REGIO DECRETO 9 ottobre 1861, n. 284
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della, legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente: "Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati".
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