DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 264

Type DPR
Publication 1961-02-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per il tesoro; Decreta:

TITOLO 1 ORGANI PERIFERICI OPERANTI NEL CAMPO DELLA SANITA' - MEDICO E VETERINARIO PROVINCIALE - UFFICIALE SANITARIO

Art. 1

Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore: a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione e' demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti; b) approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita. Il prefetto coordina l'attivita' degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo puo' impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanita'. ((Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanita' concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresi', all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento)).

Art. 2

L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanita', dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale. L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore: 1) vigila, nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanita' pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune; 2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza; 3) riceve le denuncie di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. L'ufficiale sanitario puo' avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali.

TITOLO II SERVIZI VETERINARI CAPO I Ufficio veterinario comunale

Art. 3

I Comuni e i Consorzi di com'uni hanno un ufficio veterinario comunale. Dell'ufficio veterinario comunale fanno parte: a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria; b) il direttore del macello pubblico; c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria. Nei Comuni dove prestano servizio piu' veterinari lo ufficio veterinario comunale e' diretto da un veterinario comunale capo. Negli altri Comuni e Consorzi di comuni e' preposto alla direzione dell'ufficio il veterinario comunale titolare della condotta, il quale esercita tutte le attribuzioni demandate ai veterinari comunali indicati alle lettere a), b), c) del secondo comma del presente articolo. Il veterinario comunale preposto alla direzione dello ufficio veterinario nell'esercizio delle funzioni di polizia vigilanza e ispezione veterinaria e' ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale del quale esegue gli ordini. Egli puo' delegare le funzioni di ufficiale governativo agli altri veterinari comunali, con l'approvazione del veterinario provinciale. Lo Stato puo' assegnare sussidi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi veterinari. Le somme da erogare sono prelevate sul capitolo relativo alle "spese per i servizi veterinari" dello stato di previsione del Ministero della sanita'.

Art. 4

Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo: a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria agli alimenti di origine animale; b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale; c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessante i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco; d) propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio; e) assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza; f) da parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attivita' soggette a vigilanza veterinaria; g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo; h) esercita, tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5

Il direttore del macello pubblico: a) ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso; b) ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza; c) e' responsabile dell'ordine e della, disciplina dello stabilimento; d) e' responsabile della tenuta del registro delle macellazioni; e) propone al direttore dell'ufficio veterinario comunale i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio. Il direttore del macello pubblico sostituisce il direttore dell'ufficio veterinario comunale in caso di vacanza del posto. Nei Comuni, nei quali il posto di direttore del macello pubblico non e' istituito, le attribuzioni relative sono esercitate dal veterinario comunale con funzioni di ufficiale governativo.

Art. 6

La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo. Nel caso in cui l'entita' delle macellazioni o la contemporaneita' delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuita', il servizio e' assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorita' comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo e' stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia o su materie affini presso una Facolta' universitaria di medicina veterinaria. I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale. Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa e' a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione comunale. In caso di riconosciuta necessita' puo' provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.

Art. 7

La vigilanza, e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanita', che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6. Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanita'. La relativa spesa e' a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione. I macelli e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanita', che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.

CAPO II Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto

Art. 8

Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanita'. Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanita', i quali assumono la qualifica di veterinario di confine. I veterinari di confine: a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica; b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali; c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254)). Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanita' puo' incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanita', d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo. La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verra' determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare. La relativa spesa gravera' sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri interessati. Le condizioni per la fornitura agli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonche' le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono determinate con decreto del Ministro per la sanita'.

TITOLO III Servizi di medicina scolastica

Art. 9

La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica Istruzione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10

Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e privati; di ogni ordine e grado, e gli alunni che frequentano le scuole ed istituti predetti, nonche', per quanto attiene alla difesa contro le malattie infettive, il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti stessi.

Art. 11

La vigilanza igienica delle scuole e' la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici. A mezzo di tali servizi si provvede: a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni; b) alla difesa contro le malattie infettive; c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali; d) alla vigilanza sull'idoneita' dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione; e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attivita' parascolastiche; f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica; g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.

Art. 12

I servizi medico specialisti di cui all'art. 11 concernono: 1) le imperfezioni e le malattie dentarie; 2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo; 3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere; 4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali; 5) il reumatismo e la cardiopatia; 6) I dismorfismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico; 7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione; 8) l'igiene mentale; 9) la nutrizione. I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva. Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie. L'ufficio del medico provinciale promuovera', d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.

Art. 13

I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di: a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici; b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in numero adeguato alle esigenze locali. Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere prevalentemente profilattico puo' essere affidato al medico condotto. Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi, locali idonei, in conformita' delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688. Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione privati.

Art. 14

L'Amministrazione provinciale puo' istituire od integrare i servizi medico-scolastici, qualora i Comuni ed i Consorzi di comuni non siano in condizioni di provvedervi totalmente o parzialmente. La ripartizione delle spese e' fatta in conformita' del disposto del terzo comma dell'art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il Ministero della sanita', per favorire l'impianto e concedere contributi finanziari ai Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti ed ai Consorzi di comuni.

Art. 15

Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale di igiene e sanita'. I sanitari che esplicano opera nell'ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporto di impiego col Comune o con il Consorzio di comuni, sono alle dipendenze tecniche dell'ufficiale sanitario.

Art. 16

Il medico provinciale nell'ambito della Provincia sovraintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, qualunque sia l'ente che ne sopporta l'onere, e ne promuove lo sviluppo ed il potenziamento. Il Ministro per la sanita' puo', con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro, conferire a medico particolarmente competente nelle varie specialita', l'incarico temporaneo di coadiuvare il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici. ((Al medico incaricato e' corrisposto dal Ministero della sanita' un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402. Detto compenso verra' corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico)).

Art. 17

L'art. 3 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' composta: 1) dal direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanita'; 2) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanita'; 3) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione; 4) dal direttore generale dell'istruzione media del Ministero della pubblica istruzione; 5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 6) da due professori universitari titolari di igiene, designati uno, dal Ministro per la sanita', l'altro, dal Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione ha due segretari, uno designato dal Ministro per la sanita' e l'altro dal Ministro per la pubblica istruzione".

Art. 18

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comuni, le modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comuni, le modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 19

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