DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 332
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76; Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto lo statuto del Credito Fondiario Sardo, societa' per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1 marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, n. 1041 e 25 settembre 1960, n. 1391; Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 7 dicembre 1960; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: La prima parte dell'art. 5 dello statuto del Credito Fondiario Sardo, societa' per azioni con sede in Roma, e' cosi' modificata: "Il capitale sociale a' di L. 2.000.000.000 (lire duemiliardi) diviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna... omissis...".
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 91. - VILLA
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