DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 300
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste l'art. 87 della Costituzione
Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita'; Decreta:
Art. 1
((Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 e' ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere: 1) bulbi oculari, loro parti e annessi; 2) reni e loro parti; 3) ossa e superfici articolate; 4) muscoli e tendini; 5) vasi sanguigni; 6) sangue; 7) nervi; 8) cute; 9) midollo osseo; 10) aponeurosi; 11) dura madre; 12) cuore e sue parti; 13) polmoni e loro parti; 14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione; 15) vescica ed ureteri; 16) segmenti del canale digerente.))
Art. 2
Il Ministero della sanita', puo' concedere, su domanda, agli Istituti universitari e agli Ospedali l'autorizzazione ad eventuali prelievi di parti di cadaveri. Nell'autorizzazione e' stabilito se i prelievi debbano effettuarsi nelle camere mortuarie o in reparti clinici, che diano garanzia sulla possibilita' di eseguire i prelievi nelle condizioni richieste dalla applicazione del materiale prelevato. Nella domanda, diretta ad ottenere l'autorizzazione, devono essere indicati i reparti o camere mortuarie nei quali i prelievi verrebbero effettuati ed i nominativi dei sanitari addetti al prelievo ed alla conservazione del materiale da trapianto; tale domanda deve essere corredata da una dichiarazione del direttore sanitario dell'ospedale o del direttore della clinica, nella quale debbono essere attestate la idoneita' dei sanitari ad effettuare tali prestazioni e l'efficienza delle relative organizzazioni tecniche. Il Ministero della sanita', prima di concedere l'autorizzazione, puo' disporre opportuni accertamenti onde stabilire l'idoneita' degli impianti, dei servizi e del personale addetto.
Art. 3
Ogni Istituto autorizzato a tali prelievi deve avere personale qualificato, per titoli e per capacita', ad eseguire l'accertamento della realta' della morte. L'esito dell'accertamento deve essere riferito al direttore dell'Istituto universitario o al primario dell'ospedale o al capo del reparto ospedaliero, i quali, a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1957, n. 235, provvederanno a redigere l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Il direttore dell'Istituto universitario o il primario dell'ospedale o il capo reparto ospedaliero assumono le responsabilita' dell'accertamento unitamente al medico che ha effettuato la diagnosi.
Art. 4
A norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1957, n. 235, nel caso in cui l'accertamento della realta' della morte debba effettuarsi in luoghi diversi dagli ospedali o istituti di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'Ufficiale sanitario deve provvedere in merito valendosi dell'opera di medici idonei in servizio presso l'Istituto universitario o ospedali autorizzati ai prelievi, designati rispettivamente dal direttore, primario o capo reparto.
Art. 5
A norma degli articoli 1 e 4 della sopracitata, legge 3 aprile 1957, n. 235, il prelievo viene autorizzato dal medico provinciale in seguito alla presentazione dei seguenti documenti: 1) disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volonta', del defunto di consentire al prelievo dal proprio cadavere di parti a scopo di trapianto. In mancanza di disposizioni testamentarie, il direttore, primario o capo reparto o sanitario che debba procedere al prelievo ne da' comunicazione al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado, di cui sia conosciuto il luogo di residenza. Il prelievo non e' consentito se intervenga tempestiva opposizione del coniuge o di uno dei parenti entro il secondo grado. 2) domanda di prelievo presentata dal medico che intende procedere al prelievo stesso controfirmata dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. I direttori degli Istituti autorizzati, in caso di urgenza, allo scopo di assicurare la buona riuscita dello intervento, possono ottenere, dal medico provinciale la autorizzazione provvisoria al prelievo in base a domanda in cui venga dichiarato, sotto la loro responsabilita', che sussistano le condizioni di legge e ragioni di urgenza, per effettuare il prelievo. L'autorizzazione definitiva e' rilasciata quando la prescritta documentazione sia stata presentata.
Art. 6
Il prelievo puo' venire inoltre autorizzato provvisoriamente dal medico provinciale sui cadaveri degli infortunati nei casi in cui gli accertamenti autoptici siano per legge obbligatori, nonche' sui cadaveri sottoposti per legge al riscontro diagnostico.
GRONCHI FANFANI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 64. - VILLA
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