DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 336
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successivi.
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuito dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
12) Diritto internazionale privato;
13) Dottrina dello Stato.
Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
21) Diritto tributario;
22) Tecnica della distribuzione generale e delle ricerche di mercato.
Art. 29. - La tabella B annessa allo statuto modificata nel senso che il numero dei posti degli assistenti di ruolo della Facolta' di economia e commercio e' elevato a quattro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 103. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successivi. Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuito dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 12) Diritto internazionale privato; 13) Dottrina dello Stato. Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 21) Diritto tributario; 22) Tecnica della distribuzione generale e delle ricerche di mercato. Art. 29. - La tabella B annessa allo statuto modificata nel senso che il numero dei posti degli assistenti di ruolo della Facolta' di economia e commercio e' elevato a quattro.
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 103. - VILLA
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