REGIO DECRETO 5 settembre 1861, n. 215
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della Convenzione stessa. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959) CONVENTION EUROPEENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.