REGIO DECRETO 28 luglio 1861, n. 263
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, è stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.
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