DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1961, n. 299
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 novembre 1960, n. 15;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Radiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 65. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Repertorio n. 71. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Radiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno (1961), addi' sei (6) del mese di febbraio in Sassari in una sala del Palazzo della Universita' degli studi, piazza Universita' n. 22, e precisamente nell'ufficio della Direzione amministrativa, innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno; nato a Sassari, funzionario amministrativo della Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955 a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, senza la assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, di comune accordo fra di loro e col mio consenso espressamente rinunciato ai termini di legge, sono personalmente comparsi i signori: prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) il 9 febbraio 1886, domiciliato presso il rettorato dell'universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 29 dicembre 1960 (Allegato A); on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari), il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica Istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 17 dicembre 1960, n. 57 (Allegato B), e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale Sarda, conferitogli nell'adunanza dell'11 gennaio 1961 (Allegato C). PREMESSO a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di "Radiologia" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Radiologia"; c) che con legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 17 dicembre 1960, n. 57, la Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'universita' degli studi di Sassari per la Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Radiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia (Allegato B); d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 11 gennaio 1961 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (Allegato C); e) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (Allegato D), il Senato accademico (Allegato E) e il Consiglio di amministrazione (Allegato A) dell'universita' degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore della Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione; TUTTO CIO' PREMESSO I suddetti signori, della cui identita' personale e qualifica sopracitata, io funzionario rogante sono personalmente certo, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Sassari sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Radiologia".
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume la obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di "Radiologia" la somma annua di lire tremilioniduecentoquarantamila (L. 3.240.000) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra corrispondente. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire tremilioniduecentoquarantamila (L. 3.240.000), di cui al comma precedente, risultasse inferiore alla somma che l'Universita' degli studi di Sassari e' tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, per il professore di ruolo di "Radiologia" la Regione autonomia della Sardegna si impegna a versare all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' degli studi di Sassari, oltre a quanto indicato nell'art. 2 della presente convenzione, la ulteriore somma di Lire seicentoquarantottomila (L. 648.000), pari al 20% (venti per cento) del contributo di lire tremilioniduecentoquarantamila (L. 3.240.000), al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 9.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 4
Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale esse si riferiscono.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Sassari, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di "Radiologia" nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Sassari versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e, articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Universita' degli studi di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'Istituto di "Radiologia".
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 6
Art. 6. La inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4, comportera' senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 7
Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di professore di ruolo e si intendera' tacitamente prorogata per egual periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo Università di Sassari-art. 9
Art. 9. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari e' esente da tassa di registro, ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi. Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volonta' espressami. Questo atto occupa numero otto (8) facciate e parte della nona di numero tre (3) fogli di carta da bollo da lire duecento (200) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali, nonche' a margine degli allegati. F.to: Pasquale MARGINESU F.to: Paolo DETTORI F.to: Giuseppe PITZORNO, funzionario rogante. Registrato a Sassari, addi' 7 febbraio 1961, al n. 2339, mod. I, volume 299. Gratis.
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