DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 333
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge della Regione siciliana 4 aprile 1960, n. 12;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina in data 22 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Cattedra di biochimica applicata della Universita' di Messina.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di farmacia della Universita' di Messina in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
L'Universita' di Messina versera' allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dalla Regione siciliana a norma degli articoli 2 e 3 della convenzione nonche' le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.
Art. 4
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo 2 verra' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Art. 5
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 96. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di assistente di ruolo Università Messina-art. 1
Repertorio n. 43 Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla Cattedra di biochimica applicata presso la Facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Messina. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 11,30 in Palermo, nell'Ufficio dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata n. 11; Innanzi me dott. Giovanni Sinatra fu Giovanni, funzionario delegato agli atti e contratti per conto dell'Assessorato della pubblica istruzione della Regione Siciliana giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo stesso, registro n. 1, foglio n. 275; sono presenti: a) l'on. avv. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, che interviene in questo atto nella qualita' di Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11; b) il prof. Guglielmo Stagno d'Alcontres nato a Messina il 19 novembre 1917, domiciliato per ragioni del proprio ufficio presso l'Universita' degli studi di Messina, che interviene in questo atto nella rappresentanza della Universita' suddetta, giusta mandato ed autorizzazione del Consiglio di amministrazione della Universita' stessa, come da deliberazione in data 30 aprile 1960 che segnata di lettera "A" si allega in originale al presente atto. Premesso che con legge regionale n. 12 del 4 aprile 1960, pubblicata nella "Gazzetta della Regione Siciliana" n. 14, parte I, del 9 aprile 1960, la Regione ha autorizzato la stipula della presente convenzione per la istituzione di un posto di assistente presso la Cattedra di biochimica applicata della Facolta' di farmacia della stessa Universita', nonche' la spesa annua di L. 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) per il mantenimento di tale posto; ritenuto che con legge regionale 22 giugno 1956 n. 35, e' stato provveduto per le eventuali maggiorazioni di tale spesa, derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici, nonche' per il trattamento di cessazione dal servizio; che la Facolta' di farmacia, il Senato accademico, ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Messina, unanime, hanno approvato la istituzione di esso posto di ruolo, salva l'approvazione del Ministero della pubblica Istruzione; i detti comparenti, della cui personale Identita' io sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza, di testimoni, in esecuzione di quanto disposto dalla citata legge regionale 4 aprile 1960, n. 12 e delle autorizzazioni ricevute dagli enti rappresentati; convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Messina, in aggiunta ai posti di ruolo esistenti alla data odierna sara' Istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente alla Cattedra di biochimica applicata.
Convenzione istituzione un posto di assistente di ruolo Università Messina-art. 2
Art. 2. In virtu' dei poteri di cui alla [legge regionale 4 aprile 1960 n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1960-04-04;12) l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana corrispondera' annualmente all'Universita' degli studi di Messina e fino al massimo di L. 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) somma occorrente per il funzionamento del posto e corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonche' l'ammontare delle ritenute sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro. Ai sensi della [legge regionale 22 giugno 1956, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1956-06-22;35), la somma risultante sara' aumentata del 20% per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione del servizio che possa spettare al titolare del posto istituito.
Convenzione istituzione un posto di assistente di ruolo Università Messina-art. 3
Art. 3. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della [legge 22 giugno 1956, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-06-22;35), che reca norme di carattere generale per il finanziamento dei posti di professori e di assistenti universitari. In conseguenza detto contributo sara' aumentato in relazione agli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti delle Universita' degli studi della Repubblica, nonche' del trattamento di quiescenza.
Convenzione istituzione un posto di assistente di ruolo Università Messina-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Messina assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sulle stipendio del detto assistente dovranno essere operati, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro. Versera' altresi' allo Stato la maggiore aliquota del 20% di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.
Convenzione istituzione un posto di assistente di ruolo Università Messina-art. 5
Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni venti a far tempo dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio di ruolo dell'assistente che sara' assunto al posto stesso per pubblico concorso.
Convenzione istituzione un posto di assistente di ruolo Università Messina-art. 6
Art. 6. La presente convenzione perche' stipulata, nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa. Essa diventera' esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporra' la approvazione. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. E' scritto da persona di mia fiducia in n. 2 fogli di carta uso bollo del quali occupa n. 4 facciate e tanto di questa. Firmato: GUGLIELMO STAGNO D'ALCONTRES nella qualita' GAETANO LO MAGRO GIOVANNI SINATRA, ufficiale rogante. Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addi' 27 giugno 1960 al n. 15723 libro I, vol. 890/1487.
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