DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per il tesoro; Decreta:
TITOLO I CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' CAPO I Attribuzioni
Art. 1
Il Consiglio superiore di sanita': 1) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica su richiesta del Ministro per la sanita'; 2) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e sanita'; 3) propone indagini scientifiche, inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario; 4) propone all'Amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti da promuovere per la tutela della salute pubblica; 5) delibera gli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei colori nocivi; 6) delibera sulle altre materie sottoposte alla sua competenza per disposizioni di legge.(3)((4))
Art. 2
Il voto del Consiglio superiore di sanita' e' obbligatorio: 1) sui regolamenti, predisposti da qualunque Amministrazione centrale che, comunque, interessino la salute pubblica; 2) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia; 3) sui progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni, a norma della legge 30 luglio 1959, n. 595; 4) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanita', ai sensi, rispettivamente, dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296; 5) sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi e molesti per l'uomo e gli animali; 6) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo; 7) sui grandi lavori di utilita' per cio' che riguarda l'igiene o sulle grandi opere di pubblica utilita' che interessino comunque la salute pubblica; 8) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura; 9) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti; 10) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialita' medicinali; 11) sulla organizzazione e la disciplina dei servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere. Da' parere, infine, in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizioni di legge o di regolamenti.(3)((4))
Art. 3
E' in facolta' del Ministro per la sanita' di richiedere il parere del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno.(3) ((4))
CAPO II Composizione
Art. 4
Il Consiglio superiore di sanita' e' composto: dai direttori generali del Ministero della sanita'; dal direttore dell'Istituto superiore di sanita'; dal direttore generale dell'Amministrazione civile e dal direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; dal ragioniere generale dello Stato o da un funzionario da lui delegato; dal direttore generale dell'istruzione superiore del Ministero della pubblica istruzione; dal direttore generale dell'alimentazione, dal direttore generale della produzione agricola e dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e foreste; dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; dal capo dell'Ispettorato medico del lavoro; dal direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato; dai presidenti delle federazioni nazionali delle professioni sanitarie; dal presidente della Croce rossa italiana; dal presidente dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia; Fanno inoltre parte del Consiglio superiore di sanita': due giureconsulti; un direttore generale della sanita' militare ed un ufficiale generale designati dal Ministero della difesa; un direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici; cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di statistica; ventisette docenti universitari dei quali quattro in igiene e medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia, uno in fisiologia, uno in patologia generale, uno in chirurgia generale, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia, uno in virologia, uno in radiologia e radiobiologia, uno in idroclimatologia, uno in oculistica, uno in otorinolaringoiatria, uno in medicina legale e delle assicurazioni, uno in stomatologia, uno in endocrinologia, uno in oncologia, uno in microbiologia, uno in statistica sanitaria; cinque docenti universitari dei quali uno in chimica, uno in chimica farmaceutica, uno in farmacologia, uno in biochimica ed uno in fisica; tre docenti universitari in medicina veterinaria, particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti; due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene; due presidenti di amministrazione ospedaliera; due sovraintendenti o direttori sanitari di ospedale regionale; un medico condotto; un farmacista esercente; un direttore di mattatoio comunale; due docenti universitari in ingegneria sanitaria; due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere; un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. La nomina dei membri di cui al presente articolo avverra' con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita', per un periodo di tre anni; i membri sono riconfermabi. I professori universitari sono scelti d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari o straordinari; nel caso in cui per le discipline indicate manchi il professore titolare, sara' prescelto un titolare di materia affine. All'inizio di ciascun triennio possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita', otto membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel campo della sanita' pubblica. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della assemblea generale e delle sezioni, per l'esame di determinati affari, esperti in materie attinenti agli specifici problemi.(3)((4))
CAPO III Ordinamento
Art. 5
Il Consiglio superiore di sanita' si divide in cinque sezioni, di cui una per i problemi ospedalieri. Alla composizione del Consiglio superiore di sanita' si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita', all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto e' determinata la competenza per materia delle singole sezioni e l'assegnazione dei membri nelle medesime. Il presidente del Consiglio superiore, oltre l'assemblea generale, puo', presiedere le sezioni nelle quali reputi intervenire. Ciascuna sezione e' presieduta da un presidente di sezione.(3)((4))
Art. 6
All'inizio di ogni sessione, con decreto del Ministro per la sanita', sono costituiti per ogni sezione uno o piu' comitati in relazione alle esigenze delle sezioni stesse. Con lo stesso decreto saranno determinate le competenze dei comitati. I comitati, ciascuno dei quali presieduto dal presidente della sezione o da un suo designato e composto da non meno di sei consiglieri esperti nelle materie per cui i comitati stessi hanno competenza potranno deliberare sugli atti ad essi assegnati con gli stessi poteri delle sezioni. Essi cureranno altresi' la istruzione degli atti da sottoporre all'esame della sezione o della assemblea generale. L'assegnazione degli atti ai comitati e' effettuata dal presidente della sezione. A richiesta della maggioranza dei membri del comitato o di un terzo dei componenti la sezione o di un quinto dei componenti il consiglio, gli atti e gli affari gia' assegnati al comitato saranno deferiti alla competenza della sezione. I presidenti di sezione possono aggregare, di volta in volta, ai rispettivi comitati, altri componenti per l'esame di speciali affari.(3)((4))
Art. 7
Le adunanze dell'assemblea generale del consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione o dei rispettivi comitati sono tenute almeno una volta al mese. Il Ministro per la sanita' ha facolta' di convocare in qualsiasi momento il Consiglio superiore o una sezione e di intervenire alle adunanze. Le riunioni non hanno carattere pubblico. Possono tuttavia pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti materie di particolare interesse generale su richiesta del Ministro per la sanita' o del presidente del Consiglio superiore.(3)((4))
Art. 8
L'assemblea in adunanza generale elegge all'inizio di ciascun triennio il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del triennio si procede a nuove elezioni. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione elegge il proprio presidente.(3)((4))
Art. 9
In seno al Consiglio superiore di sanita' e' istituita una segreteria generale diretta dal segretario generale del Consiglio superiore di sanita', appartenente alla carriera direttiva medici del Ministero della sanita'. Alla segreteria generale saranno addetti funzionari direttivi delle carriere tecniche del Ministero della sanita', uno per ogni sezione, con funzioni di segretario, nonche' altro personale necessario in relazione alle esigenze di servizio. La tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, gia' modificata con legge 6 dicembre 1965, n. 1367, e' ulteriormente modificata per l'aggiunta di un posto di segretario generale del Consiglio superiore di sanita' (ex coefficiente 900), inserito tra le voci "Ispettore generale medico capo" ed "Ispettori generali medici".(3)((4))
TITOLO II CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA' CAPO I Attribuzioni
Art. 10
Il Consiglio provinciale di sanita': 1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della Provincia; 2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni; 3) designa il componente della Commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici; 4) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle Commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura; 5) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'assicurazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attivita' provinciali; 6) propone il regolamento per la lotta insetticida; 7) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti; 8) propone l'organizzazione e il regolamento dei servizi trasfusionali; 9) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua da affidare in progettazione, esecuzione e gestione agli enti regionali per gli acquedotti, ai consorzi ed ai Comuni; 10) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali.(3) ((4))
Art. 11
Il voto del Consiglio provinciale di sanita' e' obbligatorio: 1) sui regolamenti locali di igiene e sanita'; 2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere del suolo e degli abitati, nonche' sui progetti relativi, a norma della legge 30 luglio 1959, n. 596; 3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili; 4) sul regolamento comunale del servizio veterinario; 5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei Comuni; 6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi; 7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura; 8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali; 9) sulle piante organiche delle farmacie; 10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana; 11) su ogni altro regolamento a scopo igienico; 12) sulla conferma e la dimissione del personale sanitario dei consorzi provinciali antitracomatosi e di altri enti a carattere provinciale e comunale e sui provvedimenti disciplinari relativi al personale stesso che eccedano la sospensione per il periodo di un mese; 13) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale. E' in facolta' del prefetto, del medico provinciale e del veterinario provinciale di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanita' in tutti i casi nei quali lo ritengano opportuno.(3)((4))
CAPO II Composizione
Art. 12
Il Consiglio provinciale di sanita' e' presieduto dal prefetto ed e' composto: dal medico provinciale, dal veterinario provinciale; dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il Comune capoluogo di provincia; dall'ingegnere capo del genio civile; dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; dal capo dell'Ispettorato del lavoro; dall'ufficiale medico militare in attivita' di servizio piu' elevato in grado, residente nel capoluogo di provincia; dall'ufficiale sanitario del Comune capoluogo di provincia; da un medico condotto; dai direttori delle sezioni medico-micrografiche e chimiche del laboratorio provinciale di igiene e profilassi; da un presidente di amministrazione ospedaliera; da un sovraintendente e da un direttore sanitario di ospedale aventi sede nel capoluogo di provincia; da un primario medico e un primario chirurgo ospedaliero; da tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria; da una persona esperta nelle materie amministrative; da due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera; da un rappresentante per ciascuno degli Ordini e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale; da un rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro; da un rappresentante dell'istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie; I componenti non di diritto sono nominati con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.(3)((4))
Art. 13
E' in facolta' del presidente, di propria iniziativa, o su proposta del medico o del veterinario provinciale, di far intervenire alle sedute del Consiglio provinciale di sanita', persone particolarmente competenti in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere del Consiglio stesso, anche residenti fuori Provincia, senza diritto di voto.(3)((4))
CAPO III Ordinamento
Art. 14
Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanita' sono disimpegnate da un funzionario amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanita', designato dal medico provinciale.(3)((4))
Art. 15
Il Consiglio provinciale di sanita' si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, nei mesi di aprile e di ottobre. Straordinariamente, il predetto consesso puo' essere riunito tutte le volte che sia ritenuto opportuno dalle autorita' sanitarie provinciali.(3)((4))
Art. 16
Nel caso di pareri o di deliberazioni, chiesti con urgenza, il Consiglio provinciale di sanita' puo' deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della Provincia.(3)((4))
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' E AI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITA'
Art. 17
Per la validita' delle adunanze del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio provinciale di sanita' e' necessaria la presenza della meta' almeno dei componenti, tranne il caso di cui all'art. 16. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. I componenti non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Ministro per la sanita' o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda se si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanita'.(3)((4))
Art. 18
Ai componenti del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio provinciale di sanita' spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.(3)((4))
TITOLO IV UFFICIO MEDICO LEGALE
Art. 19
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