REGIO DECRETO 20 agosto 1861, n. 183
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. A decorrere dal 1 febbraio 1960 e per la durata di due anni da detta data sono richiamate in vigore le norme dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, numero 1299, concernente modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.