DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1961, n. 297

Type DPR
Publication 1961-03-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 novembre 1960, n. 15;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 17 gennaio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1961

Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 67. - VILLA

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 1

Repertorio n. 202. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno addi' 17 del mese di gennaio a Cagliari, in una sala del Palazzo della Regione e precisamente nell'ufficio dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo della Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, sono comparsi personalmente i signori: prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1964, domiciliato presso il Rettorato dell'Universita' di Cagliari, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa, in data 29 dicembre 1960 (allegato A); on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 17 dicembre 1960, n. 57 (allegato B). PREMESSO a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di "Clinica odontoiatrica" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica"; c) che con legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 17 dicembre 1960, n. 57, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'universita' di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Clinica odontoiatrica - presso la Facolta' di medicina e chirurgia (vedi all'. B); d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 11 gennaio 1961, ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (alleg. C); e) che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato D), il senato accademico (allegato E) e il Consiglio d'amministrazione (allegato A) dell'universita' di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore della Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentata, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica".

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 2

Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume la obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di "Clinica odontoiatrica", la somma annua di lire 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra corrispondente. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposto dallo Stato, il contributo di lire tremilioni e duecentoquarantamila di cui al comma precedente risultasse inferiore alla somma che la Universita' di Cagliari e' tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, per il professore di ruolo di "Clinica odontoiatrica" la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare alla Universita' medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 3

Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' degli studi di Cagliari, oltre a quanto indicato nell'art. 2 della presente convenzione, la ulteriore somma di L. 648.000 (pari al 20% del contributo di L. 3.240.000) al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 2.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 4

Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Cagliari, in esecuzione agli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di "Clinica odontoiatrica" nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Cagliari versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta della Regione all'Universita' di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione alla "Clinica odontoiatrica".

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 6

Art. 6. La inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4 comportera' senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di titolo di cui trattasi, sara' di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 7

Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Cagliari-art. 9

Art. 9. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi all'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diventera' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me lo sottoscrivono. Cagliari, addi' 17 gennaio 1961 L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione (on.le prof. Paolo DETTORI) f.to: Paolo DETTORI Il Rettore: (prof. Giuseppe PERETTI) f.to: Giuseppe PERETTI L'Ufficiale rogante: dott. Antonio PIRODDI f.to Antonio PIRODDI Registrato a Cagliari, addi' 18 gennaio 1961 al n. 7336, mod. I, vol. 392. Esatte lire: gratis. - Il direttore: Antonio PIU.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.