DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1961, n. 309

Type DPR
Publication 1961-01-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi gli atti aggiuntivi stipulati in Sassari rispettivamente in data 13 maggio 1960 e 12 dicembre 1960 per l'adeguamento dei contributi finanziari previsti dalla convenzione stipulata in data 31 marzo 1933 ed approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Sassari.

Art. 2

Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti il posto di professore di ruolo istituito in virtu' del citato regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo degli Enti finanziatori di corrispondere al titolare stesso il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 3

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dagli atti aggiuntivi verranno fatti affluire allo stato di previsione al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1961

Atti dei Governo, registro n. 136, foglio n. 77. - VILLA

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933 Università di Sassari-art. 1

UNIVERSITA' DI SASSARI Repertorio n. 65 Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933, approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, per la istituzione di un posto di professore di ruolo del gia' Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, ora Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenoventosessanta, addi' tredici (13) del mese di maggio, in Sassari, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari, piazza Universita' n. 22, innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, ed ivi domiciliato, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955, a ricevere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse della Universita' medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, che ne hanno i requisiti, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, espressamente rinunciato a norma di legge, sono comparsi i signori: comm. rag. Oreste Pieroni, nato il 31 agosto 1899, a Sassari, ed ivi domiciliato, direttore generale del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, il quale, giusta mandato conferitogli dal presidente del Banco medesimo con deliberazione 10 maggio 1960, n. 65, da quest'ultimo adottata con i poteri attribuitigli dall'art. 20 dello statuto del Banco, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, deliberazione che in estratto autentico - repertorio n. 84327, in data 10 maggio 1960, dott. Giovanni Maniga, notaro in Sassari - si allega a questo atto sotto la lettera A), interviene ai presente e stipula a nome e per conto del presidente del Banco di Sardegna, in virtu' della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 17 febbraio 1969, che in estratto conforme rilasciato in data 26 marzo 1960 dall'avv. Giovanni Maria Sini, segretario del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, si allega al presente sotto la lettera B); avv. Giuseppe Passino, nato a Bosa il 12 settembre 1903, e domiciliato a Sassari, il quale interviene e stipula nella sua qualita' di presidente e come tale legale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, giusta deliberazione della rispettiva Giunta camerale in data 24 febbraio 1960, n. 45/45, approvata dall'Assessorato industria e commercio della Regione autonoma della Sardegna con nota n. 3062/12, in data 31 marzo 1960, deliberazione che in copia conforma all'originale si allega al presente atto sotto la lettera C); dott. Antonio Porqueddu, notaro, nato a Thiesi il 20 gennaio 1895, e domiciliato a Sassari, il quale interviene e stipula nella sua qualita' di presidente della Giunta provinciale di Sassari, e come tale in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Sassari, in forza della deliberazione del rispettivo Consiglio provinciale in data 22 gennaio 1960, n. 16, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'11 marzo 1960, Divisione 2ª, n. 2/1947, deliberazione che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera D); generale Francesco Luigi Devilla, nato a Sassari il 9 ottobre 1891, ed ivi domiciliato, pensionato, il quale interviene e stipula nella sua qualita' di Assessore anziano del comune di Sassari, e come tale in rappresentanza del medesimo, giusta deliberazione del Consiglio comunale di Sassari in data 25 gennaio 1960, n. 22/2495, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 marzo 1960, Divisione 2ª, n. 2/1706, deliberazione che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera E); prof. Pasquale Marginesu, professore universitario, nato a Sorso il 9 febbraio 1886, rettore e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari, domiciliato per la carica presso il Rettorato della stessa Universita', autorizzato quale legale rappresentante della medesima, alla stipulazione del presente atto con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1960, deliberazione che in copia contorme all'origine si allega al presente atto sotto la lettera F); i quali comparenti della cui identita' personale e qualifica sopracitata io funzionario rogante sono personalmente certo. Premettono: 1) Che con la convenzione stipulata a Sassari in data 31 marzo 1933, registrata a Sassari nello stesso giorno al n. 1343, mod. 2°, vol. 205, approvata e resa esecutiva con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 dell'8 novembre 1933, i sottonotati Enti si impegnavano di corrispondere per tutta la durata della convenzione su calendata all'Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, ora Facolta' di medicina veterinaria della Universita' degli studi di Sassari, per la Istituzione di un posto di professore di ruolo, oltre quelli del rispettivo organico, ed in genere per mettere l'Istituto in condizioni di poter avere maggiori disponibilita', per l'attuazione dei propri fini, un contributo annuo continuativo a carico di ciascun Ente nella misura appresso indicata: A) Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari, ora Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, lire seimila (6.000); B) Istituto di credito agrario per la Sardegna, ora Banco di Sardegna, lire quindicimila (15.000); C) Provincia di Sassari, lire diecimila (10.000); D) Comune di Sassari, lire diecimila (10.000). 2) Che detta convenzione veniva, a termini e per gli effetti dell'art. 4 tacitamente rinnovata alla sua prima, alla seconda e terza scadenza, rispettivamente al 31 ottobre 1941, al 31 ottobre 1950 ed al 31 ottobre 1959; 3) Che i contributi di cui sopra, sebbene gia' elevati negli anni precedenti sono risultati ora non piu' sufficienti per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui trattasi, a seguito dei recenti aumenti di stipendio concessi dallo Stato ai professori universitari di ruolo: 4) Che a seguito delle premure rivolte dal Rettore della Universita' degli studi di Sassari agli Enti sopra indicati perche' esaminassero benevolmente la possibilita' di elevare proporzionalmente il contributo originario, onde poter disporre della complessiva somma di lire tremilioniottocentoquarantamila (3.340.000) per il mantenimento del posto di professore universitario di ruolo di cui trattasi, detti Enti hanno deliberato, ciascuno per quanto di sua competenza, con provvedimenti che hanno riportato ove necessaria, l'approvazione della rispettiva Autorita' tutoria: A) la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, di elevare la quota del contributo annuo a suo carico a lire cinquecentosessantunomilanovecentocinquantadue (561.952). Deliberazione della Giunta camerale in data 24 febbraio 1960, n. 45/45, approvata dall'Assessorato industria e commercio della Regione autonoma della Sardegna con nota in data 31 marzo 1960, n. 3062/12 (allegato C); B) il Banco di Sardegna, di elevare la quota del contributo annuo a suo carico a lire unmilionequattrocentoquattromilaottocentosettantotto (1.404.878), da imputare ogni anno sulla quota degli utili di gestione di cui al n. 2 dell'art. 39 dello statuto del Banco. Deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 febbraio 1960 (adunanze dei giorni 17-27 febbraio 1960) (allegato B); C) la Provincia di Sassari, di elevare la quota del contributo annuo a suo carico a lire novecentotrentaseimilacinquecentottantacinque (936.585). Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16, in data 22 gennaio 1960, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 marzo 1960 (allegato D); D) il comune di Sassari, di elevare la quota del contributo annuo a suo carico a lire novecentotrentaseimilacinquecentottantacinque (936.585). Deliberazione del Consiglio comunale n. 22/2495 in data 25 gennaio 1960, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'11 marzo 1960 (allegato E). 5) Che i predetti Enti, allo scopo di far meglio risultare il fine per il quale il contributo di cui trattasi viene concesso, hanno deliberato di introdurre la norma per la quale il contributo stesso verra' corrisposto all'Universita' nel solo caso che il posto di professore di ruolo sia effettivamente ricoperto e che, in particolare, il comune di Sassari e la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, hanno proposto che le somme che sul contributo dovessero eventualmente rimanere disponibili, dedotte quelle che l'Universita' dovra' rimborsare allo Stato, debbano essere devolute ad incremento della dotazione ordinaria di quell'istituto della Facolta' di medicina veterinaria cui fara' capo l'insegnamento al quale sara' stato attribuito il posto di professore di ruolo. 6) Che gli stessi Enti hanno accolto in pari tempo le proposte dell'Universita' degli studi di Sassari, relative alla durata della convenzione per venti (20) anni, anziche' per nove (9) anni, all'adeguamento del contributo per il caso che il trattamento economico del professori universitari venga ulteriormente elevato per legge, nonche' al termine entro il quale ogni anno il contributo stesso deve essere corrisposto all'Universita' medesima. Tutto cio' premesso che fa parte dei presente atto, i signori comparenti, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamante rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso in aggiunta ed a modifica della convenzione 31 marzo 1933, approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401: Art. 1. Gli Enti di cui in premessa, e precisamente la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari il Banco di Sardegna, la provincia di Sassari ed il comune di Sassari, si impegnano ad elevare, con decorrenza dall'anno accademico 1960-61, nella misura per ciascun Ente appresso indicata, la quota del contributo annuo continuativo di cui alla convenzione 31 marzo 1933, registrata a Sassari il 31 dello stesso mese, al n. 1343, mod. II, vol. 205, approvata e resa esecutiva con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, per il mantenimento di un posto di professore di ruolo, in aggiunta ai posti in organico della Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Sassari: A) Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, lire cinquecentosessantunomilanoveceniocinquantadue (561.952); B) Banco di Sardegna lire unmilionequattrocentoquattromilaottocentosettantotto (1.404.878); C) provincia di Sassari, lire novecentotrentaseimilacinquecentottantacinque (936.585); D) Comune di Sassari, lire novecentotrentaseimilacinquecentottantacinque (936.585). e cosi' per un totale di lire tremilioniottocentoquarantamila (3.840.000).

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933 Università di Sassari-art. 2

Art. 2. Gli Enti sovventori corrisponderanno singolarmente la quota del contributo a loro carico all'Universita' di Sassari entro il mese di novembre di ciascun anno accademico al quale esso si riferisce, sempreche' il posto di professore di ruolo sia effettivamente ricoperto, circostanza quest'ultima che dovra' essere dimostrata anno per anno ed in tempo utile dall'Universita' degli studi di Sassari agli Enti sovventori stessi ad fine di ottenere la disponibilita' delle somme entro detto mese di novembre. Le somme che sul contributo dovessero eventualmente rimanere disponibili, dedotte quelle che l'Universita' dovra' rimborsare allo Stato, saranno devolute ad incremento della dotazione ordinaria di quell'Istituto della Facolta' di medicina veterinaria cui fara' capo l'insegnamento al quale sara' stato attribuito il posto di professore di ruolo.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933 Università di Sassari-art. 3

Art. 3. La durata della convenzione 31 marzo 1938 viene elevata da 9 (nove) a 20 (venti) anni, intendendosi tacitamente rinnovata per egual periodo di tempo ove non sia disdetta da parte di uno degli Enti interessati almeno un anno prima della scadenza.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933 Università di Sassari-art. 4

Art. 4. Gli Enti sovventori si impegnano ad elevare ulteriormente il contributo alla misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto di cui trattasi qualora, a seguito dal miglioramenti economici, disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennita' di legge spettante al professore titolare del posto stesso dovesse superare l'importo complessivo del contributo corrisposto dagli Enti medesimi.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933 Università di Sassari-art. 5

Art. 5. La norme del presente atto aggiuntivo alla Convenzione 31 marzo 1933 saranno operative non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto che ne disporra' l'approvazione.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933 Università di Sassari-art. 6

Art. 6. Le parti dichiarano di aver gia' presa conoscenza degli allegati e percio' dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933 Università di Sassari-art. 7

Art. 7. Il presente atto, stipulato nell'interesse della Universita' dagli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro, ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura al comparenti, i quali ad analoga mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volonta' espressami, lo approvano e sottoscrivono con me ufficiale rogante qui in calce ed a margine dei fogli intermedi, come per legge. Questo atto occupa undici facciate e fin qui della dodicesima di quattro fogli bollati da lire duecento. F.to: Antonio PORQUEDDU F.to: Francesco Luigi DEVILLA F.to: Giuseppe PASSINO F.to: Oreste PIERONI F.to: Pasquale MARGINESU F.to: Giuseppe PITZORNO, funzionario rogante Registrato a Sassari, addi' 27 maggio 1960, al n. 3470, Mod. I. Vol. 296, gratis.

Atto contenente emendamenti all'atto aggiuntivo convenzione 31 marzo 1933-art. 1

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