DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1961, n. 320
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103; 28 giugno 1960, n. 588 e 24 dicembre 1960, n. 1585, con I quali sono state applicate le prime tre riduzioni daziarie, previste dal Trattato che istituisce la predetta Comunita';
Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527, con la quale il Governo e' delegato ad emanare provvedimenti per accellerare il ritmo delle riduzioni daziarie stabilite dal Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per la agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1585, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni: a) all'art. 2 e' aggiunta la seguente voce: "ex 17.06 (melassi aromatizzati o coloriti, eccetto quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e dei foraggi melassati)"; b) all'art. 5: 1) sono aggiunte le voci: "04.04-a" e "29.34-a"; 2) e' modificata la voce 17.05 in "ex 17.05 (zuccheri e sciroppi aromatizzati o coloriti - compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina - esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione; melassi aromatizzati o coloriti, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e dei foraggi melassati)"; 3) e' modificata la voce 22.09 in "22.09-a".
Art. 2
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1961
Atti del Governo registro n. 136, foglio n. 88. - VILLA
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