LEGGE 9 ottobre 1861, n. 249
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per il tesoro; Decreta:
CAPO I Consorzi antitubercolari - Comitato antimalarico Commissione di vigilanza sui manicomi
Art. 1
Il Consorzio provinciale antitubercolare e' amministrato da un Comitato composto dal presidente dell'Amministrazione provinciale, che lo presiede, e da sei altri membri, nominati dal prefetto sentito il medico provinciale, dei quali uno scelto tra i medici dei ruoli del Ministero della sanita' o fra gli ufficiali sanitari della Provincia, uno scelto fra i membri del Consiglio provinciale di sanita', uno in rappresentanza dell'Ordine dei medici e tre in rappresentanza degli enti consorziati.
Art. 2
Il terzo comma dell'art. 314 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' sostituito "Il Comitato e' presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegate. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita', l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore provinciale dell'agricoltura ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 3
La Commissione di vigilanza sui manicomi, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, designato dal prefetto e da un medico alienista, nominato dal medico provinciale.
CAPO II Centri per le malattie sociali
Art. 4
Il Ministero della sanita' promuove l'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria delle popolazioni. Il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina con proprio decreto quali forme morbose possono essere qualificate come malattie sociali ai fini dell'applicazione della presente legge.
Art. 5
La istituzione e la gestione dei centri puo' essere affidata agli enti ospedalieri, ai Consorzi provinciali antitubercolari, ed a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere azione di prevenzione e di assistenza di malattie.
Art. 6
I centri per le malattie sociali perseguono le seguenti finalita': a) curano la ricerca e l'accertamento dei casi di malattia e degli stati di predisposizione alla malattia; b) attuano le misure di profilassi e di prevenzione; c) erogano prestazioni ambulatoriali a favore dei malati; d) promuovono, quando si renda opportuno, il ricovero dei malati in ospedale e quello dei bambini in colonie apposite; e) effettuano il controllo sanitario dei guariti e degli stabilizzati; f) eseguono studi e ricerche sull'origine delle malattie sociali e sui mezzi per prevenirle e combatterle; g) curano, per la difesa contro le malattie sociali, la propaganda e la educazione sanitaria; h) provvedono all'esecuzione dei programmi sanitari contro le malattie sociali, predisposti dal Ministero della sanita'.
Art. 7
Le Amministrazioni degli enti, presso i quali i centri sono istituiti, possono contribuire alla gestione dei centri medesimi, fornendo i locali, le attrezzature, il personale e i mezzi finanziari nei limiti statutari e delle possibilita' di bilancio. La gestione dei centri e' distinta da quella degli altri servizi degli enti.
Art. 8
Il Ministero della sanita' concorre alle spese per l'istituzione ed il funzionamento di ciascun centro con un contributo da prelevarsi dai relativi stanziamenti di bilancio. Il contributo per il funzionamento dei centri e' a carattere annuo continuativo. La misura del contributo e le modalita' di funzionamento del centro sono stabilite per convenzione tra l'Amministrazione interessata, ed il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro.
Art. 9
Per ciascun esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanita', sono stanziate somme da erogare in: a) contributi per agevolare l'impianto ed il funzionamento di centri per le malattie sociali; b) contributi per agevolare l'impianto e il funzionamento di colonie permanenti per bambini ammalati o predisposti alla malattia; c) contributi per lo svolgimento di corsi di perfezionamento e per borse di studio in Italia e all'estero per il personale medico ausiliario.
Art. 10
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e seguenti del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire un miliardo novecento milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 61 per lire un miliardo quattrocento cinquanta milioni, del capitolo 62 per lire settanta milioni e del capitolo 72 per lire trecento ottanta milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
GRONCHI FANFANI - GIARDINA - - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 28. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.