi i laureati in Fisica a giudizio del Consiglio della scuola potranno essere ammessi candidati in possesso di laurea in altra materia o titolo giudicato equivalente. E' data facolta' al direttore di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina. Art. 91. - La sorveglianza degli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attivita' spetta al direttore della Scuola. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti. Art. 92 Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola. Art. 93. - La Commissione per l'esame di diploma e' formata da cinque membri scelti dal direttore fra, gli insegnanti della Scuola o cultori della materia. L'esame di diploma consistera' nella discussione di una dissertazione originale scritta. Art. 94. L'esame di diploma dovra' essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi. Art. 95. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono: Insegnamenti fondamentali: 1) Teorie quantistiche (biennale); 2) Fisica dei nuclei e delle particelle (sperimentale con laboratorio) (biennale); 3) Complementi di matematica. Insegnamenti complementari: 1) Fisica, delle particelle elementari; 2) Struttura nucleare; 3) Reazioni nucleari; 4) Produzione di energia nucleare; 5) Fisica dei neutroni; 6) Macchine acceleratrici; 7) Elettronica; 8) Fisica dello stato solido; 9) Statistica quantistica; 10) Problemi avanzati nella meccanica quantistica; 11) Interazioni deboli 12) Meccanica relativistica; 13) Meccanica Superiore; 14) Teoria dei gruppi; 15) Azione biologica delle radiazioni; 16) Biofisica; 17) Calcolatrici elettroniche. Art. 96. - Gli iscritti alla Scuola devono superare gli esami relativi ai tre corsi fondamentali e un esame relativo al programma di tre corsi complementari annuali. Art. 97. - Alcuni dei corsi complementari potranno essere semestrali e avranno durata pari a meta' di un corso annuale. Ai fini delle prescrizioni di cui all'art. 96 ogni studente potra' sostituire a un corso annuale due corsi semestrali. Art. 98. - Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno aver superato gli esami relativi agli insegna menti previsti per il primo anno dall'ordine degli studi; per adire all'esame di diploma devono avere superato tutti gli esami previsti dall'ordine degli studi. Art. 99. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facolta'. Art 187, relativo alla Scuola di perfezionamento in oncologia. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "La Scuola e' posta sotto la direzione del titolare della Cattedra di anatomia ed istologia patologica e del titolare della Cattedra di patologia generale dell'Universita', alternativamente, per la durata di un anno. Essa ha sede in quello dei due Istituti ai cui direttore e' affidata, per ogni anno, la direzione".
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 94. - VILLA
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