DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 184

Type DPR
Publication 1961-02-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto, l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 48 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 2

Gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio considerati agli articoli 1 e 2 della legge, qualora esercitano contemporaneamente, anche in unica, impresa, varie attivita' autonome assoggettabili distintamente a diverse forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono soggetti alla assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura, prevalente. In caso di contestazioni circa la determinazione dell'attivita' personale prevalente di cui al precedente comma decide in via definitiva il Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale sentiti, a seconda della competenza, la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali, la sezione competente del Comitato centrale dell'artigianato e la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

Art. 3

Nel caso di esercenti piccole imprese commerciali non titolari della licenza prevista per l'esercizio della attivita' esplicata dall'impresa della quale sono conduttori in proprio, la conduzione in proprio dovra' risultare o dal contratto di affitto dell'impresa stessa o dal contratto di comodato degli impianti ovvero da altro atto equipollente.

Art. 4

Ai fini dell'accertamento del limite massimo dell'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo all'attivita' della impresa commerciale oltre il quale l'esercente la attivita' stessa non e' soggetto alla assicurazione contro le malattie ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge, si tiene conto dell'ultimo reddito imponibile definito nel triennio precedente o, in mancanza, dell'ultimo reddito imponibile dichiarato ovvero, mancando anche quest'ultimo, dell'ultimo reddito imponibile accertato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il criterio previsto al precedente comma si applica anche per la determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettera b) della legge, in relazione al reddito imponibile dell'esercizio. Resta salva, in ogni caso, la regolamentazione, anche agli effetti economici, dei rapporti tra l'esercente attivita' commerciale e la Cassa mutua di malattia, allorche' il reddito definito per l'anno cui l'assicurazione si riferisce risulti diverso da quello rilevato in base ai criteri di cui ai precedenti commi. Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma societaria, il reddito imponibile di ciascun socio, salvo che non risulti diversamente, e' determinato dal quoziente che si ottiene dividendo l'imponibile complessivo della societa' per il numero dei soci.

Art. 5

La denuncia di cui all'art. 4 della, legge e' presentata, alla Commissione per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali della provincia, nella quale e' stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio. I rapporti tra le singole Casse mutue interessate nonche' le modalita' per la erogazione della assistenza, qualora l'esercente attivita' commerciale abbia la sua residenza in una provincia diversa da quella nella quale e' stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio, saranno disciplinati dal Regolamento delle prestazioni, previsto dall'art. 12 della legge.

Art. 6

Nella denuncia prevista dall'art. 4, lettera b) della legge sono compresi soltanto i familiari coadiutori considerati dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 7

E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio un ufficio di segreteria, della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 8 della legge. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 8

L'esercente attivita' commerciale che abbia diritto, quale titolare di pensione, alla, assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ha facolta' di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge. In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia e' tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attivita' commerciale che ha esercitato l'opzione. Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'art. 1, ultimo comma, della legge.

Art. 9

Ai fini del riconoscimento della inabilita' permanente al lavoro prevista dall'art. 3, terzo comma, della legge si applicano i criteri stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica di impiegati dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia.

Art. 10

Sono elettori attivi e passivi gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio di cui agli articoli 1 e 2 della legge i quali, alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo articolo, risultino iscritti nei ruoli previsti dall'art. 36 della legge stessa.

Art. 11

Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la convocazione dei collegi elettorali comunali o intercomunali di cui all'art. 16, primo comma, della legge il presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione delle liste elettorali e alla loro affissione negli albi dei Comuni della provincia nonche' nella sede della Cassa mutua provinciale, dando notizia. sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione. Le liste sono compilate distintamente per ciascuno dei tre seguenti gruppi di categorie: a) commercianti fissi, mediatori, commissionari di commercio; b) agenti e rappresentanti di commercio c) venditori ambulanti, titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali, guide, turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini. Le liste debbono restare affisse per la durata di dieci giorni e debbono contenere la suddivisione per Comune e per ordine alfabetico degli esercenti attivita' commerciali ammessi al voto con l'indicazione delle generalita'. La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto. Entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata l'affissione nell'albo comunale, l'interessato puo' proporre ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, la quale decide, in via definitiva, entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso. Il ricorso deve pervenire alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro 10 giorni dall'ultimo di affissione delle liste elettorali nell'albo comunale.

Art. 12

Per la elezione dei delegati di cui all'art. 16 della legge il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali distintamente per ciascuno dei tre gruppi di categorie indicati al precedente articolo, secondo comma, raggruppando, ove gli elettori di un Comune siano inferiori a 20 e a 30, a seconda che la Cassa mutua provinciale abbia rispettivamente fino ed oltre 15.000 titolari iscritti, piu' Comuni confinanti o frazionando i Comuni maggiori. Il collegio non puo' comprendere piu' di 500 o 800 elettori a seconda che la Cassa mutua abbia rispettivamente fino ed oltre 15.000 titolari iscritti. Qualora, per effetto dell'applicazione del criterio indicato al precedente comma, nel Comune sia possibile costituire il collegio soltanto per un gruppo o due gruppi di categorie, gli elettori del Comune appartenenti al rimanente o ai rimanenti gruppi pur facendo parte di un collegio intercomunale esercitano il diritto di voto presso il seggio del collegio o dei collegi esistenti nel Comune che sara' preventivamente indicato. In tal caso il seggio deve essere provveduto di urne distinte per ciascun gruppo di categoria. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto del numero massimo di elettori indicalo al primo comma del presente articolo. Lo spoglio delle schede dei votanti viene effettuato separatamente per ciascun gruppo dal presidente del seggio ove e' avvenuta la votazione e i relativi distinti verbali sono trasmessi al presidente della Cassa mutua provinciale in un'unica soluzione, ma con plichi separati e sigillati. Il presidente della Cassa mutua provinciale e gli scrutatori del primo collegio del capoluogo di provincia di ciascuno dei tre gruppi di categoria, con l'ausilio del segretario del primo collegio del gruppo di cui all'articolo precedente, secondo comma, lettera a) riuniti in ufficio elettorale, proclamano gli eletti risultanti dai verbali comprendenti l'intero collegio e, per quanto concerne i verbali frazionari di ciascun collegio, procedono alla loro unificazione e proclamino i relativi eletti. Qualora nel Comune sia possibile la costituzione dei tre ovvero dei due collegi, gli elettori dei collegi stessi votano in un unico seggio sempreche' il numero complessivo degli elettori non superi i limiti di 500 o 800 unita' previsti dal primo comuni con l'osservanza delle norme indicate al secondo e quarto comma. Nel manifesto di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, deve essere precisata la distribuzione dei collegi, la data fissata per le elezioni, la ubicazione dei rispettivi uffici di sezione, nonche' la data e l'orario della votazione. Per la determinazione dei due terzi, di cui all'art. 16, terzo comma, della legge, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unita' superiore.

Art. 13

Ogni elettore puo' votare soltanto nel collegio elettorale entro il quale e' compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui e' domiciliata l'impresa della quale e' titolare. Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento, rilasciato da una pubblica autorita', munito di fotografia e contenente l'indicazione delle generalita'. In mancanza del documento, puo' essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio. Il presidente della Cassa mutua provinciale provvede alla costituzione del seggio presso ciascun collegio. A tal fine, entro il quinto giorno antecedente quello della; votazione, nomina un presidente scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici. Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina tre scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli fra gli esercenti attivita' commerciali che votano presso il seggio stesso. il delegato deve essere eletto fra gli esercenti attivita' commerciali iscritti come elettori nel collegio e compresi nella stessa lista elettorale della quale fa parte l'elettore.

Art. 14

L'elettore puo' esercitare il voto anche mediante delega da rilasciare ad un componente della propria famiglia che sia soggetto alla assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge ed abbia superato il 21° anno di eta'. La delega deve essere redatta su di un apposito stampato che sara' predisposto dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali e deve essere autenticata o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore o dia un notaio.

Art. 15

La deliberazione di convocazione dei collegi elettorali deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all'art. 19, ultimo comma, della legge. La convocazione e' fatta dal presidente della Cassa mutua provinciale, mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia e con un apposito manifesto, rispettivamente da effettuarsi e da affiggersi almeno quindici giorni prima della data della votazione. Il manifesto di convocazione deve essere affisso ne. gli albi dei Comuni della provincia e della Cassa mutua provinciale. A cura del presidente deve esser data notizia sui giornali locali da lui designati dell'affissione del manifesto di cui al precedente comma. La votazione deve aver luogo non prima del cinquantacinquesimo giorno e non oltre il sessantacinquesimo giorno successivo alla data in cui e' stato provveduto alla convocazione dei collegi elettorali.

Art. 16

Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia, ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno 8 delegati quadra il numero degli stessi non sia superiore a 100, 16 delegati se non superiore a 200, 214 delegati se non superiore a 300, 32 delegati se non superiore a 400, 40 delegati se non superiore a 500 e 60 delegati in caso di numero superiore ai 500. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal pretore o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio. Ciascuna lista puo' contenere per il Consiglio di amministrazione fino ad un massimo di sei, uno e tre nominativi degli eligendi attribuibili rispettivamente ai gruppi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 11, comma secondo e per il collegio dei sindaci di due nominativi, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente, in rappresentanza delle categorie riunite indicate alle lettere a) e b) dell'art. 11, comma, secondo, e di un nominativo, per sindaco effettivo, per la categoria indicata, alla lettera c) stesso articolo. Le liste dei candidati sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per un numero di nominativi non superiore a quello indicato nel comma precedente, scelti anche in liste diverse nell'ambito della propria categoria, sia per i componenti del Consiglio di amministrazione, sia per il Collegio dei sindaci. Risultano eletti a candidati che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di eta'.

Art. 17

La convocazione dell'assemblea, dei delegati per la elezione dei tredici rappresentanti degli esercenti attivita' commerciali nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno supplente deve essere disposta almeno venti giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all'art. 15, primo comma. La votazione deve aver luogo entro la scadenza del quadriennio di cui al precedente comma e non prima del quindicesimo giorno successivo alla data in cui e' stata disposta la convocazione della assemblea dei delegati. L'avviso deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi a, ciascun delegato almeno otto giorni prima della data della votazione. L'assemblea ha luogo presso la sede della Cassa mutua provinciale o in altro luogo designato dal presidente sotto la diretta responsabilita' e sentito il Consiglio di amministrazione. Se il numero dei delegati e' superiore ai 500, l'assemblea puo' essere suddivisa in sezioni aventi ubicazione anche in localita' diverse. Il presidente deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, nella lettera raccomandata di convocazione, a quale sezione e' assegnato per la votazione. Il seggio e' costituito dal presidente della Cassa mutua provinciale o da un suo delegato, che lo presiede, la due o piu' scrutatori e da un segretario scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti che non siano candidati. E' data facolta' alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di far presenziare un proprio rappresentante alle assemblee di cui al presente articolo.

Art. 18

Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali.

Art. 19

Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente della Cassa mutua provinciale o del suo delegato, nonche' degli scrutatori e del segretario della prima sezione, redigono il verbale delle operazioni elettorali. Il presidente proclama gli eletti.

Art. 20

Contro le operazioni per la elezione dei delegati e per la elezione dei rappresentanti degli esercenti attivita' commerciali nel Consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci della Cassa mutua provinciale previste dagli articoli 16 e 18 della legge, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della proclamazione di cui all'articolo precedente, al Consiglio di amministrazione della. Cassa mutua provinciale. Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, il consiglio centrale della Federazione nazionale il quale decide in via definitiva.

Art. 21

Contro le operazioni per la elezione, ai sensi dell'art. 24 della legge, dei dodici membri del Consiglio centrale nonche' dei vice presidenti del Consiglio stesso e dei tre membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci della Federazione nazionale, e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, al Consiglio centrale della Federazione nazionale. Contro le decisioni del Consiglio centrale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.

Art. 22

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